Ricusazione: per il difensore non è sufficiente la nomina

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Per il difensore non è sufficiente la nomina per chiedere la ricusazione
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Corte di Cassazione -sez. VI pen.- sentenza n. 24624 del 2-02-2023

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Indice

1. La questione


Un legale presentava istanza di ricusazione nei confronti del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Avellino nell’ambito del procedimento penale a carico del suo assistito.
L’istanza era dichiarata inammissibile dalla Corte di Appello di Napoli con un’ordinanza avverso la quale l’avvocato presentava ricorso per Cassazione.


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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


Il ricorso summenzionato era dichiarato inammissibile.
In particolare, gli Ermellini, dopo avere fatto presente che la grave inimicizia tra difensore e giudice non può essere causa di ricusazione, dal momento che l’ipotesi disciplinata dal combinato disposto dell’art. 37 c.p.p., comma 1, lett. a) e art. 36 c.p.p., comma 1, lett. d) concerne soltanto le interrelazioni tra il giudice e le parti private (sez. 5, n. 27977 del 15/06/2021; Sez. 5, n. 27977 del 15/06/2021), rilevavano inoltre che la dichiarazione di ricusazione è atto personalissimo della parte processuale e che l’istanza e’ inammissibile se proposta da difensore non munito di procura speciale ovvero di mandato specifico (Sez. 1, n. 24099 del 26/05/2009) e che la relativa mancanza può essere rilevata in ogni tempo.
Orbene, a fronte dell’approdo ermeneutico appena menzionato, i giudici di piazza Cavour notavano come nel caso di specie non risultasse il conferimento della necessaria procura speciale da parte dell’assistito, sicché la dichiarazione di ricusazione era stata presentata in proprio e, di conseguenza, sempre ad avviso della Corte di legittimità, difettava in capo all’avvocato la legittimazione a presentare ricorso.

3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi postulato, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che la dichiarazione di ricusazione è atto personalissimo della parte processuale e che l’istanza è inammissibile se proposta da difensore non munito di procura speciale ovvero di mandato specifico, fermo restando che la relativa mancanza può essere rilevata in ogni tempo.
È dunque sconsigliabile, alla luce di tale approdo ermeneutico, proporre una richiesta di questo genere in assenza di apposita procura speciale o mandato specifico, che autorizzi il legale ad agire in tal senso.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, quindi, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il profilo giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

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