Ci domandiamo che cosa sia il contratto autonomo di garanzia. Si tratta d’un istituto giuridico, il cui riconoscimento è stato consacrato dalla giurisprudenziale, a partire della pronuncia del tribunale di Torino (29 agosto 2002) e, di poi, le sezioni unite civili, con la sentenza n. 3947 del 2010 (di cui si dirà appresso), la quale ha riconosciuto l’operatività della fattispecie contrattuale non disciplinata dal codice civile, perciò atipica, indi, gemmata dalla clausola dell’art. 1322, comma secondo, c.c., a mente del quale le parti possono concludere anche contratti diversi da quelli tipici, purché siano volti a perseguire interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.
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Indice
1. Il contratto autonomo di garanzia: cenni generali
Ci domandiamo che cosa sia il contratto autonomo di garanzia. Si tratta d’un istituto giuridico, il cui riconoscimento è stato consacrato dalla giurisprudenziale, a partire della pronuncia del tribunale di torino (29 agosto 2002) e, di poi, le sezioni unite civili, con la sentenza n. 3947 del 2010 (di cui si dirà appresso), la quale ha riconosciuto l’operatività della fattispecie contrattuale non disciplinata dal codice civile, perciò atipica, indi, gemmata dalla clausola dell’art. 1322, comma secondo, c.c., a mente del quale le parti possono concludere anche contratti diversi da quelli tipici, purché siano volti a perseguire interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.
Il riferimento posto dalla norma da ultimo in commento agli interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico, sembra orientato ad accentuare la relazione con gli interessi concretamente perseguiti dalle parti, sicché a quel concetto della causa concreta del contratto.
Dunque, possiam affermare che, laddove gli interessi concreti che le parti son intenti a perseguire con l’atto si rivelassero idonei ad esser tutelati, quest’ultimo dovrebbe considerarsi, alla stregua del principio sopra citato, un modello di contratto legale, ancorché atipico, in quanto non sussumibile tra quei modelli contrattuali positivizzati dal codice civile.
E, pertanto, facendo applicazione delle suddette coordinate ermeneutiche, ecco emergere l’intento delle parti di formulare un accordo negoziale tramite il quale cristallizzare la volontà delle medesime di dar vita ad una forma di garanzia personale colla quale stabilire che il garante possa esser chiamato a saldare l’obbligazione del debitore garantito a semplice richiesta del creditore.
Quivi, l’interesse concreto perseguito dalle parti si palesa quale interesse acciocché il creditore, a fronte dell’inadempimento del debitore garantito, possa rivolgersi direttamente al garante chiedendogli di corrispondere l’indennizzo concordato.
Cosicché, la funzione perseguita è quella di sganciare l’obbligazione del garante da quella del garantito, facendo venir meno, indi, quel vincolo d’accessorietà che caratterizza, viceversa, il contratto di fideiussione.
Addentrandoci, pertanto, nell’indagine in rassegna, scorgiamo che con il contratto autonomo di garanzia, gemmato sotto il cappello del secondo comma dell’art. 1322, c.c., vien meno il vincolo d’accessorietà tra l’obbligazione di garanzia del terzo garante e quella principale del debitore, nel senso, cioè, la prima obbligazione dovrà considerarsi valida anche laddove la seconda sia stata generata da un titolo insistente od invalido ovvero nullo.
Ritornando, per un momento, alla giurisprudenza di merito, ed, in particolare, alla pronuncia del tribunale di torino del 2002, ecco che, da un punto di vista della struttura ontologica della figura di contratto in esame, vien descritta come caratterizzata da un triplice rapporto, e precisamente il primo da un rapporto di valuta, corrispondente a quello intercorrente tra il debitore ed il creditore, il secondo da un rapporto di provvista, corrispondente, questa volta, a quello che si dipana tra il debitore ed il garante, ed, infine, il terzo d’un rapporto che s’instaura tra il garante ed il beneficiario creditore.
L’assenza del vincolo d’accessorietà descrive l’interesse concretamente perseguito dalle parti col contratto autonomo di garanzia che è quello di far si che il garante sia tenuto al versamento d’un indennizzo in favore del creditore laddove quest’ultimo sia esposto all’inadempimento del debitore.
