Rifiuti – Ordinanze contingibili e urgenti – Riduzione della misura dei valori di campo elettromagnetico generati da un impianto di trasmissione radiofonica – Mancanza dell’obbligatoria comunicazione di avvio del procedimento ex artt. 7 e ss. della L. 241

sentenza 27/12/07
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La partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo si attiva in prima battuta attraverso la obbligatoria comunicazione di avvio disciplinata dagli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990, comunicazione che, per espressa previsione normativa, può peraltro venire omessa ove sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, fermo restando che, in termini generali, l’amministrazione è sempre tenuta a rendere conto della sussistenza di tali ragioni di urgenza qualificata.
Pertanto, l’esigenza di garantire la partecipazione degli interessati non viene meno neppure laddove la P.A. agisca mediante ordinanze contingibili ed urgenti, occorrendo che anche in tale evenienza il provvedimento contenga la puntuale esplicazione dei motivi ostativi alla comunicazione di avvio.
 

 
FATTO
 
Con ricorso notificato il 23 febbraio e depositato il 21 marzo 2000, la Radio Babboleo S.r.l. proponeva impugnazione avverso il provvedimento in epigrafe, mediante la quale il Sindaco del Comune di Bordighera le aveva ordinato di ricondurre nei limiti previsti dal D.M. n. 381/98 le emissioni di campo elettromagnetico generate dall’impianto trasmittente ubicato alla via Corombeire del Comune predetto. La società ricorrente affidava le proprie doglianze a sei motivi in diritto concludeva per l’annullamento dell’atto impugnato, previa sospensiva.
 
Nella contumacia del Comune e del Sindaco di Bordighera, entrambi intimati, il collegio accordava la misura cautelare richiesta dalla società ricorrente con ordinanza pronunciata all’esito della camera di consiglio del 28 aprile 2000. Nel merito, la causa veniva trattenuta per la decisione alla pubblica udienza del 18 ottobre 2007, preceduta dal deposito di documenti e memoria difensiva.
 
DIRITTO
 
L’impugnazione ha per oggetto l’ordinanza del 24 dicembre 1999, mediante la quale il Sindaco di Bordighera ha ingiunto alla ricorrente Radio Babboleo S.r.l., titolare della omonima emittente radiofonica, di ridurre la misura dei valori di campo elettromagnetico generati dall’impianto di trasmissione ubicato alla via Corombeire; il provvedimento è, per inciso, indirizzato anche ai titolari degli altri impianti di trasmissione radio presenti nella medesima area (via degli Inglesi – via Corombeire – ************ – *******************), e trae la propria motivazione dal superamento – accertato a seguito delle misurazioni effettuate dall’********** su richiesta dello stesso Comune di Bordighera – dei limiti di radiofrequenza compatibili con la salute umana, ed in particolare dei valori massimi di esposizione della popolazione e delle misure di cautela stabiliti dal D.M. 10 settembre 1998, n. 381.
 
Con il primo motivo di gravame, la ricorrente lamenta, da un lato, di non aver ricevuto alcuna comunicazione di avvio del procedimento volto alla verifica dei livelli di campo elettromagnetico dell’area, e, dall’altro, rileva che l’amministrazione procedente non avrebbe provveduto a mettere a disposizione degli interessati le relazioni tecniche dell’********** poste a fondamento dell’atto impugnato, nel che si concreterebbe la duplice violazione degli artt. 3 co. 3 e 7 della legge n. 241/90. Con il secondo motivo, contesta poi la correttezza delle misurazioni eseguite dall’**********, mentre con il terzo motivo fa valere l’incompetenza del Sindaco, la materia dovendosi considerare riservata all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Con il quarto motivo, la Radio Babboleo S.r.l. si duole di non essere stata invitata dal Comune di Bordighera ad assistere e partecipare alle complesse operazioni tecniche di rilevamento del campo elettromagnetico, in violazione dei principi generali sul giusto procedimento, e, con il quinto motivo, denuncia la violazione e falsa applicazione del citato D.M. 381/98, con riguardo alla procedura seguita dall’********** nell’effettuazione dei rilievi. Infine, con il sesto motivo la ricorrente deduce che l’ordinanza impugnata, adottata ai sensi dell’art. 38 co. 2 della legge n. 142/90, non conterrebbe adeguata motivazione in ordine alle ragioni di urgenza ad essa sottese, né tali ragioni potrebbero ritenersi implicite nell’asserito superamento dei limiti di campo previsti dal D.M. 381/98, trattandosi di impianti presenti “in loco” oramai da numerosissimi anni.
 
Il ricorso è fondato in ordine alle censure dedotte con il primo, il quarto ed il sesto motivo.
 
Com’è noto, la legge n. 241/90 sancisce a livello del diritto positivo l’istituto della partecipazione al procedimento amministrativo, manifestazione di quel più generale principio del “giusto procedimento” – la cui effettiva portata è stata al contempo esaltata e ridimensionata dalla legge n. 15/05 – in forza del quale l’azione della P.A. si svolge nel contraddittorio dei suoi destinatari, ed il procedimento costituisce il luogo virtuale di composizione preventiva dei conflitti fra soggetti pubblici e privati portatori di interessi contrapposti. La partecipazione degli interessati al procedimento si attiva in prima battuta attraverso la obbligatoria comunicazione di avvio disciplinata dagli artt. 7 e 8 della legge n. 241 cit., comunicazione che, per espressa previsione normativa, può peraltro venire omessa ove sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, fermo restando che, in termini generali, l’amministrazione è sempre tenuta a rendere conto della sussistenza di tali ragioni di urgenza qualificata.
 
I principi appena enunciati si attagliano alle peculiarità del caso in esame. Secondo un indirizzo già espresso dal questo tribunale, l’esigenza di garantire la partecipazione degli interessati non viene meno neppure laddove la P.A. agisca mediante ordinanze contingibili ed urgenti, occorrendo che anche in tale evenienza il provvedimento contenga la puntuale esplicazione dei motivi ostativi alla comunicazione di avvio (cfr. da ultimo T.A.R. Liguria, sez. I, 14 giugno 2007, n. 1119). Tuttavia, anche a voler seguire il diverso orientamento secondo cui le ordinanze contingibili e urgenti sono in linea di massima sottratte all’obbligo della preventiva comunicazione, soprattutto se adottate a tutela della salute pubblica (fra le altre cfr., proprio nella materia di emissioni elettromagnetiche, Cons. Stato, sez. V, 29 settembre 2000, n. 4906), nella specie non può prescindersi dal concreto atteggiarsi della procedura seguita dal Comune di Bordighera ed, in particolare, dalla circostanza che il provvedimento impugnato risulta emesso non nell’immediatezza di uno stato di pericolo, bensì a distanza di oltre un anno dai primi accertamenti tecnici eseguiti dall’A.R.P.A.L. per iniziativa e su sollecito della stesso Comune: tale circostanza smentisce, in primo luogo, il presupposto stesso del potere di ordinanza sindacale, apprestato dall’ordinamento per affrontare situazioni straordinarie, caratterizzate dall’urgenza di intervenire e perciò non risolvibili secondo il normale ordine delle competenze e dei poteri; e, soprattutto, evidenzia come il preventivo avvertimento ai titolari degli impianti di trasmissione non fosse affatto incompatibile con un “iter” procedimentale che, in concreto, si è protratto per più di un anno al dichiarato scopo di controllare le variazioni nel tempo dei valori di campo elettrico, e si è concluso solo nel momento in cui l’amministrazione ha ritenuto di poter definire “cronico” il superamento dei limiti imposti dal D.M. 381/98.
 
In altri termini, se l’atto impugnato ha definito un procedimento articolato attraverso una prolungata istruttoria tecnica, volta a stabilire l’andamento dei livelli di esposizione dell’area in un lasso di tempo significativo, la sussistenza delle condizioni richieste dall’art. 38 co. 2 della legge n. 142/90 (ora art. 54 co. 2 D.Lgs. n. 267/00) deve essere esclusa in radice, tenuto conto che le misurazioni avevano evidenziato valori di emissione costanti nel periodo considerato, e che pertanto nessun elemento obiettivo giustificava l’esercizio dei poteri d’urgenza del Sindaco (diversamente a dirsi sarebbe stato nell’ipotesi di un progressivo innalzamento dei valori al di sopra della soglia di legge, ovvero di un improvviso superamento di tale soglia, nella cui immediatezza l’ordinanza fosse intervenuta a porre rimedio). In ogni caso, ciò che va escluso è la legittimità dell’omessa comunicazione di avvio del procedimento, la quale non avrebbe potuto in alcun modo pregiudicare la funzionalità ed efficacia dell’azione amministrativa nella quale, lo si ripete, non è dato ravvisare alcuna particolare esigenza di celerità. Ne risultano pertanto indebitamente violate le prerogative della società ricorrente relativamente alla partecipazione al contraddittorio procedimentale ed, in particolare, agli accertamenti effettuati dai tecnici dell’********** circa la effettiva consistenza del campo elettromagnetico generato dall’impianto di via Corombeire, trovando sul punto piena conferma le conclusioni già raggiunte dal collegio in sede cautelare.
 
In forza delle considerazioni esposte, l’impugnata ordinanza del 24 dicembre 1999 deve essere annullata, a ciò non ostando la previsione di cui al secondo comma dell’art. 21-octies della legge n. 241/90: questa non copre infatti il difetto dei presupposti del potere esercitato, né consente di ritenere superate le violazioni procedimentali commesse dall’amministrazione intimata, non potendosi ritenere provato che – in una fattispecie connotata da discrezionalità tecnica ed amministrativa – il contraddittorio con l’interessata non avrebbe condotto l’amministrazione a determinarsi diversamente.
 
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.
 
P.Q.M.
 
Accoglie il ricorso, per l’effetto annullando il provvedimento impugnato.
 
Condanna il Comune di Bordighera alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre I.V.A. e *******
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
 
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 18/10/2007 con l’intervento dei signori:
 
*****************, Presidente FF
************, Consigliere
 
Depositata in Segreteria il 31 ottobre 2007.
 
 
 
 
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