Riforma Cartabia: le modifiche all’art. 335 c.p.p.

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La riforma Cartabia è intervenuta anche sull’art. 335 cod. proc. pen. che, come è noto, regola il registro delle notizie di reato.
In particolare, l’art. 15, co. 1, lett. a), d.lgs., 10/10/2022, n. 150 ha disposto che “all’articolo 335: 1) al comma 1, le parole: «nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.» sono sostituite dalle seguenti: «, contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice. Nell’iscrizione sono indicate, ove risultino, le circostanze di tempo e di luogo del fatto.»; 2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Il pubblico ministero provvede all’iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito non appena risultino, contestualmente all’iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico. 1-ter. Quando non ha provveduto tempestivamente ai sensi dei commi 1 e 1-bis, all’atto di disporre l’iscrizione il pubblico ministero può altresì indicare la data anteriore a partire dalla quale essa deve intendersi effettuata.»;”.
Ciò posto, scopo del presente articolo è quello di procedere ad un breve commento in ordine a siffatte modificazioni.

Indice

1. Le modifiche apportate al primo comma


Fermo restando che il primo comma dell’art. 335 cod. proc. pen., alla luce della modifica introdotta dalla riforma Cartabia, prevede adesso che il “pubblico ministero iscrive immediatamente, nell’apposito registro custodito presso l’ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa, contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice. Nell’iscrizione sono indicate, ove risultino, le circostanze di tempo e di luogo del fatto” [mentre “il legislatore, prima della riforma, si limitava a
prevedere l’obbligo del pubblico ministero di iscrivere “immediatamente” nell’apposito registro ogni notizia di reato pervenutagli o acquisita di propria iniziativa e, contestualmente o dal momento in cui risultava, il nome della persona alla quale il reato era attribuito (Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario, Rel. n. 2/2023 del 5/01/2023, p. 60)], il riferimento a siffatta rappresentazione fa sì che siano impedite “iscrizioni di notizie di reato prive del carattere della precisione, ovvero che si colorano immediatamente come meri sospetti, congetture o illazioni” (Procura generale della Corte di Cassazione, Primo orientamenti in tema di applicazione del d.lgs. n. 150/2022: iscrizione delle notizie di reato, conclusione delle indagini preliminari, avocazione e controlli da parte del giudice, 19/01/2023, p. 6).
Ad ogni modo, l’“utilizzo del termine “fatto” rimanda alla necessaria compresenza nella notizia, nella loro portata minima ed essenziale, degli elementi di fatto –condotta, evento, nesso causale, presupposti e modalità della condotta” (Procura generale della Corte di Cassazione, op. cit., p. 6) mentre il richiamo alle “circostanze di tempo e di luogo del fatto”, a loro volta, rendono evidente che “un fatto può definirsi determinato se è descritto e delineato nel tempo e nello spazio per lo meno in una misura minima e orientativa ed in presenza di tali coordinate minime” (Procura generale della Corte di Cassazione, op. cit., p. 6).
Ciò posto, va infine osservato che, alla luce di questa modificazione normativa, si sono volute “evitare iscrizioni nel registro di cui all’art. 335 cpp (modello 21) di esposti o informative del tutto privi di rilevanza penale, ovvero di denunce che descrivono situazioni, prospettano dubbi sui comportamenti di soggetti pubblici o privati (tipico è il caso di esposti nei confronti di organi della pubblica amministrazione, con cui i privati denunciano comportamenti o atti amministrativi, indicati come illeciti, sviluppando lunghissime cronistorie da cui spesso non si riesce a comprendere quale sia il fatto – reato addebitato a uno o più organi della p.a.) senza che si possano oggettivamente desumere una o più specifiche condotte astrattamente illecite da porre come oggetto delle investigazioni” (L. D’ANCONA, La riforma penale e la stretta sui tempi delle indagini, 18/01/2023, in www.questionegiustizia,it, p. 4 e p. 5), così come si è ritenuto che, sempre alla luce di questa emenda apportata al comma primo dell’art. 335 cod. proc. pen., “dovrebbe essere scongiurata anche l’ipotesi dell’iscrizione nel registro delle notizie di reato a carico, genericamente, di “noti da identificare” ovvero a carico di ignoti, quando i fatti non sono sussumibili in alcuna ipotesi di reato” (L. D’ANCONA, op. cit., p. 5) atteso che, in tal modo, “dovrebbero essere evitate iscrizioni inutili, che determinano soltanto una lievitazione del numero dei procedimenti pendenti in fase di indagini e un conseguente, inevitabile, aumento del volume di affari da trattare per gli uffici di procura” (L. D’ANCONA, op. cit., p. 5).


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2. Il “nuovo” comma 1-bis


Dopo il primo comma dell’art. 335 cod. proc. pen., come visto nella parte introduttiva di questo scritto, è stato inserito un ulteriore comma, vale a dire il comma 1-bis, ai sensi del quale: “Il pubblico ministero provvede all’iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito non appena risultino, contestualmente all’iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico”.
In questo “nuovo” comma, quindi, “si stabilisce che l’iscrizione del nome della persona alla quale il reato (rectius, la notizia di reato) è attribuito sia subordinata alla sussistenza di indizi a suo carico e, in tal caso, il pubblico ministero provvede a tale iscrizione «non appena» essi risultino” (Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario, op. cit., p. 61) dove gli indizi, che rilevano nel caso di specie, possono intendersi quelli “dotati dei caratteri di certezza storica, concordanza e precisione, ma non anche della “gravità”” (Procura generale della Corte di Cassazione, op. cit., p. 9) stante il fatto che, come è noto, tale ultimo requisito deve connotare gli indizi, a norma dell’art. 192, co. 2, cod. proc. pen., ai fini della valutazione della prova, e non prima, come in questo frangente procedimentale.
Dunque, non assumono rilevanza “sia la sufficienza di meri sospetti, sia la necessità che sia raggiunto il livello di gravità indiziaria” (così: la relazione illustrativa).

3. Il “nuovo” comma 1-ter


“A completamento di tale disposizione, al comma 1 ter del novellato art. 335 c.p.p., è stato poi attribuito al P.M. il potere di rimediare “d’ufficio” alla tardiva iscrizione (sia della notizia di reato sia dell’indagato), consentendogli di retrodatarla allorché vi provveda” (C.S.M., Sesta Commissione, parere del 21/09/2022, p. 14).
“La previsione, che traduce in norma di legge una prassi virtuosa già attualmente seguita da alcune Procure, ha l’obiettivo di consentire al pubblico ministero, ove riconosca un ritardo delle iscrizioni, di porvi rimedio senza la necessità di attendere l’attivazione del meccanismo giurisdizionale previsto dalle successive lettere q) e r) della delega” (così: la relazione illustrativa), ossia il meccanismo “ora esplicitato negli artt. 335-ter e 335-quater cod. proc. pen.” (Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario, op. cit., p. 62) (che esamineremo in altri articoli che verranno pubblicati sempre su diritto.it), fermo restando che il “verbo “può”, utilizzato nella previsione normativa, potrebbe far intendere che è nella facoltà del pubblico ministero indicare una data anteriore, anche se si è condivisibilmente osservato, che non si ravvisano ragioni per non ritenere che, quando ne sussistano i presupposti, il pubblico ministero sia tenuto all’indicazione” (Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario, op. cit., p. 62).

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