Revoca della sospensione condizionale della pena ex art. 168, n. 1 c.p.

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La Corte di Cassazione, con una recente sentenza (n. 42696 del 19 ottobre 2023) ha chiarito che, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall’art. 168, n. 1 cod. pen., l’identità dell’indole del reato riguarda solo la contravvenzione.

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Corte di Cassazione – Sez. I Pen. – Sent. n. 42696 del 19/10/2023

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Indice

1. La questione

Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Roma revocava – su richiesta della locale Procura della Repubblica – la sospensione condizionale della pena concessa ad un condannato, con sentenza divenuta irrevocabile nel 2008, per avere commesso nel quinquennio rilevante un ulteriore reato ai sensi dell’art. 168, co. 1, n. l, cod. pen..
Ciò posto, avverso questo provvedimento proponeva ricorso per Cassazione la difesa che, tra i motivi ivi addotti, deduceva erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 168, co. 1, n. 1, cod. pen. ed apparenza della relativa motivazione, in quanto, a suo avviso, era stata disposta la revoca della sospensione condizionale della pena sebbene, nel caso di specie, il nuovo reato non fosse della stessa indole di quello per il quale era stato concesso il beneficio.

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2. Revoca della sospensione condizionale: soluzione della Cassazione

La Suprema Corte riteneva il motivo summenzionato non meritevole di accoglimento.
In particolare, gli Ermellini addivenivano a siffatta conclusione, essendo stato postulato in sede nomofilattica che, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall’art. 168 n. 1 cod. pen., l’identità dell’indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l’ulteriore delitto è sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura (in tali termini, ex multis, Sez. 2, n. 35191 del 22/05/2018; Sez. 6, n. 19507 del 23/03/2018; Sez. 1, n. 31365 del 02/07/2008).
Oltre a ciò, i giudici di piazza Cavour facevano altresì presente che, ad ulteriore fondamento di tale conclusione, valorizzando il dato letterale dell’enunciato normativo, è precisato, sempre in sede di legittimità ordinaria, anche quanto segue: «Nell’espressione “delitto ovvero contravvenzione della stessa indole”, contenuta nell’art. 168, primo comma, cod. pen., la cui commissione da parte del condannato a pena in precedenza condizionalmente sospesa determina la revoca del beneficio, la congiunzione circoscrive il significato delle parole consecutive, nel senso che la revoca ha luogo di diritto soltanto quando la contravvenzione sia “della stessa indole” di quella in relazione alla quale era stato applicato il beneficio della sospensione condizionale della pena, mentre tale limitazione non opera nel caso di delitto, che costituisce causa di revoca sempre, quale che ne sia la natura» (così, in motivazione, Sez. 1, n. 1058 del 15/02/2000).

3. Conclusioni

La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito che, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall’art. 168 n. 1 cod. pen., l’identità dell’indole del reato riguarda solo la contravvenzione.
Difatti, fermo restando che questa norma codicistica dispone che, salva “la disposizione dell’ultimo comma dell’art. 164, la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato: (…) commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli”, si afferma in tale pronuncia, sulla scorta di un consolidato orientamento nomofilattico, che, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall’art. 168, co. 1, n. 1, cod. pen., l’identità dell’indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l’ulteriore delitto è sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura.
Oltre al richiamo a pronunce di segno conforme, la Cassazione evidenzia oltre tutto, come appena visto, che anche il tenore letterale milita a sostegno di codesto assunto, dal momento che l’utilizzo della congiunzione avversativa “ovvero” lascia chiaramente intendere come la norma de qua si riferisca alla sola contravvenzione della stessa indole, e non anche al delitto.
E’ dunque sconsigliabile, alla stregua di tale approdo ermeneutico, sostenere l’assenza delle condizioni di legge, per potere procedere alla revoca della sospensione condizionale della pena, solo perché il delitto commesso, per cui venga inflitta una pena detentiva, non annoverabile tra quelle a cui fa riferimento l’art. 101 cod. pen. che, come è noto, statuisce quanto segue: “Agli effetti della legge penale, sono considerati reati della stessa indole non soltanto quelli che violano una stessa disposizione di legge, ma anche quelli che, pur essendo preveduti da disposizioni diverse di questo codice ovvero da leggi diverse, nondimeno, per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li determinarono, presentano, nei casi concreti, caratteri fondamentali comuni”.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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