Requisiti per revoca della sospensione condizionale della pena

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Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall’art. 168, n. 1, cod. pen., non occorre che il delitto commesso, nei termini stabiliti, sia della stessa indole

    Indice

  1. Il fatto
  2. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
  3. Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
  4. Conclusioni

(Riferimento normativo: Cod. pen., art. 168, co. 1, n. 1)

1. Il fatto

La Corte di Appello di Genova, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava una richiesta del pubblico ministero volta ad ottenere la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso ad un imputato con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Genova, divenuta irrevocabile, per il delitto di cui all’art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 274, in relazione alla condanna per art. 570, secondo comma, cod. pen., commesso dall’aprile 2013 al marzo 2015, pronunciata dalla Corte di Appello (sempre) di Genova, divenuta anch’essa irrevocabile, sul presupposto della diversa indole dei reati.

2. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Ricorreva per Cassazione il Procuratore generale della Corte di Appello di Genova che chiedeva l’annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge, in relazione all’art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen. atteso che tale disposizione legislativa non prevede affatto, per i delitti, l’identità di indole.


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3. Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il ricorso era ritenuto fondato posto che, secondo il chiaro contenuto della legge, come costantemente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, «ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall’art. 168, n. 1, cod. pen., l’identità dell’indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l’ulteriore delitto è sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura» (Sez. 6, n. 19507 del 23/03/2018; Sez. 1, n. 31365 del 02/07/2008; Sez. 6, n. 10349 del 06/02/2013).

L’errore di diritto in cui era (ritenuto) incorso il giudice dell’esecuzione imponeva quindi, per la Corte di legittimità, l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, disponendosi al contempo che il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto procedere, in piena autonomia delle proprie valutazioni di merito, a esaminare nuovamente la richiesta del pubblico ministero facendo applicazione del richiamato principio di diritto.

4. Conclusioni

Con la decisione in esame, è ribadito il principio di diritto secondo cui, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall’art. 168, n. 1, cod. pen., l’identità dell’indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l’ulteriore delitto è sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura.

Tal che ne consegue che il delitto, commesso nei termini stabiliti per potere avvenire la revoca di tale beneficio, può rilevare ai fini di questa revoca, anche se non è della stessa indole rispetto a quello per cui è stata disposta la sospensione condizionale della pena.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il profilo giurisprudenziale, dunque, non può che essere positivo.

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Sentenza collegata

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