Responsabilita’ dell’infermiere: tribunale di Monza, sentenza 23 ottobre 2006

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***** c. *********, P.F., M.G., C.A. e R. Assicurazioni s.p.a.
Erronea applicazione di dispositivo da parte del personale paramedico – Compito affidato dal personale medico – Ustione del paziente – Negligenza dell’infermiere ed esclusione di responsabilità in capo al chirurgo e/o all’anestesista – Acclarate dal c.t.u. – Responsabilità della struttura contrattuale ed extracontrattuale
Posto che lo strumento processuale della c.t.u. può costituire fonte oggettiva di prova tutte le volte che opera come strumento di accertamento di situazioni di fatto rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinate cognizioni tecniche, ove la relazione peritale ha consentito di acclarare un evidente profilo di responsabilità del personale ausiliario e, più segnatamente, della infermiera professionale incaricata di porre la cd. piastra indifferente a contatto della coscia destra della paziente, deve affermarsi la responsabilità civile contrattuale ed aquiliana della struttura sanitaria. Più precisamente, è stato ravvisato un profilo di negligenza dell’ausiliaria consistito nell’aver causato l’ustione in conseguenza del posizionamento non corretto del braccio destro lungo il corpo della paziente, con esclusione di qualsivoglia responsabilità professionale dei chirurghi e dell’anestesista che ebbero ad eseguire l’intervento di rinosettoplastica, considerato che l’infermiera professionale deve essere in grado di eseguire correttamente i compiti, di sua pertinenza, che gli vengono affidati dai medici.
 
 
IL FATTO
 
Con atto di citazione notificato il 24.11.2003, A.D. conveniva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, la A. s.r.l. per sentirla condannare al risarcimento dei danni sofferti in conseguenza di prestazioni sanitarie eseguite senza la dovuta perizia e diligenza. Deduceva A.D.:
– che il giorno 24.10.2002 ebbe a sottoporsi ad un intervento chirurgico di "rinosettoplastica", presso la struttura di Monza della A. s.r.l.;
– che, peraltro, in occasione dell’intervento ebbe a subire un’evidente lesione termica al secondo dito della mano destra;
– che, in conseguenza di ciò, ebbe a soffrire rilevanti danni biologici, estetici, esistenziali e morali.
Ritualmente costituitasi in giudizio, la A. s.r.l. contestava in fatto e diritto l’avversa domanda e ne chiedeva la reiezione, eccependo la responsabilità esclusiva, in relazione al fatto dannoso de quo, dei sanitari che eseguirono l’intervento.
Previa autorizzazione del G.U. provvedeva, quindi, alla chiamata in giudizio, anche a scopo di manleva, dei sanitari P.F., M.G. e C.A., nonché del proprio assicuratore per la responsabilità civile R. s.p.a..
I terzi chiamati, ritualmente costituitisi in giudizio, contestavano le avverse domande e ne invocavano il rigetto. P.F., in particolare, provvedeva alla chiamata in giudizio della R. s.p.a., indicata come assicuratrice della propria responsabilità civile. Quest’ultima, costituendosi in giudizio in relazione ad entrambe le domande di garanzia, contestava la legittimazione attiva del dott. P.F. (in quanto assicurata era la società convenuta), nonché la inapplicabilità della garanzia assicurativa al caso di specie.
Inutilmente disposto il tentativo di conciliazione, compiutamente trattato ed istruito il processo (mediante l’ausilio di una laboriosa C.T.U. medico – legale) e precisate – come da fogli allegati al verbale d’udienza dell’1.6.2006 – le conclusioni delle parti, la causa era trattenuta per la decisione dal G.I. in funzione di giudice unico ex artt. 50 ter e 281 quinquies c.p.c.
 
LA MOTIVAZIONE
 
In diritto, non può apparire inopportuno premettere che, anche secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, lo strumento processuale della C.T.U." può costituire fonte oggettiva di prova tutte le volte che opera come strumento di accertamento di situazioni di fatto rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinate cognizioni tecniche" (Cass. 8.1.2004 n. 88 e Cass. 9.9.2003 n. 13169).
Nel caso di specie, la relazione di C.T.U., depositata dalla dott.ssa L.M. in data 11.1.2006 (che il Tribunale ritiene senz’altro di poter fare propria, sia in relazione ai metodi d’indagine adottati, sia con riferimento alle conclusioni raggiunte: v. Cass. 30.1.2003 n. 1512), ha consentito di acclarare un evidente profilo di responsabilità del personale ausiliario della A. s.r.l. e, più segnatamente, della infermiera professionale incaricata di porre la "piastra indifferente" a contatto della coscia destra della paziente. Più precisamente, è stato ravvisato un profilo di negligenza dell’ausiliaria consistito nell’aver causato l’ustione in conseguenza del "posizionamento non corretto del braccio destro lungo il corpo della paziente". Il C.T.U. ha, per contro, escluso qualsivoglia responsabilità professionale dei chirurghi e dell’anestesista che eseguirono in data 24.10.2002 l’intervento di rinosettoplastica sulla paziente A.D., posto che l’infermiera professionale "deve essere in grado di eseguire correttamente i compiti, di sua pertinenza, che gli vengono affidati dai medici".
 Dall’accertato imperito comportamento dell’infermiera professionale sono derivate tutte le gravi conseguenze sulle condizioni di salute e sulla integrità fisica della paziente, meglio descritte nella relazione peritale d’ufficio.
Accertata la riconducibilità delle lesioni temporanee e permanenti, sofferte da A.D., all’intervento chirurgico al quale ebbe a sottoporsi in data 24.10.2002 presso la struttura monzese della A. s.r.l., non v’è dubbio che la convenuta debba essere condannata, a titolo di responsabilità contrattuale ed aquiliana, nonché ex art. 2049 c.c., al risarcimento di tutti i danni sofferti dall’attrice.
Sotto il profilo della responsabilità contrattuale, va innanzitutto osservato che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità e di merito, il rapporto che si instaura tra il paziente e la struttura (pubblica o privata) ove viene svolta la prestazione medica deve qualificarsi alla stregua di un contratto d’opera professionale, in forza del quale la responsabilità della struttura stessa deve considerarsi certamente disciplinata dalle norme che regolano la responsabilità professionale medica e segnatamente dalla disposizione di cui all’art. 2236 c.c. (vedansi: Cass. 1.3.1988 n. 2144; Cass. 24.3.1979 n. 1716; Tribunale Milano 9.1.1997 R.T./Osp. B.).
Nel caso di specie, la responsabilità ex art. 2236 c.c. della A. s.r.l. non potrà neppure ritenersi attenuata o attenuabile, non implicando l’intervento chirurgico, che avrebbe correttamente dovuto essere effettuato sulla persona dell’attrice, la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà: incomberebbe, ad ogni buon conto, sulla stessa parte convenuta l’onere della prova della esistenza del presupposto attenuativo (Cass. 28.5.2004 n. 10297; Cass. 11.8.1990 n. 8218; Cass. 7.5.1988 n. 3389; Cass. 5.1.1979 n. 36; Cass. 18.6.1975 n. 2439).
In tale ipotesi, per di più, come affermato recentemente dalla S.C., la dimostrazione da parte del paziente "dell’aggravamento della sua situazione patologica o l’insorgenza di nuove patologie” è idonea a fondare una presunzione semplice in ordine all’inadeguata o negligente prestazione, “spettando all’obbligato fornire la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile" (Cass. 10297/04 cit.).
Peraltro, dall’accertata imperizia riscontrabile nel modus operandi della propria infermiera professionale, discendono anche ulteriori e concreti profili di responsabilità aquiliana della società convenuta, suscettibili di introdurre la assai discussa tematica attinente la prova del nesso causale tra l’attività terapeutica e le conseguenze dannose occorse alla paziente.
Al riguardo la Cassazione ha, in tempi diversi, così avuto modo di statuire: "L’indagine sulla sussistenza del nesso di causalità tra un’affezione o lesione personale e una terapia medica o un intervento chirurgico, al fine dell’eventuale responsabilità risarcitoria dell’autore di tale terapia o intervento, implica il necessario ausilio di nozioni di patologia medica e medicina legale, con la conseguenza che, non potendo queste fornire un grado di certezza assoluta sulla derivazione di un certo evento da un determinato antecedente, la ricorrenza del suddetto rapporto di causalità non può essere esclusa in base al mero rilievo di margini di relatività, a fronte di un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica, specie quando non risulti la preesistenza, concomitanza o sopravvenienza di altri fattori idonei a provocare l’evento medesimo" (Cass. 13.5.1982 n. 3013; Cass. 21.1.2000 n. 632).
