Il contratto di fideiussione omnibus ha natura di contratto autonomo di garanzia

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Successo della banca: il contratto di fideiussione omnibus ha natura di contratto autonomo di garanzia; non è mancata pattuizione, l’indicazione del tasso di interesse per  “debitori non soci”

Tribunale di Vibo Valentia – Sentenza n. 56 del 13-02-2023

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Indice

1. Il fatto

Il Tribunale di Vibo Valentia, in data 13.2.2023 ha emesso la sentenza n.56, -in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto un contratto di conto corrente – in cui venivano sollevate le importanti contestazioni circa:
·         la nullità del contratto di fideiussione omnibus
·         l’illegittima applicazione di tassi di interesse
 La Banca, difesa congiuntamente dall’Avv. Vincenzo Fogliaro (Studio Legale Fogliaro) e dal consulente tecnico della Banca, D.ssa Silvana Mascellaro di SMF (Studio Mascellaro Fanelli), ha ottenuto un importante riconoscimento per l’intero ceto bancario.
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2. Il contratto di fideiussione omnibus ha natura di contratto autonomo di garanzia

Il Tribunale di Vibo Valentia rilevava preliminarmente che l’opponente aveva eccepito la nullità della fideiussione omnibus per mancata specifica indicazione in contratto dell’importo massimo garantito, con ciò violando l’art. 10 della L. 17.2.1992, n. 154.
Precisava, quindi il Magistrato che i fideiussori avevano sottoscritto in data 15.2.2000 una “fideiussione omnibus”, con importo massimo garantito (superiore all’importo oggetto di domanda), obbligandosi al pagamento “immediatamente” e “a semplice richiesta scritta” e rinunciando all’applicazione dell’art. 1957 c.c. e a ogni eccezione in caso di recesso da parte della banca.
Il Tribunale riconosce in sentenza al contratto di fideiussione omnibus la natura di contratto autonomo di garanzia, dal momento che la garanzia prestata non è “limitata ad un singolo rapporto, ma a tutte le obbligazioni assunte dalla società debitrice ed a prima richiesta, senza previa escussione del debitore principale ed in deroga alla garanzia di cui all’art. 1955 c.c.”, con conseguente inopponibilità da parte dei garanti di eccezioni relative al debito garantito.
Evocando il chiaro disposto della sent. n.5423 della Suprema Corte Cass.Civ.Sez.III,18.2.2022, il Magistrato calabrese ha precisato che “in tema di contratto autonomo di garanzia, la necessità di prevedere l’importo massimo garantito, di cui all’art. 1938 c.c., non riguarda le obbligazioni conseguenti all’inadempimento di quella garantita, dal momento che quest’ultime, ove a loro volta assunte ad oggetto della garanzia, non integrano obbligazioni future, correlandosi a un’obbligazione (successivamente rimasta inadempiuta) già esistente al momento della stipula del contratto “.

3. Non è mancata pattuizione, l’indicazione del tasso di interesse per “debitori  non soci”

Il Tribunale di Vibo Valentia ha stabilito che l’indicazione in contratto del tasso di interesse passivo nella formula “15% per “debitori non soci”, non costituisce mancata pattuizione di interessi -e quindi non può essere applicato il disposto dell’art. 117 Tub-, ma una previsione contrattuale non rispettata in sede di estratto conto.
Il Magistrato ha riconosciuto e deciso per l’applicazione del tasso contrattuale, applicando le variazioni rilevate dagli estratti conto valutando le variazioni debitamente comunicate ex art.118 Tub.

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A cura di Monica Mandico | Maggioli Editore 2021

Silvana Mascellaro

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