La Corte di Giustizia UE nella causa C-157/23 (Ford Italia) ha chiarito che in una controversia sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, un fornitore può essere considerato produttore se il suo nome coincide con il marchio apposto sul prodotto dal fabbricante.
Pertanto, al fine di massimizzare la tutela del consumatore, sussiste la responsabilità solidale del fornitore e del vero produttore del prodotto che si assume difettoso anche se il fornitore non ha apposto esso stesso il proprio nome, marchio o altro segno distintivo su tale prodotto.
Di seguito sono analizzati i passaggi fondamentali della pronuncia in commento.
Indice
1. Contestualizzazione normativa sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi
La Direttiva 85/374/CEE (in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi) introduce un regime di responsabilità oggettiva per danni derivanti da prodotti difettosi, al fine di garantire una protezione uniforme del consumatore nell’Unione Europea. L’articolo 3 della Direttiva individua i soggetti responsabili civilmente:
- il fabbricante del prodotto finito, di una sua componente o della materia prima;
- chi appone sul prodotto il proprio nome, marchio o segno distintivo, presentandosi come produttore;
- il fornitore, qualora non sia possibile identificare il produttore, salvo che quest’ultimo comunichi la sua identità entro un termine ragionevole.
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2. La questione pregiudiziale
La Corte di Cassazione italiana ha sottoposto alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) il seguente quesito: un fornitore può essere qualificato come “produttore” ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della Direttiva, nel caso in cui il marchio del prodotto coincide con il nome o un elemento distintivo del fornitore, pur senza che quest’ultimo abbia apposto attivamente tale marchio sul prodotto.
3. Responso della CGUE
La Corte chiarisce che:
- la nozione di “persona che si presenta come produttore” non richiede un intervento materiale attivo da parte del fornitore, consistente nell’apporre il proprio nome, marchio o segno distintivo sul prodotto;
- la coincidenza tra il marchio del prodotto, apposto dal fabbricante, e il nome o l’elemento distintivo del fornitore è sufficiente a indurre il consumatore a credere che quest’ultimo assuma la responsabilità del prodotto;
- tale interpretazione è conforme all’obiettivo della Direttiva di proteggere il consumatore, in quanto permette di individuare un soggetto responsabile per il danno subito, anche nei casi in cui il produttore non sia immediatamente identificabile o raggiungibile, massimizzando così la tutela della parte contrattuale più “debole”.
4. Implicazioni pratiche
La pronuncia in esame e la soluzione interpretativa ivi contenuta ha rilevanti implicazioni sul piano della responsabilità civile:
- estensione della responsabilità del fornitore: il distributore ufficiale di un prodotto può essere equiparato al produttore se sfrutta il marchio per accreditarsi presso i consumatori come garante della qualità del prodotto;
- tutela del consumatore: si rafforza la possibilità per il danneggiato di ottenere il risarcimento del danno, in linea con il principio di solidarietà previsto dall’articolo 5 della Direttiva, che sancisce la responsabilità solidale tra i soggetti responsabili dello stesso danno (dunque, nel caso di specie, il fornitore e il vero produttore del bene difettoso);
- la funzione del marchio: l’apposizione del marchio (o di altro segno distintivo) da parte del produttore e la coincidenza con la denominazione del fornitore acquistano un valore centrale nella qualificazione di quest’ultimo come “produttore” agli effetti della responsabilità oggettiva prescritta dalla Direttiva europea.
5. Criticità interpretative
La sentenza pone alcuni interrogativi sulla possibile sovrapposizione tra la figura del produttore e quella del fornitore:
- equilibrio tra tutela del consumatore e oneri per il fornitore: la responsabilità del fornitore potrebbe risultare eccessiva nei casi in cui il marchio coincidente non sia frutto di una strategia volontaria di accreditamento presso i consumatori di quel determinato settore del mercato;
- ambito di applicazione della “presunzione di produttore”: l’estensione della responsabilità al fornitore potrebbe incentivare una maggiore attenzione contrattuale nei rapporti di distribuzione e fornitura.
6. Conclusioni
La CGUE, con una lettura evolutiva della Direttiva 85/374/CEE, attribuisce alla nozione di “produttore” una portata ampia, finalizzata a garantire la massima tutela del consumatore. Tuttavia, questa interpretazione invita gli operatori economici a rivedere le proprie politiche di distribuzione e utilizzo dei marchi e degli altri segni distintivi, per evitare implicazioni inaspettate sul piano della responsabilità civile.
Sul punto la Corte ha affermato che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, deve essere interpretato nel senso che: “il fornitore di un prodotto difettoso deve essere considerato una «persona che si presenta come produttore» di detto prodotto, ai sensi di tale disposizione, qualora tale fornitore non abbia materialmente apposto il suo nome, marchio o altro segno distintivo su siffatto prodotto, ma il marchio che il produttore ha apposto su quest’ultimo coincida, da un lato, con il nome di tale fornitore o con un elemento distintivo di quest’ultimo e, dall’altro, con il nome del produttore.”.
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