Contratti bancari: quando la banca è obbligata a consegnarli al cliente?

La Cassazione chiarisce quando la banca deve consegnare il contratto e limita l’uso dell’art. 119 TUB. Impatti rilevanti nel contenzioso bancario.

Redazione 16/04/26
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Con l’ordinanza n. 251 del 5 gennaio 2026, la Cassazione interviene su un tema centrale nel contenzioso bancario: il diritto del cliente a ottenere copia del contratto e della documentazione. La decisione offre chiarimenti importanti sul rapporto tra gli artt. 117 e 119 TUB, ridimensionando alcune letture favorevoli ai correntisti e fornendo indicazioni operative di rilievo per avvocati e operatori del settore. Per approfondire la materia, consigliamo il volume “Illeciti bancari, clausole abusive e frodi informatiche – Gli strumenti a tutela del cliente”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Corte di Cassazione -sez. I civ.- ordinanza n. 251 del 5-01-2026

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Indice

1. Art. 119 TUB: solo operazioni, non contratti


Uno dei passaggi più significativi della decisione riguarda l’ambito applicativo dell’art. 119, comma 4, TUB. La Cassazione ribadisce che tale norma consente al cliente di ottenere copia della documentazione relativa alle singole operazioni bancarie degli ultimi dieci anni, ma non si estende alla documentazione contrattuale.
La distinzione è netta: le operazioni rappresentano l’attività esecutiva del rapporto, mentre il contratto ne costituisce il fondamento. Si tratta di un chiarimento che incide direttamente su molte prassi difensive, dove spesso si invoca l’art. 119 anche per ottenere contratti risalenti nel tempo. Per approfondire la materia, consigliamo il volume “Illeciti bancari, clausole abusive e frodi informatiche – Gli strumenti a tutela del cliente”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

VOLUME

Illeciti bancari, clausole abusive e frodi informatiche

Quali sono gli strumenti a disposizione per difendere i diritti del cliente? La contestazione degli illeciti bancari è alimentata continuamente da nuovi motivi, non solo direttamente legati alle caratteristiche del rapporto contrattuale. Tra questi si possono annoverare l’accesso abusivo alle garanzie pubbliche e la concessione di un prestito insostenibile o le clausole vessatorie nei contratti di credito. Il volume ha come obiettivo l’esame delle forme di difesa del cliente in presenza di pratiche scorrette poste a vario titolo da parte delle banche. Una particolare attenzione è stata posta alla tutela dalle frodi informatiche, in rapida evoluzione, ed alle possibili tecniche difensive per l’annullamento e il rimborso degli interessi dei contratti indicizzati Euribor. Per i principali contratti di credito, esperti professionisti hanno predisposto il “punto nave” del contenzioso recente per offrire una utile guida alle più rilevanti linee interpretative della giurisprudenza di legittimità.Giuseppe CassanoDirettore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School of Economics di Roma e Milano. Avvocato cassazionista, curatore e autore di numerosi volumi, trattati, voci enciclopediche, note e saggi. Conferenziere nazionale ed internazionale sui temi del Diritto di Famiglia, della Responsabilità civile, del Diritto dei Consumi e Diritto dell’Internet.Stefano ChiodiAnalista tecnico e finanziario specializzato nel contenzioso bancario e finanziario, CTP e CTU per il Tribunale di Venezia e consulente per Camera Arbitrale. Specialista di corporate finance, è relatore in convegni accreditati per la formazione continua di avvocati e commercialisti. Curatore e autore di numerose pubblicazioni di diritto e contenzioso bancario e finanziario.

 

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2. Il vero fondamento: l’art. 117 TUB


Se il contratto resta fuori dall’ambito dell’art. 119, qual è allora la norma di riferimento? La risposta della Corte è chiara: il diritto alla consegna del contratto discende dall’art. 117 TUB, che impone la forma scritta e la consegna di un esemplare al cliente.
Tuttavia, questo diritto presenta caratteristiche diverse:

  • nasce al momento della stipula;
  • può essere fatto valere anche successivamente;
  • ma non implica un diritto illimitato nel tempo a ottenere copie ulteriori.

Si tratta quindi di un diritto “puntuale”, non di una facoltà permanente di accesso documentale.

3. Niente copie multiple: il diritto si consuma


Uno dei principi più rilevanti affermati dalla Cassazione è che il cliente, una volta ricevuto il contratto, non può pretendere ulteriori copie.
In altre parole, il diritto alla consegna si “consuma” con la prima esecuzione. Se il cliente smarrisce il documento, non può invocare nuovamente l’art. 117 TUB, ma potrà eventualmente ricorrere agli strumenti processuali, come l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Per gli istituti di credito, questo rappresenta un importante argine contro richieste reiterate e potenzialmente abusive.

4. Prescrizione: due regole diverse


La sentenza chiarisce anche un aspetto cruciale: la decorrenza della prescrizione.
Per la documentazione operativa (art. 119 TUB), il limite è di 10 anni, coerente con l’obbligo di conservazione delle scritture contabili.
Per il contratto, invece, il termine decennale decorre dalla stipula, ossia dal momento in cui il diritto può essere esercitato.
Viene così smentita la tesi secondo cui il diritto alla consegna del contratto si estenderebbe fino a dieci anni dalla chiusura del rapporto, collegandosi all’azione di ripetizione dell’indebito.

5. Un ridimensionamento delle pretese dei correntisti


La Corte critica esplicitamente l’impostazione della Corte d’appello, che aveva riconosciuto un diritto generalizzato alla consegna del contratto fino alla prescrizione dell’azione restitutoria.
Secondo la Cassazione, una simile ricostruzione non trova alcun fondamento normativo. Il diritto alla consegna non è funzionale né subordinato all’esercizio di altre azioni, ma resta ancorato alla disciplina specifica dell’art. 117 TUB.

6. Implicazioni pratiche per il contenzioso


Le ricadute operative sono significative:
Per le banche: diventa decisiva la prova dell’avvenuta consegna del contratto. Una volta dimostrata, si esclude ogni ulteriore obbligo.
Per i difensori dei clienti: è necessario fondare le richieste documentali su basi normative corrette, distinguendo tra contratto e operazioni.
Sul piano processuale: la sentenza richiama l’importanza della specificità delle allegazioni, pena l’inammissibilità del ricorso.

7. Conclusioni


L’ordinanza n. 251/2026 segna un punto fermo nella disciplina della documentazione bancaria. La Cassazione delimita con precisione l’ambito dell’art. 119 TUB e riafferma la centralità dell’art. 117 per i contratti, riducendo il rischio di interpretazioni estensive.
Per i professionisti legali si tratta di una decisione destinata a incidere concretamente sulle strategie difensive e sulla gestione del contenzioso bancario.

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