Riforma dell’art. 335 c.p.p.: una nuova disciplina per il registro delle notizie di reato

Disegno di legge A.C. 2485: riforma dell’art. 335 c.p.p. per bilanciare garanzie difensive e tutela da iscrizioni ingiustificate.

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È attualmente all’esame della Camera dei Deputati un progetto normativo, vale a dire il disegno di legge A.C. 2485, con cui si vuole modificare l’art. 335 cod. proc. pen. che, come è noto, regolamenta il registro delle notizie di reato. In particolare, secondo l’intenzione dei firmatari di codesto disegno di legge, la finalità, che si vuole perseguire con esso, consiste nel bilanciare due esigenze (reputate) fondamentali, ossia: “da un lato il diritto ad avvalersi delle garanzie derivanti dall’iscrizione nel registro degli indagati, quali, ad esempio, il diritto di nominare un difensore, la partecipazione a determinati atti, l’informazione di garanzia e l’accesso al registro stesso, dall’altro l’interesse a non subire le conseguenze dannose derivanti dall’iscrizione nel registro”[1]. Orbene, vediamo in cosa consistono codeste modificazioni.

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Indice

1. Prima novità: esclusa l’iscrizione in presenza di cause di giustificazione


L’art. 1, co. 1, lett. a), disegno di legge A.C. 2485 stabilisce che “al comma 1-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, eccettuato il caso in cui sia ravvisabile la sussistenza di una causa di giustificazione»;”.
Di conseguenza, ove tale proposta diventasse norma di legge, il pubblico ministero non sarebbe più tenuto, come richiesto da questo comma 1-bis, a provvedere all’iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito non appena risultino, contestualmente all’iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico, laddove sia ravvisabile la sussistenza di una causa di giustificazione, volendosi in tal modo evitare che si sia indagati anche per fatti non perseguibili penalmente, con ciò volendosi rimediare ad una “falla nell’attuale sistema, come disciplinato dal codice di procedura penale”[2].

2. Il nuovo comma 1-bis.1: accertamenti preliminari entro sette giorni


L’art. 1, co. 1, lett. b), disegno di legge A.C. 2485 contempla invece un ulteriore comma, ossia il comma 1-bis.1., ai sensi del quale: “Nel caso in cui sia ravvisabile la sussistenza di una causa di giustificazione, il pubblico ministero procede immediatamente ad accertamenti preliminari, da concludere entro il termine perentorio di sette giorni, al fine di acclarare la sussistenza di cause di esclusione dell’antigiuridicità del fatto”.
Tal che, per effetto di tale innesto legislativo, si intende concepire un precetto normativo, con cui è previsto “che, in tutti i casi in cui sia ravvisabile una causa di giustificazione relativa alla notitia criminis pervenuta al pubblico ministero, questi debba procedere, entro il termine perentorio di sette giorni, ad accertamenti preliminari, al fine di valutare l’antigiuridicità o la legittimità della condotta e di evitare, se non strettamente necessaria, l’iscrizione nel registro degli indagati”[3].

3. Il nuovo comma 1-bis.2: archiviazione immediata in caso di fatto scriminato


Sempre l’art. 1, co. 1, lett. b), disegno di legge A.C. 2485 stabilisce un altro nuovo comma, cioè il comma 1-bis.2. che statuisce quanto sussegue: “Quando gli elementi acquisiti attraverso gli accertamenti preliminari ai sensi del comma 1-bis.1 consentono di escludere l’antigiuridicità del fatto, il pubblico
ministero presenta al giudice richiesta di archiviazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 408[1], 409 e 410. In caso di applicazione delle disposizioni dell’articolo 409, il termine di cui al primo periodo del comma 2 è ridotto a quindici giorni”.
Pertanto, alla luce di siffatto precetto normativo, ove il fatto-reato sia scriminato, la pubblica accusa presenta al giudice (delle indagini preliminari) la richiesta di archiviazione e, nel qual caso, si applicano le disposizioni legislative di cui agli articoli 408[4], 409[5] e 410[6] cod. proc. pen. fermo restando che, per quanto concerne l’art. 409 cod. proc. pen., il termine di cui al primo periodo del comma 2, vale a dire quello entro il quale, nel caso di mancato accoglimento della richiesta di archiviazione, il giudice deve fissare la data dell’udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato, non è di 3 mesi (come stabilito da codesto periodo), ma, per tale ipotesi, sarebbe diminuito a 15 giorni.

