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Indice
- 1. La questione: inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 442, comma 2 bis, cod. proc. pen.
- 2. La soluzione adottata dalla Cassazione
- 3. Conclusioni: la riduzione di pena ex art. 442, comma 2-bis c.p.p., è disposta de plano con possibilità di opposizione, ma se l’istanza ha un contenuto più ampio, si applica la procedura di cui all’art. 666 c.p.p.
- Note
1. La questione: inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 442, comma 2 bis, cod. proc. pen.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di giudice dell’esecuzione, provvedendo d’ufficio, su impulso del Funzionario Giudiziario del Tribunale, riduceva, ex art. 442 comma 2 bis cod. proc. pen., la pena inflitta agli imputati con sentenza irrevocabile emessa dal medesimo Tribunale.
Ciò posto, avverso questo provvedimento ricorreva per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza, con rinvio al Tribunale per nuova valutazione, deducendo, un unico motivo, l’inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 442 comma 2 bis cod. proc. pen… Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte, nel riqualificare il ricorso proposto come opposizione ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.[1], tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era affermato il seguente principio di diritto: “Il procedimento esecutivo riguardante l’applicazione della riduzione di pena di cui all’art. 442, comma 2-bis cod. proc. pen. si svolge de plano con possibilità di opposizione, anche dopo l’intervento correttivo del 2024, in virtù del richiamo operato al riguardo dall’art. 676, comma 1, cod. proc. pen., dovendosi il nuovo comma 3-bis dello stesso articolo ritenere un caso specifico di estinzione (parziale) di pena post giudicato. Laddove, invece, il procedimento sia attivato su istanza di parte e, comunque, sia connotato da un oggetto più ampio rispetto alla mera, parziale amputazione della pena in conseguenza dell’omessa impugnazione della sentenza di primo grado, resa in esito a giudizio svoltosi nelle forme del rito abbreviato, dovrà essere utilmente seguita la procedura ex art. 666 cod. proc. pen.”.
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3. Conclusioni: la riduzione di pena ex art. 442, comma 2-bis c.p.p., è disposta de plano con possibilità di opposizione, ma se l’istanza ha un contenuto più ampio, si applica la procedura di cui all’art. 666 c.p.p.
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito a quale procedimento esecutivo si deve fare riferimento nel caso di applicazione della riduzione di pena di cui all’art. 442, comma 2-bis cod. proc. pen. che, come è risaputo, statuisce quanto sussegue: “Quando né l’imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell’esecuzione”.
Si afferma difatti in tale pronuncia che la riduzione di pena di cui all art. 442, comma 2-bis c.p.p. si applica con procedimento de plano e possibilità di opposizione, anche dopo la riforma del 2024, trattandosi di una parziale estinzione della pena post giudicato ai sensi dell’art. 676, comma 1 c.p.p.[2] ma, se l’istanza ha contenuto più ampio, si segue la procedura preveduta dall’ art. 666 c.p.p.[3].
Tale provvedimento deve quindi essere preso nella dovuta considerazione al fine di comprendere a quale procedimento di esecutivo si debba fare riferimento laddove debba essere disposta una riduzione di questo genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
Note
[1] Ai sensi del quale: “Il giudice dell’esecuzione provvede in ogni caso senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all’interessato. Contro l’ordinanza possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, l’interessato e il difensore; in tal caso si procede a norma dell’articolo 666. L’opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell’ordinanza”.
[2] Secondo cui: “Il giudice dell’esecuzione è competente a decidere in ordine all’estinzione del reato dopo la condanna, all’estinzione della pena quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale o all’affidamento in prova al servizio sociale, in ordine alle pene accessorie, alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate. In questi casi il giudice dell’esecuzione procede a norma dell’articolo 667 comma 4”.
[3] Alla stregua del quale: “1. Il giudice dell’esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero, dell’interessato o del difensore. 2. Se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con decreto motivato, che è notificato entro cinque giorni all’interessato. Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione. 3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il giudice o il presidente del collegio, designato il difensore di ufficio all’interessato che ne sia privo, fissa la data dell’udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori. L’avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Fino a cinque giorni prima dell’udienza possono essere depositate memorie in cancelleria. 4. L’udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. L’interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente. A tal fine si procede mediante collegamento a distanza, quando una particolare disposizione di legge lo prevede o quando l’interessato vi consente. Tuttavia, se è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e non consente all’audizione mediante collegamento a distanza, l’interessato è sentito prima del giorno dell’udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione. 5. Il giudice può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno; se occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto del contraddittorio. 6. Il giudice decide con ordinanza. Questa è comunicata o notificata senza ritardo alle parti e ai difensori, che possono proporre ricorso per cassazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni sulle impugnazioni e quelle sul procedimento in camera di consiglio davanti alla corte di cassazione. 7. Il ricorso non sospende l’esecuzione dell’ordinanza, a meno che il giudice che l’ha emessa disponga diversamente. 8. Se l’interessato è infermo di mente, l’avviso previsto dal comma 3 è notificato anche al tutore o al curatore; se l’interessato ne è privo, il giudice o il presidente del collegio nomina un curatore provvisorio. Al tutore e al curatore competono gli stessi diritti dell’interessato. 9. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell’articolo 140 comma 2”.
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