Restituzione nel termine per impugnazione: quando viene accordata?

Quando può essere accordata la restituzione nel termine per proporre impugnazione ai sensi dell’art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen.?

Allegati

Quando può essere accordata la restituzione nel termine per proporre impugnazione ai sensi dell’art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen.? Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione.

Corte di Cassazione -sez. V pen.- sentenza n. 14206 del 13-03-2025

sentenza-commentata-art.-6-2025-05-08T154238.449.pdf 131 KB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Indice

1. La questione: richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione ai sensi dell’art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen.


Un legale presentava innanzi alla Cassazione una richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione ex art. 175 cod. proc. pen..

FORMATO CARTACEO

Formulario annotato del processo penale 2025

Il presente formulario è stato concepito per fornire all’avvocato penalista uno strumento di agile consultazione.Attraverso gli schemi degli atti difensivi, sono esaminati i vari istituti processuali alla luce delle novità intervenute nell’ultimo anno, con l’evidenziazione della normativa di riferimento e delle più rilevanti linee interpretative della giurisprudenza di legittimità. La selezione delle formule, accompagnate da suggerimenti per una migliore redazione di un atto, tiene conto degli atti che un avvocato è chiamato a predisporre come difensore dell’imputato, ma anche come difensore delle parti private (parte civile, persona offesa, responsabile civile, civilmente obbligato per la pena pecuniaria).  Il volume contiene sia gli atti che vanno proposti in forma scritta, sia quelli che, pur potendo essere proposti oralmente nel corso di un’udienza, sono di più frequente utilizzo.Un approfondimento particolare è dedicato al fascicolo informatico e al processo penale telematico, alla luce del D.M. 27 dicembre 2024, n. 206, che ha introdotto rilevanti novità in materia di tempi e modi del deposito telematico.Completa il volume una sezione online in cui sono disponibili le formule anche in formato editabile e stampabile. Valerio de GioiaConsigliere della Corte di Appello di Roma.Paolo Emilio De SimoneMagistrato presso il Tribunale di Roma.  

 

Valerio de Gioia, Paolo Emilio de Simone | Maggioli Editore 2025

2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva la richiesta suesposta inammissibile.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Corte di legittimità ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui la restituzione nel termine per proporre impugnazione, ai sensi dell’art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen, introdotto dall’art. 11, comma 1, lett. b), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, deve essere accordata nei casi di assenza dichiarata legittimamente – quando non fondata su elementi di certezza, ma ritenuta provata dal giudice, ovvero derivante da sottrazione volontaria – allorché l’imputato provi di non aver avuto conoscenza della pendenza del giudizio e di non aver potuto proporre impugnazione senza sua colpa (Sez. 6, n. 1283 del 20/11/2024).

Potrebbero interessarti anche:

3. Conclusioni: la restituzione nel termine per impugnare è concessa se l’imputato dimostra di non aver conosciuto il processo e di non aver potuto impugnare per causa a lui non imputabile


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando può essere accordata la restituzione nel termine per proporre impugnazione ai sensi dell’art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen. che, come è noto, statuisce quanto segue: “L’imputato giudicato in assenza è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato, se, nei casi previsti dall’articolo 420-bis, commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa”.
Si afferma difatti in questa pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che la restituzione nel termine per impugnare è ammessa solo se l’imputato, assente legittimamente o per sottrazione volontaria, prova di non aver saputo del processo, né di avere potuto impugnare senza colpa.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si voglia chiedere siffatta restituzione.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su tale tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento