Riforma Cartabia: “nuovi” articoli 335-bis e 335-ter c.p.p.

Scarica PDF Stampa

La riforma Cartabia, non solo ha modificato l’art. 335 cod. proc. pen. (come già visto in un precedente articolo sempre pubblicato su diritto.it), ma ha anche preveduto, dopo di esso, due “nuovi” articoli, vale a dire gli articoli 335-bis e 335-ter cod. proc. pen. (oltre l’articolo 335-quater cod. proc. pen., che esamineremo però in un altro scritto che verrà sempre edito su siffatta rivista telematica).
Orbene, scopo del presente scritto è quello di vedere cosa prevedono siffatte disposizioni legislative.

Indice

1. Il “nuovo” art. 335-bis cod. proc. pen.


L’art. 15, co. 1, lett. b), d.lgs., 10/10/2022, n. 150 prevede, come appena visto, l’inserimento di un ulteriore articolo, numerato 335-bis, e rubricato “Limiti all’efficacia dell’iscrizione ai fini civili e amministrativi”, ai sensi del quale: “1. La mera iscrizione nel registro di cui all’articolo 335 non può, da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato è attribuito”.
Tale statuizione di legge, così formulata, quindi, “circoscrive, all’ambito del procedimento penale, la rilevanza della valutazione compiuta dal Pubblico ministero al momento dell’iscrizione della persona sottoposta a indagini nel registro di cui all’articolo 335 del codice di rito” (GPDP, Parere sullo schema di decreto legislativo di attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134, recante delega al Governo
per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, 17/09/2022), essendo ivi stabilito “che l’iscrizione nel registro degli indagati non può «da sola» produrre effetti pregiudizievoli in sede civile e amministrativa” (Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario, Rel. n. 2/2023 del 5/01/2023, p. 66), fermo restando che codesto principio “può essere derogato (con conseguente possibilità, ad esempio, della sospensione del servizio o dell’attivazione di un procedimento disciplinare), a norma dell’art. 110-quater disp att. cod. proc. pen., nei casi in cui l’indagato sia sottoposto ad una misura cautelare personale o il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale” (Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario, op. cit., p. 66 e p. 67).
“E’ evidente peraltro, tenuto conto del tenore della nuova disposizione di cui all’articolo 335-bis c.p.p., che, ove non ricorrano dette specifiche ipotesi, l’autorità amministrativa o civile potrà tenere conto di qualunque altro elemento che ritenga di valorizzare purché non si risolva nel solo dato della mera iscrizione formale del nome della persona nel registro di cui all’articolo 335 c.p.p.” (così: la relazione illustrativa).


Potrebbero interessarti anche:

