Nel caso in cui sia emessa una sentenza di condanna, ancorché non definitiva, la valutazione degli elementi rilevanti ai fini del giudizio incidentale, anche in sede di riesame o di appello, deve mantenersi nell’ambito della ricostruzione operata dalla pronuncia di merito

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(Annullamento con rinvio)

(Normativa di riferimento: C.p.p., art. 275, c. 2-bis)

Il fatto

Il Tribunale di Bologna, in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto dal PM, in riforma del provvedimento del Tribunale di Piacenza applicava nei confronti di D. B. la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui agli artt. 73, comma 4, d.P.R. 309/90.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Ricorreva per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo quanto segue.

Preliminarmente si osservava come l’imputato fosse stato arrestato e giudicato per direttissima dinanzi al Tribunale di Piacenza, che aveva convalidato l’arresto e rimesso in libertà il B., ritenendo l’insussistenza di esigenze cautelari.

Avverso tale provvedimento il PM del Tribunale di Piacenza proponeva appello de libertate in data 31.10.2018 dinanzi al Tribunale del riesame di Bologna che fissava l’udienza di discussione per il 19.11.2018.

Nel frattempo, con sentenza del 8.11.2018, il Tribunale di Piacenza accoglieva l’istanza di patteggiamento concordata fra le parti applicando all’imputato la pena finale di anni 2, mesi 4 di reclusione ed € 2.000,00 di multa.

Nella formalizzata istanza di patteggiamento, il PM, nell’esprimere il consenso, aveva anche dichiarato che avrebbe rinunciato all’atto di appello proposto il 31.10.2018 avverso il rigetto della richiesta di applicazione della misura carceraria nei confronti del prevenuto ma tuttavia la difesa apprendeva come il Tribunale del riesame, sciogliendo la riserva il 20.11.2018, avesse applicato al B. la misura della custodia cautelare in carcere.

Si deduceva quindi come tale misura non avesse più ragione di essere in quanto l’art. 275, comma 2-bis, c.p.p. prevede espressamente che non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all’esito del giudizio, la pena detentiva non sarà superiore a tre anni di reclusione.

Del resto, nel caso in disamina, osservava il ricorrente, le esigenze cautelari si erano affievolite, anche in ragione della peculiarità della vicenda, nonché della “espressa” carenza di interesse della Pubblica Accusa alla misura a cui si era inteso rinunciare.

Difettava, inoltre, a parere della difesa, il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato anche in ragione dello stato di incensuratezza del prevenuto, soggetto di 62 anni, che conduceva una vita regolare.

Si rilevava altresì come il Tribunale avrebbe travisato le dichiarazioni del prevenuto in sede di interrogatorio, in cui aveva fornito una descrizione del suo fornitore, precisando che avrebbe potuto riconoscerlo in foto, contributo di cui però gli inquirenti non hanno ritenuto di avvalersi rilevandosi al contempo come tale travisamento fosse idoneo a disarticolare la motivazione dell’ordinanza impugnata in punto di negazione dello stato di collaborazione e resipiscenza fermo restando che la motivazione era incongrua anche laddove si sosteneva come nell’abitazione del prevenuto fosse stato rinvenuto materiale per il confezionamento in dosi della droga risultando essere stata rinvenuta soltanto una cesoia.

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Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il Supremo Consesso stimava fondata – ed assorbente delle altre censure – la doglianza che attiene alla violazione dell’art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., nella parte in cui questa disposizione fa divieto di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere «se il giudice ritiene che, all’esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni».

Si faceva presente a tal riguardo come nel caso di specie fosse incontroverso che l’ordinanza impugnata aveva disposto l’applicazione della misura carceraria nei confronti del B., in accoglimento dell’appello proposto dal PM, quando l’imputato aveva già patteggiato una pena inferiore ai tre anni di reclusione, segnatamente la pena di anni due, mesi quattro di reclusione, oltre alla multa (cfr. sentenza del Tribunale di Piacenza in data 8.11.2018, allegata al ricorso) così come fosse del pari indubbio che l’intervento di una sentenza di condanna, ancorché non definitiva, non possa che incidere sul giudizio cautelare devoluto al Tribunale, che peraltro, nel caso di specie, aveva anche omesso di operare una compiuta ed adeguata valutazione in ordine alla possibilità che la pena detentiva irrogabile al prevenuto, all’esito del giudizio, fosse o meno superiore a tre anni, essendosi invece limitato a ritenere tecnicamente adottabile la misura cautelare più afflittiva solo in rapporto alla pena edittale del reato (da due a sei anni di reclusione).

