Biancamaria Consales
È la decisione della terza sezione civile della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 7273 del 22 marzo 2013, ha rigettato il ricorso di un avvocato volto ad essere manlevato dalla propria compagnia di assicurazione per danni derivanti da responsabilità professionale.
Nella fattispecie, il legale era stato convenuto, dinanzi al Tribunale, al fine di essere condannato al risarcimento dei danni per responsabilità professionale con riferimento ad una procedura esecutiva immobiliare dichiarata estinta a causa dell’intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato dall’attrice nei confronti di eredi.
Il legale, costituitosi in giudizio, aveva contestato il fondamento della domanda ed aveva esteso il contraddittorio nel confronti della propria compagnia di assicurazione, al fine di essere garantito in forza di polizza per la responsabilità civile professionale. Tuttavia, quest’ultima, costituitasi, eccepiva l’inoperatività della garanzia assicurativa.
Condannato in primo grado al risarcimento dei danni, e manlevato dalla compagnia di assicurazione, in secondo grado la Corte di appello territorialmente competente non solo condannava il legale al pagamento di una maggiore somma nei confronti della propria cliente, ma rigettava anche la domanda di manleva avanzata nei confronti della compagnia di assicurazione.
Proposto ricorso per cassazione, la Corte ha confermato l’inoperatività della polizza assicurativa, come sostenuto nella sentenza di secondo grado. “La polizza assicurativa stipulata dal legale – affermano i giudici di Palazzo Cavour – decorreva dal primo giugno 1995, mentre i fatti e le circostanze che hanno cagionato un danno all’appellante si collocano temporaneamente alla data nella quale è stato stipulato il contratto. La procedura esecutiva promossa dalla cliente era già stata dichiarata estinta il 27 settembre 1992. Ciò prova che lo stipulante, quando sottoscrisse la polizza con la compagnia di assicurazioni (il primo giugno 1995), era ben conscio che i danni per cui oggi si discute si erano già verificati e che, con notevole probabilità, sarebbe stato chiamato a risponderne”.
A nulla è valso sostenere che la polizza assicurativa prevedeva un regime di operatività c.d. claims made, in forza della quale ha rilevanza la data della richiesta risarcitoria indipendentemente dalla data dell’errore o della negligenza. Infatti, in merito a tale punto i giudice hanno affermato che “tali clausole pongono a carico dell’assicurato l’obbligo di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio al momento della sottoscrizione della polizza assicurativa. L’inoperatività della garanzia è stata affermata per la violazione proprio di dette clausole”.
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