Appropriazione indebita amministratore: da quando la prescrizione?

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Il termine di prescrizione dell’appropriazione indebita commessa dall’amministratore di condominio da quando decorre?
riferimenti normativi: art. 646 c.p.
precedenti giurisprudenziali: Cass. pen., sez. II, Sentenza n. 19519 del 30/06/2020
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Corte di Cassazione -sez. II pen.- sentenza n. 33529 del 01-08-2023

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Indice

1. La vicenda


Un amministratore di condominio veniva condannato dal Tribunale per il reato di appropriazione indebita, in riferimento ai fatti commessi in data successiva al 10/01/2012 (venivano dichiarati prescritti i reati relativi a condotte antecedenti tale data). La Corte di appello confermava la decisione di primo grado. L’amministratore – che riteneva il reato prescritto – ricorreva in cassazione, lamentando la non corretta individuazione del tempo di consumazione del reato e, con esso, l’esatta individuazione del momento iniziale della decorrenza del termine di prescrizione.
In particolare osservava, tra l’altro, che, sulla base della posizione assunta da alcune sentenze di legittimità, la sentenza della Corte di appello aveva fatto decorrere la prescrizione del reato dalla cessazione della carica di amministratore del condominio. Il ricorrente sosteneva che nel caso in esame, però, la definitività dell’interversione del possesso si era manifestata già al tempo dell’amministrazione del caseggiato, quando, a seguito di un ricorso presentato dal condominio ai sensi dell’art. 700 c.p.c. era stato costretto consegnare la contabilità, dal cui esame erano emerse le “condotte appropriative”, esattamente delineate con riguardo a ogni singolo episodio. Richiamando la motivazione sul punto della sentenza di primo grado, il ricorrente sosteneva l’applicabilità del regime della continuazione e la decorrenza della prescrizione in coincidenza con la realizzazione delle singole condotte, attesa anche la natura istantanea del reato di cui all’art. 646 c.p.

2. La questione


Il reato di appropriazione indebita dell’amministratore si consuma sempre all’atto della cessazione della carica?


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3. La soluzione


La Cassazione ha fornito chiarimenti in merito al termine di prescrizione dell’appropriazione indebita commessa dall’amministratore di condominio.
In particolare i giudici supremi hanno evidenziato che nel caso di appropriazione indebita di somme di denaro relative a un condominio da parte dell’amministratore, il reato si consuma all’atto della cessazione della carica. Tale principio si riferisce si riferisce all’ipotesi in cui i fatti appropriativi diventavano noti al momento della cessazione della carica. Nel caso di condotte appropriative che si manifestano già prima di quel momento la situazione è diversa: in tal caso infatti il termine di prescrizione dell’appropriazione indebita decorre dal compimento di ogni singola condotta appropriativa, avendo riguardo alla natura istantanea del reato e alla conseguente ininfluenza del giorno in cui la persona offesa dal reato sia venuta conoscenza del fatto. Applicando questi principi i reati sono risultati estinti per prescrizione, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Le statuizioni civili sono state confermate in ragione dell’esito infruttuoso del ricorso quanto ai motivi riferibili alla sussistenza del fatto illecito. Il ricorrente è stato conseguentemente condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, così come liquidate in dispositivo.

4. Le riflessioni conclusive


Secondo l’articolo 646 c.p. chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria del denaro o della cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro mille a euro tremila.
Si può, quindi, affermare che il reo, ai fini della contestazione della citata fattispecie delittuosa, deve avere conseguito un ingiusto profitto e deve averlo realizzato mediante una interversione del possesso delle somme contestate.
Nel caso di appropriazione indebita di somme di denaro relative ad un condominio da parte di colui che ne sia stato amministratore, il reato si consuma all’atto della cessazione della carica, in quanto è in tale momento che, in mancanza di restituzione degli importi ricevuti nel corso della gestione, si verifica con certezza l’interversione del possesso. Infatti, considerata la natura fungibile del denaro, sino alla cessazione dalla carica l’amministratore potrebbe reintegrare il condominio delle somme precedentemente disperse (Cass. pen., sez. II, 15/01/2020, n. 19519). Tale reato non viene meno quando l’amministratore invoca di aver trattenuto le somme in contestazione a compensazione di propri preesistenti crediti, ove si tratti di crediti non certi, non liquidi e non esigibili. Per la Cassazione, poco importa che l’amministratore non abbia fatto registrare alcun ammanco nelle casse condominiali: l’amministratore che fa confluire sul proprio conto corrente personale somme di danaro intestate ai conti condominiali risponde del reato di appropriazione indebita anche se la compagine non ha subito alcun pregiudizio economico (Cass. pen., Sez. II, 13/12/2019, n. 12618).

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Consulente legale condominialista Giuseppe Bordolli

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