Ricostruzione del fatto ed esigenze cautelari rilevabili in Cassazione

Come sono rilevabili in Cassazione la ricostruzione del fatto e le questioni relative all’intensità delle esigenze cautelari?

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Corte di Cassazione -sez. II pen.- sentenza n. 16064 del 14-03-2025

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Indice

1. La questione: violazione dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 274 cod. proc. pen. e a proposito degli artt. 110 e 629 cod. pen.


Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, confermava un’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, che aveva applicato a carico dell’indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari con l’applicazione di strumenti elettronici di controllo.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 274 cod. proc. pen. e a proposito degli artt. 110 e 629 cod. pen.. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva i motivi suesposti infondati.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Corte di legittimità ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui la ricostruzione del fatto e le questioni relative all’intensità delle esigenze cautelari sono rilevabili in Cassazione soltanto se si traducono nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, con la conseguenza che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori: sono, dunque, inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, atteso che trattasi di censure non riconducibili alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015; Sez. 7, ord. n. 12406 del 19/02/2015; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014).

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3. Conclusioni: ricostruzione del fatto ed esigenze cautelari sindacabili in Cassazione solo per violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito come sono rilevabili in Cassazione la ricostruzione del fatto e le questioni relative all’intensità delle esigenze cautelari.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che, in Cassazione, la ricostruzione dei fatti e l’intensità delle esigenze cautelari sono valutabili solo in caso di violazione di legge o di manifesta illogicità della motivazione.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione al fine di comprendere come possano essere correttamente valutate siffatte circostanze.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Avvocato e giornalista pubblicista. Cultore della materia per l’insegnamento di procedura penale presso il Corso di studi in Giurisprudenza dell’Università telematica Pegaso, per il triennio, a decorrere dall’Anno accademico 2023-2024. Autore di diverse pubblicazioni redatte per…Continua a leggere

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