Responsabilità sanitaria: cosa dice la Cassazione su medico e struttura

Cassazione: nesso causale presunto definitivo e responsabilità solidale di medico e struttura nei danni da amniocentesi con aborto.

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L’ordinanza n. 9055 del 10 aprile 2026 della III Sezione civile della Corte di cassazione interviene su un caso di responsabilità sanitaria relativo a un aborto verificatosi a seguito di un intervento di amniocentesi. La decisione è di rilievo in quanto chiarisce tre profili notevoli: quando il nesso causale tra condotta sanitaria ed evento dannoso deve considerarsi definitivamente accertato e non più discutibile nel giudizio di rinvio; come opera il riparto dell’onere della prova in caso di responsabilità medica contrattuale, soprattutto quando il paziente allega un inadempimento qualificato; perché medico e struttura rispondono solidalmente verso il paziente, anche se il contributo causale del sanitario è stato quantificato al 50%. La Corte rigetta integralmente il ricorso interposto dal medico, confermando la condanna solidale già pronunciata nei precedenti gradi di merito. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Corte di Cassazione -sez. III civ.- ordinanza n. 9055 del 10-04-2026

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Indice

1. La vicenda: amniocentesi, perdita di liquido amniotico e aborto


Il caso giudiziario avvia a seguito di un intervento di amniocentesi eseguito alla quindicesima settimana di gravidanza. Pochi giorni dopo, la paziente subisce:

  • perdita di liquido amniotico,
  • certificazione della rottura del sacco,
  • aborto.

Il giudice di rinvio, dopo Cass. n. 10050/2022, conferma la responsabilità del medico e della struttura. Il sanitario ricorre nuovamente in Cassazione, contestando:

  • la valutazione delle concause dell’aborto;
  • la mancata considerazione di una condotta imprudente della paziente;
  • la condanna solidale con la struttura.

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2. Nesso causale, un accertamento ormai definitivo


La Cassazione dichiara inammissibili i primi due motivi: il ricorrente tenta di riaprire una questione già definita. La Corte richiama testualmente la precedente sentenza n. 10050/2022, che aveva affermato: “dovendosi ritenere dimostrata, secondo i noti criteri presuntivi, la relazione di causalità tra l’intervento sanitario praticato alla sig.ra (…) e il successivo evento abortivo” (ordinanza 9055/2026, richiamando Cass. 10050/2022, pp. 12–13). Il giudice di rinvio aveva ribadito lo stesso concetto: “si deve concludere che le parti attrici hanno assolto l’onere probatorio (…) con conseguente dimostrazione del nesso causale” (sentenza impugnata, pp. 11–12). La Cassazione evidenzia che il ricorrente non ha fornito alcuna prova della mancata formazione del giudicato interno sul nesso causale. Per l’effetto, la questione non può più essere discussa.

3. Riparto dell’onere della prova, il medico deve dimostrare l’esatto adempimento


La Corte ribadisce un principio cardine della responsabilità sanitaria contrattuale:

  • il paziente deve allegare un inadempimento qualificato idoneo a causare il danno;
  • una volta dimostrato il nesso causale presuntivo, spetta al medico e alla struttura provare: di aver agito con la diligenza professionale qualificata (art. 1176, co. 2, c.c.), che l’evento si è verificato per causa a loro non imputabile.

Nella vicenda il medico non ha fornito alcuna prova dell’esatto adempimento né di cause alternative.

4. Solidarietà medico-struttura


Il terzo motivo riguarda la condanna solidale. Il ricorrente sostiene che: la struttura avrebbe dovuto rispondere da sola, oppure la sua responsabilità avrebbe dovuto essere limitata al 50%. La Cassazione respinge ambedue le tesi, fornendo tre chiarimenti:

  • il medico è legittimato passivo, gli attori avevano chiesto espressamente la sua condanna per responsabilità professionale;
  • nel regime ante–Gelli il medico risponde direttamente verso il paziente, in virtù del contatto sociale qualificato, come già affermato da Cass. n. 19670/2016;
  • la solidarietà è la regola quando due soggetti cagionano un danno unitario, anche se il contributo causale è stato stimato al 50%, verso il paziente opera l’art. 2055 c.c.: responsabilità solidale, eventuale rivalsa solo nei rapporti interni.

La Corte, infatti, chiarisce: “a fronte di un danno provocato a terzi da due soggetti – il medico e la struttura -, questi due rispondono solidalmente nei confronti del creditore” (ordinanza n. 9055/2026).

5. Principio di diritto ricavabile


Dall’ordinanza in disamina emergono tre principi chiave:

  • il nesso causale accertato dalla Cassazione nel giudizio rescindente non può essere rimesso in discussione nel rinvio, salvo prova documentale della mancata formazione del giudicato interno;
  • in tema di responsabilità sanitaria contrattuale, una volta allegato un inadempimento qualificato e dimostrato il nesso causale presuntivo, spetta al medico e alla struttura provare l’esatto adempimento e la causa non imputabile;
  • medico e struttura rispondono in via solidale verso il paziente, anche se il contributo causale del sanitario è stato quantificato in misura parziale.

6. Implicazioni operative per avvocati e operatori sanitari


Per chi difende i sanitari: non è possibile riaprire il tema del nesso causale se la Cassazione lo ha già definito; le difese devono concentrarsi sull’esatto adempimento, documentando protocolli, linee guida e condotta tecnica.
Per le strutture sanitarie: la solidarietà resta la regola: eventuali riparti interni vanno gestiti con azioni di rivalsa; è essenziale conservare tracciabilità delle procedure e delle decisioni cliniche.
Per i pazienti e i loro difensori: l’allegazione di un inadempimento qualificato, unita al nesso causale presuntivo, resta un impianto probatorio solido; la solidarietà medico-struttura garantisce la piena tutela risarcitoria.

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Avv. Biarella Laura

Laureata cum laude presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia, è Avvocato e Giornalista.
È autrice di numerose monografie giuridiche e di un contemporary romance, e collabora, anche come editorialista, con redazioni e su banche dati giu…Continua a leggere

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