Si rilevava oltre tutto come restasse fermo, in ogni caso, che alla data della decisione impugnata, successiva alla sentenza di condanna di primo grado nei confronti del prevenuto, il Tribunale avrebbe dovuto essere a conoscenza dello sviluppo del procedimento e avrebbe dovuto tenere conto della pena effettivamente irrogata al B. all’esito del giudizio, e ciò anche e soprattutto ai fini della operatività del divieto di cui all’art 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. posto che costituisce ius receptum, in tema di misure cautelari personali, il principio per cui una volta intervenuta la sentenza di condanna anche non definitiva, la valutazione degli elementi rilevanti ai fini del giudizio incidentale, anche in sede di riesame o di appello, deve mantenersi nell’ambito della ricostruzione operata dalla pronuncia di merito, non solo per quel che attiene all’affermazione di colpevolezza e alla qualificazione giuridica, ma anche per tutte le circostanze del fatto, non potendo essere queste apprezzate in modo diverso dal giudice della cautela (Sez. 3, n. 45913 del 15/10/2015, omissis, Rv. 26554401).

Si evidenziava inoltre come la disciplina normativa attinente alla modifica delle misure cautelari, in senso migliorativo o peggiorativo, dettata essenzialmente dall’art. 299 cod. proc. pen., presupponga una costante verifica della perdurante legittimità della misura imposta attraverso un costante ed aggiornato adeguamento dello status libertatis o a seguito di “fatti sopravvenuti“, o per eventuali modifiche della situazione processuale nonché dei presupposti o condizioni di legge, ovvero per fatti preesistenti e non conosciuti o non valutati dal giudice trattandosi, in definitiva, di un sistema condizionato dal principio rebus sic stantibus per la necessità di adeguare costantemente la situazione cautelare alle modifiche sostanziali e/o processuali che intervengono nel corso del procedimento nei confronti del soggetto sottoposto a misura personale coercitiva mentre ciò, ad avviso della Corte, era sostanzialmente mancato nel caso in disamina per ragioni verosimilmente dovute anche all’inerzia delle parti in sede di procedimento incidentale di appello dato che il Tribunale avrebbe dovuto rivalutare la situazione cautelare del B. alla luce dell’intervenuta applicazione della pena concordata fra le parti, in relazione al reato per cui si procede, in misura inferiore ai tre anni di reclusione, di per sé ostativa all’applicazione della misura cautelare carceraria.

Tal che se faceva conseguire l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata al Tribunale di Bologna per nuovo esame.

Conclusioni 

La sentenza in commento è sicuramente condivisibile.

La valutazione delle condizioni legittimanti l’applicazione di una misura cautelare, difatti, per essere sempre attuale, e quindi tale da giustificare l’adozione (e il mantenimento) di una misura restrittiva di questo tipo, non può che basarsi sul dato processuale più recente che ben può essere costituito dalla sentenza con cui il giudice accerta i fatti in base ai quali essa è stata disposta.

Ciò si giustifica, a maggior ragione, anche in riferimento a quanto statuito dall’art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., nella parte in cui siffatta disposizione fa divieto di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere «se il giudice ritiene che, all’esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni», posto che sicuramente, con l’emissione di una pronuncia, si arriva alla conclusione di un giudizio (seppur non definitivo, come è avvenuto nel caso di specie) e di conseguenza la pena comminata con questa decisione può rappresentare un utile parametro di riferimento per verificare se questa norma procedurale sia utilizzabile, o meno.

Il giudizio in ordine a quanto previsto in siffatta decisione, dunque, non può che essere positivo.

 

Sentenza collegata

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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