Contratto privo di sottoscrizione del delegato della banca: è valido?

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Il Tribunale di Trapani, con sentenza n. 792/2022 ha ritenuto valido il contratto privo della sottoscrizione del delegato della banca; non vi è nullità di causa nel mutuo concesso per sanare debiti preesistenti; in un contratto di mutuo, il versamento della somma data a mutuo su un c/c (anche se presenta un saldo debitore) intestato al mutuatario è il momento in cui si perfeziona il contratto.
Tribunale di Trapani – sentenza n. 792 del 28-09-2022

Indice

1. Il fatto

Il Tribunale di Trapani, in data 28.9.2022 ha emesso la sentenza n.792, -in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto un contratto di conto corrente con apertura di credito ed un mutuo chirografario- in cui venivano sollevate le importanti contestazioni circa:
 a)    la nullità dei contratti bancari per mancata sottoscrizione della Banca;
b)   la nullità, per mancanza di causa, del mutuo chirografario erogato per sanare debiti preesistenti del mutuatario.
La Banca, difesa congiuntamente dall’Avv. Virginia Colli (Studio legale Colli) e dal consulente tecnico della Banca, D.ssa Silvana Mascellaro di SMF (Studio MAscellaro Fanelli), ha ottenuto importanti riconoscimenti per l’intero ceto bancario.

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2. E’ valido il contratto privo della sottoscrizione del delegato della banca

Il Tribunale di Trapani ha sancito la validità di un contratto bancario privo della sottoscrizione del delegato della Banca ed ha espressamente richiamato la sentenza n.898/2018 SS.UU. C. Cass. che così testualmente recitava: “in tema di contratti bancari, la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta prevista dal D. Lgs. n. 385 del 1993, art. 117, comma 3, trattandosi di un requisito che va inteso non in senso strutturale, ma funzionale. Ne consegue che è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest’ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti“.

3. Non vi è nullità di causa nel mutuo concesso per sanare debiti preesistenti

Il Tribunale di Trapani ha rigettato l’eccezione di nullità di causa per un mutuo destinato al ripianamento di esposizioni debitorie preesistenti del mutuatario. Precisazione importante del Magistrato siciliano è quella che “non è emerso si sia trattato di un mutuo di scopo”. Fa di più il Tribunale trapanese, allorquando precisa che la Banca ha opposto che la erogazione oggetto del mutuo interveniva direttamente su di un c/c intestato sempre al medesimo mutuatario. Chiosa quindi il Magistrato che proprio l’accreditamento della somma data a mutuo sul c/c intestato al medesimo mutuatario, rappresenta e costituisce il momento in cui il contratto si è perfezionato.

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Silvana Mascellaro

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