Riecheggia in tal riflessione la qualificazione, manente la pronuncia della suprema corte n. 10490 del 2006, della causa del contratto quale interesse concretamente perseguito dalle parti, in luogo della precedente definizione d’interesse economico sociale.
In ciò, quindi, l’approccio morfologico del contratto autonomo di garanzia, sussunto nell’alveo d’operatività della clausola del secondo comma dell’art. 1322, c.c., volto, giustappunto, a perseguire l’interesse delle parti acciocché il beneficiario sia garantito dall’inadempimento del debitore obbligando il garante al versamento d’una somma di denaro equivalente al valore della prestazione principale inadempiuta.
Dalla predetta descrizione si apprezza, indi, la diversità qualitativa dell’obbligazione posta a carico del garante rispetto a quella del debitore principale.
E ciò in quanto l’obbligazione del garante è volta ad indennizzare il creditore, a semplice richiesta di quest’ultimo, dal comportamento inadempiente del debitore mediante il versamento d’una somma di denaro predeterminata, giammai finalizzata a corrispondere al beneficiario l’importo dell’obbligazione principale garantita.
Dunque, la necessità di rendere celere la circolazione dei capitali, ha portato, tra l’altro, alla necessità d’individuare uno strumento negoziale che, nella prassi, consentisse d’assegnare, prontamente, sicché, quivi, emerge il significato della domanda di pagamento invocata colla clausola “a semplice richiesta”, al creditore insoddisfatto una somma di denaro quale indennizzo a seguito dell’inadempimento del debitore.
Coerentemente con quella d’assicurare al beneficiario un pronto strumento di ristoro patrimoniale, emerge indi la necessità di “sganciare” l’obbligazione autonoma del garante da quella principale del debitore, con la conseguenza d’obbligare il primo al versamento dell’indennizzo anche laddove l’obbligazione principale sia inesistente ovvero invalida.
Sul punto, dobbiamo registrare l’orientamento della giurisprudenza di legittimità che ci avverte che, invero, ciò che qualifica un contratto di garanzia autonomo non è tanto lo svincolo dell’obbligazione di garanzia da quella principale del debitore, quanto, piuttosto, la pattuizione con la quale il garante rinuncia a sollevare eccezioni all’indirizzo del beneficiario, in deroga, indi, al plesso di norme di cui agli artt. 1936, 1941, 1945, c.c., disciplinanti, per converso, la fideiussione.
E, difatti, in tal senso, le sezioni unite, innanzi preannunciate, affermano che “l’elemento caratterizzante della fattispecie in esame viene individuato nell’impegno del garante a pagare illico et immediate, senza alcuna facoltà di opporre al creditore/beneficiario le eccezioni relative ai rapporti di valuta e di provvista, in deroga agli artt. 1936, 1941 e 1945 c.c., caratterizzanti, di converso, la garanzia fideiussoria.”. (cass. Civ., sez. Un., n. 3947 del 18 febbraio 2010).
Nondimeno, il limite alla facoltà d’opporre eccezioni da parte del garante all’indirizzo del beneficiario incontra due limiti ed, anzitutto, quello attinente alla nullità del rapporto garantito, e, cioè, al rapporto di valuta, intercorrente tra il debitore ed il creditore, laddove esso sia nullo per contrarietà alle norme imperative ovvero per illeceità della causa (cass. Civ., sez. I, ord. N.9569 del 18 aprile del2018).
Secondariamente, il limite della buona fede, espressa tramite exceptio doli generalis, espressione, quest’ultima, a sua volta, di quella clausola generale, ex art. 2 cost., sulla solidarietà contrattuale, che, in un certo qual modo, sterilizza la pretesa del beneficiario, circa la richiesta di pagamento dell’indennizzo rivolta al garante, laddove essa sia esercitata pretestuosamente in assenza della buona fede del creditore.
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2. La distinzione tra il contratto autonomo di garanzia ed il contratto di fideiussione
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, possiamo cogliere la distinzione che corre tra il contratto autonomo di garanzia e la fideiussione, la quale si palesa ove il garante si obblighi a pagare il debito principale “a semplice richiesta” ovvero “a semplice richiesta scritta” del creditore, rinunciando, finanche, a sollevare le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore al beneficiario inerenti al rapporto garantito ex art. 1941, c.c.
