Responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 se il reato è commesso nell’«interesse» dell’ente

Redazione 18/10/12
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Anna Costagliola

Con la sentenza n. 40380 del 15 ottobre scorso, la Cassazione è tornata ad occuparsi di una delle tematiche fondamentali in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001, attinente alla necessità di un nesso funzionale tra l’illecito e la responsabilità dell’ente.

Nel caso di specie, la vicenda ha visto la condanna in primo grado della società AS. Roma Spa per il reato di false comunicazioni sociali nella redazione del bilancio di esercizio 2001/2002.

Avverso la sentenza di primo grado era stato proposto appello volto a contestare la condanna della società per fatto del soggetto «apicale», quale responsabile per l’illecito amministrativo, in considerazione della eccepita carenza del nesso funzionale oggettivo che la legge configura tra l’illecito e la responsabilità dell’ente. È in occasione del ricorso contro la sentenza della Corte d’Appello, che aveva confermato la decisione di primo grado, che la Cassazione offre una dissertazione giuridica in ordine alla portata del requisito dell’ «interesse» che consente l’addebito all’ente dell’illecito (corrispondente alla specifica figura di reato compresa nel catalogo normativo apprestato dal legislatore).

I giudici di legittimità sottolineano come l’art. 5 del D.Lgs. 231/2001 prevede che, per consentire il passaggio di responsabilità dalla persona fisica all’ente, il fatto debba essere commesso nell’«interesse» o a «vantaggio» dell’ente, precisandosi che la responsabilità viene meno quando il fatto sia commesso nell’ «esclusivo interesse proprio o di terzi». La nozione di «interesse» esprime la proiezione soggettiva dell’autore; si tratta, come precisano gli Ermellini, di una tensione che deve esprimersi su di un piano di oggettività, concretezza ed attualità, sì da potersi apprezzare in capo all’ente, pur attenendo alla condotta dell’autore del fatto, persona fisica. L’assenza di detto interesse rappresenta, dunque, un limite negativo della fattispecie, giacché, in virtù del comma 2 del citato art. 5 D.Lgs. 231/2001, l’assenza di responsabilità dell’ente può affermarsi solo quando si accerti l’ «interesse esclusivo» di terzi o di persone fisiche.

In considerazione dell’imprescindibilità dell’accertamento relativo alla sussistenza dell’interesse dell’ente, la Suprema Corte ritiene che sia indefettibile onere del giudice corredare il proprio convincimento con precise motivazioni al riguardo, cosa che, nel caso concreto, non avrebbe fatto il giudice del merito. È per tale motivo che la Suprema Corte ha disposto l’annullamento con rinvio della sentenza ad altra sezione della Corte d’Appello, affinché il giudice di merito fornisca chiarimenti in ordine alla effettiva ricorrenza dell’interesse dell’ente nella commissione del mendacio e ai termini in cui si prospetti detto interesse, coinvolgente la responsabilità dell’ente sportivo.

 

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