2. Il “nuovo” art. 335-ter cod. proc. pen.


Sempre l’art. 15, co. 1, lett. b), d.lgs., 10/10/2022, n. 150, inoltre, contempla una ulteriore statuizione di legge, cioè l’art. 335-ter cod. proc. pen., rubricato “Ordine di iscrizione del nome della persona sottoposta ad indagini”, il quale dispone quanto sussegue: “1. Quando deve compiere un atto del procedimento, il giudice per le indagini preliminari, se ritiene che il reato per cui si procede debba essere attribuito a una persona che non è stata ancora iscritta nel registro delle notizie di reato, sentito il pubblico ministero, gli ordina con decreto motivato di provvedere all’iscrizione. 2. Il pubblico ministero provvede all’iscrizione, indicando la data a partire dalla quale decorrono i termini delle indagini. Resta salva la facoltà di proporre la richiesta di cui all’articolo 335-quater”.
Dunque, considerato che lo scopo, a cui è rivolto codesto precetto normativo, è quello “di indurre il pm a iscrivere tempestivamente la notizia di reato, in modo da rendere stringenti i termini delle indagini preliminari” (L. D’ANCONA, La riforma penale e la stretta sui tempi delle indagini, 18/01/2023, in questionegiustizia.it, p. 5 e p. 6), dall’“ampia formulazione della disposizione emerge che il giudice può emettere detto ordine non solo quando il procedimento sia a carico di ignoti (e in coerenza è stata prevista l’abrogazione dei commi 2 e 2 bis dell’art. 415 c.p.p.), ma anche quando sia iscritto a carico di noti, nel caso in cui individui persone ulteriori da iscrivere” (C.S.M., Sesta Commissione, Parere del 21/09/2022, p. 16 e p. 17) ma, tenuto conto che costui “non sempre è informato dei soggetti iscritti nel registro di cui all’art. 335 e, quindi, potrebbe trovarsi in difficoltà nell’esercitare il potere” (così: la relazione illustrativa), per “questa ragione s’è previsto che, ogni qual volta avanzi una richiesta, il pubblico ministero debba anche indicargli la notizia di reato ed i soggetti ai quali è ascritta (art. 110-ter disp. att. c.p.p.)” (così: la relazione illustrativa).
Il pubblico ministero, dal canto suo, “dovrà procedere all’adempimento, indicando, peraltro, la data a partire dalla quale decorrono i termini per le indagini” (C.S.M., Sesta Commissione, op. cit., p. 17), fermo restando che l’uso della locuzione “l’ordine sia adottato «sentito il pubblico ministero» è stato compiuto “al fine di prevenire l’eventualità di iscrizioni che, alla luce di atti di cui il giudice non abbia avuto conoscenza, non appaiano realmente necessitate” (così: la relazione illustrativa). Comunque, “quando vi sia stato un intervento officioso del giudice, potendo questi ordinare al P.M. solo di iscrivere l’indagato, non anche il momento a partire dal quale decorrono i termini per le indagini, all’interessato è consentito promuovere il procedimento di cui all’art. 335 quater c.p.p., volto a verificare la tempestività della iscrizione” (C.S.M., Sesta Commissione, op. cit., p. 17).
Ciò posto, va altresì rilevato che il “decreto motivato del giudice avrà (…) riguardo al nominativo della persona da iscrivere (e, nel caso d’una pluralità di fatti investigati, al reato che gli si attribuisce), ma non alla data in cui l’iscrizione sarebbe dovuta avvenire” (così: la relazione illustrativa) ma, “qualora l’interessato ritenesse che la data individuata dal pubblico ministero non fosse corretta, potrebbe innescare il meccanismo di controllo disegnato dall’art. 335-quater” cod. proc. pen. (così: la relazione illustrativa) la cui disamina di codesto articolo, come già accennato prima, verrà compiuta in un altro scritto, sempre edito su diritto.it.
Terminata la disamina di questo articolo, vi sono due ultime questioni da doversi affrontare.
La prima questione richiede di stabilire se l’ordine di iscrizione debba riguardare unicamente i soggetti ai quali si ritenga addebitabile quel fatto-reato oggetto del procedimento nel quale il giudice è chiamato a provvedere, ovvero possa concernere anche fatti-reato diversi.
Orbene, la Procura generale presso la Corte di Cassazione ha ritenuto di dare una risposta negativa sia sulla base di quella “giurisprudenza di legittimità concernente casi analoghi, sebbene non del tutto sovrapponibili (Sezioni Unite, n. 22989 del 31.5.2005; Sezioni Unite, n. 4139 del 30.1.2014), che ha escluso l’abnormità dell’ordinanza con cui il Gip dispone l’iscrizione di altri soggetti non indagati e dispone ulteriori indagini nei confronti di persone non indagate e/o dispone ulteriori indagini in relazione a fatti diversi, contemporaneamente disponendone l’scrizione, ma (…) con riguardo ai casi nei quali il Gip decide sulla richiesta di archiviazione, momento in cui il GIP ha conoscenza di tutti gli atti di indagine, ciò che consente la più ampia estensione del potere del Gip” (Procura generale della Corte di Cassazione, Primi orientamenti in tema di applicazione del d.lgs. n. 150/2022: iscrizione delle notizie di reato, conclusione delle indagini preliminari; avocazione e controlli da parte del giudice, 19/01/2023, p. 16), sia sulla lettera della disposizione “(“…se ritiene che il reato per cui si procede debba essere attribuito ad una persona che non è stata ancora iscritta…”) [la quale] chiude gli spazi ad ordini di iscrizione relativi a fatti diversi” (Procura generale della Corte di Cassazione, op. cit., p. 16).
Chiarito ciò, la seconda questione posta è quella dei rimedi a disposizione del Pubblico Ministero che non condivide l’ordine di iscrizione.
Orbene, sempre ad avviso della Procura generale presso la Corte di Cassazione, appare “esperibile il ricorso per cassazione volto a denunciare la “abnormità” di un provvedimento con il quale il giudice ordini l’iscrizione (ad esempio ndr.) per fatti diversi rispetto a quello di cui alla richiesta di iscrizione” (Procura generale della Corte di Cassazione, op. cit., p. 17), fermo restando che, da una parte, sembra “invece da escludersi la possibilità di denunciare l’abnormità dell’ordine di iscrizione di altri soggetti per il medesimo fatto contestandone il presupposto (denunciando cioè la valutazione degli indizi ritenuti dal giudice sussistenti a carico della persona indicata come da iscrivere)” (Procura generale della Corte di Cassazione, op. cit., p. 17), dall’altra, non appare essere parimenti “praticabile l’attivazione di mezzi di impugnazione ordinari” (Procura generale della Corte di Cassazione, op. cit., p. 17) visto che l’“art. 335-ter c.p.p. (…) prevede che il giudice decida “sentito il Pm” con “decreto motivato” e quindi non fa riferimento al contradditorio camerale di cui all’art. 127 c.p.p. (definito con ordinanza ricorribile per cassazione)” (Procura generale della Corte di Cassazione, op. cit., p. 17).
Ad ogni modo, quanto “alla concreta estrinsecazione del sindacato giudiziale, esso dipenderà – evidentemente – dal materiale sottoposta dal Pm al giudice per la decisione” (Procura generale della Corte di Cassazione, op. cit., p. 17).