Premesso, come già rilevato innanzi, che il limite alla rinuncia a sollevare le eccezioni pertinenti al rapporto principale, ovvero al rapporto di valuta, incontrano il limite della contrarietà di quest’ultimo alle norme imperative oppure all’illeceità della causa, ecco, allora, che ci troveremmo al cospetto d’un contratto autonomo di garanzia laddove il suo contenuto rappresenti una rinuncia ad avvalersi, da parte del garante, delle eccezioni poste dagli artt. 1952, 1957 e 1939, c.c.
Poiché è, altresì, indubbio che, ove il garante autonomo rinunci ad avvalersi dell’eccezione d’avvisare il debitore principale della richiesta di pagamento operata dal creditore, ciò rappresenta una deroga al principio che, viceversa, opera nel contratto di fideiussione.
Ed, altrettanto, non può revocarsi in dubbio che, qualora il garante rinunci alle tutele poste dagli articoli 1957 e 1939, c.c., volti a disciplinare, rispettivamente, la simmetrica durata temporale dell’obbligazione di garanzia a quella principale e la permanenza della garanzia anche a fronte dell’invalidità dell’obbligazione debitoria, ciò caratterizza l’assenza di quel vincolo d’accessorietà che contraddistingue, invece, la fideiussione.
Possiamo, indi, affermare che, laddove il tessuto negoziale sia caratterizzato dalla volontà delle parti di rinunciare al plesso di eccezioni dianzi descritte, la presenza di questi indici sintomatici depone nel senso d’un contratto autonomo di garanzia in luogo d’un contratto di fideiussione.
Tal valutazione, è, del resto, coerente con la funzione del contratto autonomo di garanzia che, anche alla luce della causa intesa quale interesse concreto perseguito dalla parti, purché meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico, si presenta come uno strumento negoziale, avente rilevanza giuridica in virtù del comma secondo dell’art. 1322, c.c., volto a fornire una sorta di cauzione che consente al beneficiario d’ottenere una pronta liquidazione dell’indennizzo non sopportando le conseguenze dell’inadempimento del debitore.
3. Cenni della giurisprudenza di merito
E che l’assenza del vincolo dell’accessorietà qualifichi il negozio come un contratto autonomo di garanzia è corroborato anche dalla giurisprudenza di merito, che, in merito alla deroga del principio posto dall’art. 1939, c.c., statuisce che “…tale previsione svincola l’obbligo del garante rispetto alla validità dell’obbligazione garantita, con ciò manifestando chiaramente la volontà delle parti di non attribuire una valenza accessoria alla garanzia prestata.”. (trib. Ferrara, sent. 10 maggio del 2023 – r.g. N.1901/2022).
Ed, ancora, “…va osservato che l’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni”, generalmente è idonea a qualificare il negozio come un contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione…”. (trib. Latina, sez. Ii, sent. N. 1473 del 6 giugno 2019). La garanzia deve esser qualificata come autonoma laddove “…senza che il garante possa opporre eccezioni…”. (trib. Bolzano, sez. I, sent. N. 721 del 21 settembre 2020). Ed, oltre, “…si deve quindi ritenere che nel caso di specie le parti abbiano sottoscritto un contratto autonomo di garanzia secondo il principio ribadito dalle sezioni unite della cassazione nella sentenza n. 3947 del 18.02.2010 per effetto del quale “ l’inserimento in un contratto di garanzia di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni”, vale di per se a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (…) in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza la fideiussione…”. (trib. Perugia, sez. Ii, sent. N. 983 del 17 settembre 2020).
4. Conclusioni
Rassegnando le conclusioni, al termine di questa breve dissertazione, possiamo giungere alle seguenti conclusioni.
Qualora nel tessuto negoziale le parti convengano che il garante si obblighi a pagare “a semplice richiesta scritta e senza eccezioni”, tal garanzia assume i tratti salienti d’un contratto autonomo di garanzia.
Alla luce della giurisprudenza in rassegna, per un’interpretazione del negozio come contratto autonomo di garanzia, militano i seguenti indici, come la rinuncia del garante ad opporre le eccezioni che avrebbe potuto sollevare il debitore nei confronti del creditore, la rinuncia all’estinzione della garanzia a seguito dell’invalidità ovvero della scadenza dell’obbligazione principale.
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