In via di definizione l’articolato di riforma del decreto n. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa degli enti, finalizzato da un team di esperti istituito al Ministero della Giustizia nel febbraio 2023.
Indice
- 1. Decreto del Ministero della Giustizia 7 febbraio 2023 (riforma della responsabilità amministrativa degli enti)
- 2. Criteri guida per la redazione di codici di comportamento delle associazioni rappresentative degli enti
- 3. Per Confindustria focus sui modelli organizzativi
- 4. Per l’Associazione fra le Società Italiane per Azioni necessario temperare efficienza dell’impresa e rispetto della legalità
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1. Decreto del Ministero della Giustizia 7 febbraio 2023 (riforma della responsabilità amministrativa degli enti)
Ha istituto un tavolo tecnico per la riforma della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti, prevista dal decreto legislativo n. 231 del 2001. Esso è composto da magistrati, accademici e professionisti esperti della materia. La funzione del tavolo è stata quella di formulare una proposta da sottoporre alla valutazione del Ministero, poi di Governo e Parlamento.
2. Criteri guida per la redazione di codici di comportamento delle associazioni rappresentative degli enti
Di recente, precisamente il 10 febbraio scorso, il Ministero della Giustizia ha diffuso un documento con lo scopo di offrire indicazioni e criteri guida alle associazioni rappresentative degli enti che possono adottare codici di comportamento per la costruzione dei modelli di organizzazione e gestione, sulla base dell’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 231/2001, disciplina che ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. Tale norma prevede il coinvolgimento del Ministero della giustizia nel procedimento di approvazione dei predetti codici di condotta e, in questa prospettiva, il documento del 10 febbraio persegue una dichiarata doppia finalità. Anzitutto ha lo scopo di informare le associazioni rappresentative degli enti circa i criteri guida che orientano l’esame dei codici di comportamento comunicati al Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 6, comma 3, della legge n. 231 e, al contempo, lo stesso documento si propone di delineare un quadro metodologico per la predisposizione e/o l’aggiornamento dei codici di comportamento da parte delle associazioni medesime. E’ stato inoltre ribadito che l’opzione di dotarsi di un modello organizzativo e le modalità della relativa implementazione restano di esclusiva pertinenza di ogni ente. Senza dubbio, come esprime la lettera del documento, i codici di comportamento ispirano ampiamente l’attività di predisposizione dei modelli organizzativi da parte degli enti destinatari della normativa n. 231/2001, quindi, l’accuratezza contenutistica e metodologica dei codici si riflette sulla concreta attività di prevenzione del rischio reato messa in campo dalle singole realtà organizzative.
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3. Per Confindustria focus sui modelli organizzativi
Tramite un documento diffuso nel marzo scorso, Confindustria ha esternato la propria posizione sull’attuale applicazione della 231, formulando puntuali proposte di modifica, esortando l’introduzione di elementi di certezza giuridica e di semplificazione del quadro applicativo, tenendo conto delle peculiari caratteristiche della forma di responsabilità e degli enti destinatari della stessa. L’obiettivo di fondo della riforma, per Confindustria, dovrebbe essere di ricondurre la disciplina 231 alla ratio primigenia, favorendo la diffusione dei modelli organizzativi e, per l’effetto, valorizzando la cultura della trasparenza e dei controlli interni. In questa ottica, per la stessa organizzazione, occorre mettere le imprese nelle reali condizioni di introdurre presidi adeguati alla propria struttura e sostenibili nella loro implementazione. Secondo la principale associazione di rappresentanza delle imprese manifatturiere e di servizi in Italia occorre lavorare in più direzioni. Appunto, come si legge sul documento del marzo scorso, se da un lato emerge con urgenza la circostanza di rivedere il perimetro oggettivo e soggettivo di applicazione della normativa e di novellare gli aspetti procedurali, dall’altro è necessario che il Legislatore inserisca meccanismi premiali, anche per garantire una maggiore prevedibilità alle regole, in modo da stimolare la diffusione della cultura dei controlli e della prevenzione dai rischi, attraverso i modelli organizzativi.
4. Per l’Associazione fra le Società Italiane per Azioni necessario temperare efficienza dell’impresa e rispetto della legalità
Il 10 febbraio 2025 Assonime (Associazione fra le Società Italiane per Azioni) è stata invitata in audizione presso il Ministero per esprimere in un utile confronto coi membri del tavolo tecnico le proprie osservazioni e opinioni sulle linee direttrici dell’eventuale riforma. Al contempo, ha diffuso un documento, peraltro pubblicato sul proprio website istituzionale, col dichiarato obiettivo di fornire un contributo di proposte finalizzato ad adeguare il decreto legislativo 231 all’evoluzione della compliance e dei sistemi di controllo interno delle imprese medio- grandi, e anche al mutato contesto normativo e giurisprudenziale in cui la disciplina oggi si colloca, consolidandone ulteriormente la funzione di prevenzione; nonché a recuperare l’efficienza della funzione premiale anche tramite la valorizzazione delle buone condotte nel processo, e inoltre a rimodulare il sistema sanzionatorio e cautelare al fine di assicurare il rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza della pena, senza pregiudicare la prosecuzione dell’attività d’impresa. Per Assonime l’obiettivo della riforma dovrebbe essere quello di garantire un adeguato bilanciamento tra efficienza dell’impresa e rispetto della legalità, tramite puntuali interventi normativi che tengano conto del contesto evolutivo in cui il decreto 231 oggi si colloca. Le criticità che, per l’Associazione fra le Società Italiane per Azioni, richiedono una soluzione normativa, nella finalità di assicurare un’efficiente attuazione del sistema di responsabilità penale degli enti, realizzando un equilibrio ottimale tra prevenzione, repressione e premialità. Tra le altre criticità elencate dal contributo, emergono: la necessità di valorizzare in sede di valutazione giudiziale del modello organizzativo i presidi di gestione e controllo del rischio esistenti nelle imprese di medio-grandi dimensioni; la questione della piccola impresa per la quale appare urgente un ripensamento della disciplina 231 in ottica di semplificazione; il regime di prescrizione dell’illecito dell’ente che mina il principio della durata ragionevole del processo e il principio di uguaglianza rispetto alla persona fisica autore del reato; il requisito dell’elusione fraudolenta del modello organizzativo quale condizione essenziale per l’esonero da responsabilità, che impedisce all’ente il completo esercizio del diritto di difesa.
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