4. Il nuovo comma 1-bis.3: iscrizione obbligatoria in caso di mancata archiviazione


Ancora l’art. 1, co. 1, lett. b), disegno di legge A.C. 2485 dispone la previsione di un terzo e ultimo comma, ossia il comma 1-bis.3., che così statuisce: “Quando non chiede l’archiviazione ai sensi del comma 1-bis.2 entro il termine previsto dal comma 1-bis.1, il pubblico ministero iscrive immediatamente la notizia nel registro”.
Quindi, per effetto di questa norma di legge, se la pubblica accusa non chiede l’archiviazione per esclusione dell’antigiuridicità del fatto entro sette giorni da quello in cui sono conclusi gli accertamenti da cui è stata appurata, costui è tenuto a iscrivere immediatamente la notizia del registro (delle notizie di reato).

5. Conclusioni: un intervento mirato ma dal forte impatto sistemico


Queste sono dunque le principali novità che riguardano il disegno di legge qui in esame.
Non resta dunque che attendere se tale progetto normativo verrà poi effettivamente approvato da ambedue i rami del Parlamento.

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Note


[1]Relazione di accompagnamento riguardante il disegno di legge A.C. 2485 (“Modifiche all’articolo 335 del codice di procedura penale in materia di iscrizione nel registro delle notizie di reato”), in camera.it, p. 2.
[2]Ibidem, p. 2.
[3]Ibidem, p. 2.
[4]Ai sensi del quale: “1. Quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca, il pubblico ministero, presenta al giudice richiesta di archiviazione. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. 2. Fuori dei casi di rimessione della querela, l’avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l’eventuale archiviazione. 3. Nell’avviso è precisato che, nel termine di venti giorni, la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari. La persona offesa è altresì informata della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa. 3-bis. Per i delitti commessi con violenza alla persona e per il reato di cui all’articolo 624-bis del codice penale, l’avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 è elevato a trenta giorni”.
[5]Secondo cui: “1. Fuori dei casi in cui sia stata presentata l’opposizione prevista dall’articolo 410, il giudice, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Il provvedimento che dispone l’archiviazione è notificato alla persona sottoposta alle indagini se nel corso del procedimento è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare. 2. Se non accoglie la richiesta, il giudice entro tre mesi fissa la data dell’udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato. -La persona sottoposta alle indagini e la persona offesa sono altresì informate della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall’articolo 127. Fino al giorno dell’udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà del difensore di estrarne copia. 3. Della fissazione dell’udienza il giudice dà inoltre comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello. 4. A seguito dell’udienza, il giudice, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il compimento di esse, altrimenti provvede entro tre mesi sulle richieste.
5. Fuori del caso previsto dal comma 4, il giudice, quando non accoglie la richiesta di archiviazione, dispone con ordinanza che, entro dieci giorni, il pubblico ministero formuli l’imputazione. Entro due giorni dalla formulazione dell’imputazione, il giudice fissa con decreto l’udienza preliminare. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 418 e 419”.
[6]Per il quale: “1. Con l’opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa dal reato chiede la prosecuzione delle indagini preliminari indicando, a pena di inammissibilità, l’oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova. 2. Se l’opposizione è inammissibile e la notizia di reato è infondata, il giudice dispone l’archiviazione con decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. 3. Fuori dei casi previsti dal comma 2, il giudice provvede a norma dell’articolo 409 commi 2, 3, 4 e 5, ma, in caso di più persone offese, l’avviso per l’udienza è notificato al solo opponente”.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Avvocato e giornalista pubblicista. Cultore della materia per l’insegnamento di procedura penale presso il Corso di studi in Giurisprudenza dell’Università telematica Pegaso, per il triennio, a decorrere dall’Anno accademico 2023-2024. Autore di diverse pubblicazioni redatte per…Continua a leggere

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