Intercettazioni: è sufficiente il riconoscimento vocale dell’imputato?

Le dichiarazioni degli ufficiali di polizia sul riconoscimento vocale dell’imputato sono utilizzabili per identificare gli interlocutori nelle intercettazioni?

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Le dichiarazioni degli ufficiali di polizia sul riconoscimento vocale dell’imputato sono utilizzabili per identificare gli interlocutori nelle intercettazioni? Per restare sempre aggiornato sulle evoluzioni della giustizia penale: Come cambia il processo penale – Dall’abrograzione dell’abuso d’ufficio al decreto giustizia

Corte di Cassazione -sez. II pen.- sentenza n. 10310 del 12-02-2025

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Indice

1. La questione: violazione degli artt. 191 e 216 cod. proc. pen. e la conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni


La Corte di Appello di Cosenza, in parziale riforma di una sentenza emessa dal Tribunale della medesima città, condannava l’imputato alla pena di anni 3, mesi 4 di reclusione ed euro 900,00 di multa in relazione al reato di estorsione, previa declaratoria della sopravvenuta prescrizione del reato di cui all’art. 73 d. P.R. 309/1990.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione degli artt. 191 e 216 cod. proc. pen. e la conseguente inutilizzabilità di un’intercettazione disposta nell’ambito di questo procedimento.
In particolare, secondo il ricorrente, il riconoscimento della voce, effettuato da parte di un milite nel corso della sua deposizione testimoniale, sarebbe stato assunto in violazione dell’art. 216 cod. proc. pen. nella parte in cui regolamenta le modalità di svolgimento della ricognizione di voci. Per restare sempre aggiornato sulle evoluzioni della giustizia penale: Come cambia il processo penale – Dall’abrograzione dell’abuso d’ufficio al decreto giustizia

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto manifestatamente infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano i giudici di piazza Cavour ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui le dichiarazioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che abbiano asserito di aver riconosciuto la voce dell’imputato sono legittimamente utilizzabili ai fini dell’identificazione degli interlocutori coinvolti in conversazioni intercettate nel corso delle indagini preliminari, quando è ritenuta attendibile la deposizione di colui che afferma di identificarlo con sicurezza, senza che sia necessario espletare perizia fonica (vedi Sez. 2, n. 12858 del 27/01/2017; Sez. 5, n. 20610 del 09/03/2021, e da ultimo Sez. 2, n. 44818 del 15/10/2024).
Difatti, per gli Ermellini, il momento ricognitivo costituisce una parte integrante della testimonianza, di tal che l’affidabilità e la valenza probatoria dell’individuazione informale discendono dall’attendibilità accordata al teste e alla deposizione dal medesimo resa, valutata alla luce del prudente apprezzamento del decidente che, ove sostenuto da congrua motivazione, sfugge al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015; Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, di recente negli stessi termini Sez. 3, n. 41229 del 28/06/2024).

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3. Conclusioni: le dichiarazioni degli ufficiali di polizia sul riconoscimento vocale dell’imputato sono utilizzabili per identificare gli interlocutori nelle intercettazioni (sebbene solo a date condizioni)


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se le dichiarazioni degli ufficiali di polizia sul riconoscimento vocale dell’imputato sono utilizzabili per identificare gli interlocutori nelle intercettazioni.
Si fornisce difatti in questa pronuncia una risposta positiva a siffatto quesito, sebbene soltanto a date condizioni, sulla scorta di un indirizzo interpretativo con cui è stato per l’appunto asserito che le dichiarazioni degli ufficiali di polizia, che hanno riconosciuto la voce dell’imputato, sono utilizzabili per identificare gli interlocutori nelle intercettazioni, se ritenute attendibili, senza che sia dunque necessario espletare una perizia fonica.
Tale provvedimento, quindi, può essere preso nella dovuta considerazione al fine di comprendere quando queste dichiarazioni possano considerarsi utilizzabili.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su tale tematica giuridica sotto il versante procedurale, non può che essere positivo.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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