Volume consigliato


La struttura del volume, divisa per sezioni seguendo sostanzialmente l’impianto del codice di procedura penale, consente la rapida individuazione degli atti correlati alle diverse fasi processuali:

FORMATO CARTACEO

Formulario Annotato del Processo Penale

Il presente formulario, aggiornato al D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (cd. correttivo Cartabia), rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per l’Avvocato penalista, oltre che per i Giudici di pace o per gli aspiranti Avvocati, mettendo a loro disposizione tutti gli schemi degli atti difensivi contemplati dal codice di procedura penale, contestualizzati con il relativo quadro normativo di riferimento e corredati dalle più significative pronunce della Corte di Cassazione, oltre che dai più opportuni suggerimenti per una loro migliore redazione.La struttura del volume, divisa per sezioni seguendo sostanzialmente l’impianto del codice di procedura penale, consente la rapida individuazione degli atti correlati alle diverse fasi processuali: Giurisdizione e competenza – Giudice – Pubblico ministero – Parte civile – Responsabile civile – Civilmente obbligato – Persona offesa – Enti e associazioni – Difensore – Gli atti – Le notificazioni – Le prove – Misure cautelari personali – Riparazione per ingiusta detenzione – Misure cautelari reali – Arresto in flagranza e fermo – Indagini difensive e investigazioni difensive – Incidente probatorio – Chiusura delle indagini – Udienza preliminare – Procedimenti speciali – Giudizio – Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica – Appello – Ricorso per cassazione – Revisione – Riparazione per errore giudiziario – Esecuzione – Rapporti giurisdizionali con le autorità straniere.Specifiche sezioni, infine, sono state dedicate al Patrocinio a spese dello stato, alle Misure cautelari nei confronti degli enti (D.Lgs. n. 231 del 2001) ed al Processo penale davanti al Giudice di pace (D.Lgs. n. 274 del 2000).L’opera è corredata da un’utilissima appendice, contenente schemi riepilogativi e riferimenti normativi in grado di rendere maggiormente agevole l’attività del legale.Valerio de GioiaConsigliere della Corte di Appello di Roma.Paolo Emilio De SimoneMagistrato presso il Tribunale di Roma.

Valerio De Gioia, Paolo Emilio De Simone | Maggioli Editore 2024

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento