Riforma PA e avvocati: il FOIA non prevale sul diritto alla privacy

Redazione 15/03/17
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Un recente provvedimento del Garante della privacy (n. 50/2017) ha inciso in materia di riservatezza degli atti amministrativi e diritto d’accesso dei cittadini. In particolare, il Garante ha fatto prevalere il diritto di privacy dell’avvocato sottoposto a procedimento disciplinare da parte del Consiglio dell’Ordine d’appartenenza, sull’accesso alle informazioni contenute negli atti del procedimenti da parte dei contro interessati.

La decisione si inserisce nell’ampio e recente discorso attorno al Decreto Legislativo n. 33/2013, o meglio conosciuto come Freedom of information Act: la disciplina cui si fa riferimento, nello specifico, è quella che regolamenta l’accesso ai dati e ai documenti in possesso della pubblica amministrazione da parte di tutti i cittadini, ora a prescindere dalla sussistenza di un interesse rilevante e comprovato.

 

Ma che cos’è il nuovo Foia?

Il Foia è la nuova legge sulla trasparenza amministrativa e sull’accesso civico ai dati e documenti pubblici. In particolare, i cittadini possono visionare tutti (o quasi) gli atti amministrativi che precedentemente non venivano pubblicati.
Dalla fine dell’anno scorso, dunque, chiunque può accedere agli atti delle amministrazioni pubbliche, statali ma anche regionali e locali, senza fornire una motivazione specifica e in modo totalmente gratuito. A seguito della richiesta, l’amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro 30 giorni. Fuori, oltre alle società e agli altri enti privati, restano solo alcuni specifici tipi di documenti.

In questi casi, il diretto contro interesse, che può costituire motivo di rifiuto da parte della Pubblica Amministrazione adita del diritto di accesso agli atti, è rappresentato dalla possibilità di inferire un danno alla privacy e alla riservatezza del soggetto coinvolto.

Nel recente provvedimento, infatti, per il Garante della privacy, è proprio la natura disciplinare del procedimento a carico del legale a rendere l’accesso potenzialmente idoneo a cagionare un danno ed un pregiudizio alla privacy dell’avvocato, e pertanto sufficiente a motivare il diniego. Nel caso concreto, inoltre, vi era anche un difetto procedimentale, in quanto non vi era stata la chiamata ad intervenire del controinteressato.

In quali casi l’amministrazione può rifiutarsi?

L’amministrazione può rifiutare la richiesta di accesso agli atti e ai documenti solo in alcuni casi particolari.
In particolare, l’istanza di accesso può essere respinta in caso di necessità di ordine pubblico superiore (segreto di Stato, sicurezza pubblica, difesa militare, stabilità finanziaria ed economica dello Stato) e di tutela della privacy (protezione dei dati personali, libertà

di corrispondenza, diritto d’autore e anche segreti commerciali). Il rifiuto, in ogni caso, deve essere adeguatamente motivato dall’amministrazione.
In caso di assenza di motivazione o di rifiuto ritenuto ingiusto, il cittadino può ricorrere a una serie di rimedi.
 
La procedura di ricorso per l’accesso agli atti

Se il cittadino riceve un rifiuto di accesso al documento al quale è interessato, può rivolgersi al responsabile anticorruzione o al difensore civico.
Il responsabile anticorruzione si occupa di garantire la trasparenza nei pubblici uffici e prevenire la corruzione. Il cittadino a cui sia stato rifiutato di visionare un atto al quale era interessato può chiedere al responsabile di riesaminare la questione, e quest’ultimo è tenuto a pronunciarsi con provvedimento motivato entro 20 giorni.
Se la richiesta di accesso al documento è stata presentata a un’amministrazione locale oregionale, il cittadino può inoltre fare ricorso al difensore civico. Il difensore civico, che si occupa più in generale di abusi e anomalie nei rapporti con la pubblica amministrazione, deve pronunciarsi entro 30 giorni.

Nei casi in cui alla base del rifiuto della pubblica amministrazione vi sia la tutela dei datipersonali e della privacy, il cittadino può chiedere un secondo parere al garante per la protezione dei dati personali. Il garante dovrà esprimere il suo giudizio entro 10 giorni, periodo durante il quale i termini per la pronuncia del responsabile anticorruzione e del difensore civico rimarranno sospesi.
In caso di ricorso al giudice contro la decisione, infine, va ricordato che il tribunale competente è il Tar, il tribunale amministrativo regionale.

Redazione

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