Revoca sospensione della pena: ruolo del giudice dell’esecuzione

Quando la revoca della sospensione condizionale della pena, nel caso dell’art. 164, co. 4, c.p., può essere disposta dal giudice dell’esecuzione?

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Corte di Cassazione -sez. I pen.- sentenza n. 41885 dell’11-10-2024

Indice

1. La questione: violazione degli artt. 168, cod. pen., e 674 cod. proc. pen.


La Corte di Appello di Ancona, provvedendo in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava una richiesta, avanzata dal Procuratore generale presso questa stessa Corte territoriale, tendente ad ottenere la revoca della sospensione condizionale della pena concessa in sede di cognizione.
Ciò posto, avverso questa decisione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancora, deducendo la violazione degli artt. 168, cod. pen., e 674 cod. proc. pen.
In particolare, secondo la pubblica accusa, il precedente richiamato dal provvedimento impugnato si poneva in contrasto con altro (stimato) prevalente e condivisibile indirizzo di legittimità, secondo cui il potere di revoca nel caso di cui trattasi del giudice di secondo grado, in assenza di impugnazione sul punto, ha natura materialmente facoltativa e il suo mancato esercizio, a prescindere dalla conoscibilità dei precedenti ostativi, non implica alcuna valutazione in sede di cognizione che possa successivamente determinare preclusioni in sede di esecuzione rispetto ad un provvedimento di revoca dovuto. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione sulla revoca della sospensione


Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto fondato.
In particolare, gli Ermellini, dopo avere osservato che l’art. 168, terzo comma, cod. pen., introdotto dalla legge 26 marzo 2001, n. 128, prevede che la sospensione condizionale della pena sia revocata, ove concessa in violazione dei limiti di reiterabilità previsti dall’art. 164, ultimo comma, cod. pen., evidenziavano come tale revoca possa essere disposta in sede di esecuzione, secondo quanto previsto dal comma 1-bis dell’art. 674, cod. proc. pen. (introdotto con la stessa legge n. 128 del 2001), a condizione che i precedenti preclusivi non fossero documentalmente noti al giudice che aveva concesso il beneficio obiettivamente non spettante, di talché, il giudice dell’esecuzione che delibera sulla revoca è tenuto ad acquisire, anche d’ufficio, il fascicolo del giudizio antecedente per la doverosa verifica al riguardo (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015; Sez. 3, n. 34387 del 27/04/2021).
Ebbene, per i giudici di piazza Cavour, in ordine al perimetro di operatività in sede di esecuzione della preclusione appena descritta, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 36460 del 30 maggio 2024, disattendendo l’orientamento richiamato nel provvedimento impugnato, hanno affermato che è legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena disposta in violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen., in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado e nota a quello d’appello, a cui il punto non sia stato devoluto con l’impugnazione.
Tal che se ne faceva discendere come il provvedimento impugnato non si fosse attenuto a tale principio, poiché, per la Corte di legittimità, si era giustificato il diniego della revoca della sospensione condizionale in ragione di una preclusione all’esercizio del potere derivante della mera conoscenza da parte dei giudici di appello della causa ostativa al beneficio concesso in primo grado.

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3. Conclusioni


Fermo restando che l’art. 164, co. 4, cod. pen., dispone che la “sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta” e che l’art. 168, co. 3, primo periodo, cod. pen., dal canto suo, statuisce che la “sospensione condizionale della pena è altresì revocata quando è stata concessa in violazione dell’articolo 164, quarto comma, in presenza di cause ostative”, con la decisione qui in esame, è chiarito come il giudice dell’esecuzione possa procedere ad una revoca di questo genere tenuto conto che l’art. 674, co. 1-bis, cod. proc. pen. statuisce che il “giudice dell’esecuzione provvede altresì alla revoca della sospensione condizionale della pena quando rileva l’esistenza delle condizioni di cui al terzo comma dell’articolo 168 del codice penale”, ossia il comma appena menzionato.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che la revoca di siffatto beneficio può essere disposta in sede di esecuzione se i precedenti preclusivi non erano noti al giudice che l’aveva inizialmente concesso e che risultava quindi obiettivamente non spettante fermo restando che, in tal caso, il giudice dell’esecuzione deve acquisire, anche d’ufficio, il fascicolo del giudizio precedente per verificare la situazione.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba chiedere una revoca di questo genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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