Orbene, non è chi non veda come, avendo l’operato del personale ausiliario della A. s.r.l. concorso alla determinazione dei danni fisici arrecati all’attrice, ben possa così reputarsi integrata l’ipotesi di causa o concausa rilevante ai fini della affermazione di responsabilità della stessa società convenuta. Infine, altrettanto indubbia è la responsabilità di A. s.r.l., oltre che in via contrattuale ed extra – contrattuale diretta, anche in applicazione della norma di cui all’art. 2049 c.c.. Ciò, indipendentemente dalla qualificazione del rapporto di lavoro o di collaborazione instaurato tra la società convenuta ed il suo personale e con estensione della responsabilità anche ai danni non patrimoniali (in tema: Cass. 20.11.1998 n. 11741; Trib. Milano 9.1.1997 R.T./Osp. B.).
Deve, dunque, essere affermata la civile responsabilità della A. s.r.l. in relazione a tutte le conseguenze dannose occorse a A.D., meglio descritte ed individuate dal C.T.U.
Debbono, invece, essere respinte tutte le domande svolte dalla convenuta nei confronti dei sanitari dalla stessa evocati in giudizio.
Relativamente al quantum debeatur, dovrà certo farsi luogo alla liquidazione del danno biologico temporaneo, del danno biologico permanente, nonché del danno morale (essendo addirittura ravvisabili, nei fatti di causa, gli astratti elementi costitutivi del reato di lesioni personali colpose).
In particolare, attesa la peculiare natura delle lesioni permanenti, il danno biologico potrà essere congruamente riparametrato in relazione alle evidenti compromissioni estetiche sofferte dalla danneggiata (Cass. 1.4.2004 n. 6383). Quanto, invece, al "danno esistenziale" rivendicato da A.D., la correlativa pretesa può trovare accoglimento alla luce della peculiare natura delle lesioni e del loro presumibile riverberarsi sulle sue abitudini di vita e sulle non contestate sue attitudini relazionali (Cass., sez. un., 24.3.2006 n. 6572).
Attese le risultanze della C.T.U. (inabilità temporanea biologica totale di gg. 4; parziale di gg. 90 al 50% e di gg. 30 al 25%; danno biologico permanente in misura del 5%) ed alla luce dei noti parametri liquidativi adottati dagli Uffici Giudiziari del Distretto della Corte d’Appello di Milano (cosiddette: "Tabelle 2006"), ai valori monetari attuali potranno essere riconosciute a A.D. le seguenti somme:
– Euro 3.743,69 a titolo di danno biologico temporaneo totale e parziale (Euro 66,26 al dì x gg. 4 + Euro 33,13 al dì x gg. 90 al 50% + Euro 16.565 al dì x gg. 30 al 25%);
– Euro 8.000,00 a titolo di danno permanente, nella sua componente biologica ed estetica, così congruamente riparametrato tenuto conto della età dell’attrice all’epoca del fatto (anni 19), degli esiti cicatriziali, nonché del grado dei postumi rilevati dal CTU (5%);
 – Euro 3.914,56 a titolo di danno morale (1/3 del danno biologico temporaneo e permanente);
– Euro 3.000,00 a titolo di danno esistenziale.
Nulla può essere liquidato a titolo di spese mediche presenti o future (non acclarate dal CTU).
La A. s.r.l. di conseguenza, dovrà essere condannata al pagamento, in favore di A.D., della complessiva residua somma di Euro 18.658,25 (cioè Euro 3.743,69 + Euro 8.000,00 + Euro 3.914,56 + Euro 3.000,00), oltre agli interessi legali dalla data di cessazione della inabilità temporanea al saldo.
Se, per tutti i motivi esposti, sono state respinte le domande svolte dalla A. s.r.l. nei confronti di P.F., M.G. e C.A., ovviamente nulla è dato pronunziare in relazione alla domanda di garanzia svolta dallo stesso P.F. nei confronti della R. s.p.a.. Infondate ed inaccoglibili, invece, sono le pretese avanzate in via di garanzia dalla A. s.r.l. nei confronti della R. s.p.a..
Dall’esame della polizza prodotta in giudizio (doc. 1, fasc. terza chiamata) si evince, in effetti, che la garanzia assicurativa non può trovare applicazione in relazione all’evento dannoso accertato nel presente processo (vale a dire, il danno arrecato a terzi dal personale infermieristico della convenuta). Oltre che dall’eloquente titolazione della polizza ("Responsabilità civile dei medici"), tale conclusione appare avvalorata:
– dalla "descrizione del rischio" contenuta nel frontespizio ("Esercente la professione di: Chirurgo Estetico");
 – dal richiamo operato dalla clausola 11 delle "Condizioni di Assicurazione" (quanto all’oggetto della copertura assicurativa) ai "rischi per i quali è stata stipulata l’assicurazione";
 – dalla inapplicabilità al caso di specie della clausola 3 delle "Condizioni Integrative" (in quanto avente ad oggetto, tra l’altro, i danni arrecati a terzi da collaboratori o dipendenti derivanti "dalla conduzione dei locali adibiti a studio professionale o delle attrezzature ivi esistenti").
Dunque, la garanzia assicurativa deve considerarsi del tutto estranea alla ipotesi dannosa accertata in giudizio (danni arrecati dal personale ausiliario dell’assicurata durante la fase di assistenza ad un intervento chirurgico).
Le spese processuali seguono la soccombenza della convenuta nei confronti dell’attrice e si liquidano come da dispositivo. Può, invece, essere disposta la compensazione delle spese tra la convenuta ed i terzi chiamati, attesa l’oggettiva difficoltà di accertamento dei fatti di causa e delle relative responsabilità. Analogamente, possono essere dichiarate compensate per intero le spese tra la convenuta e P.F., da un lato, e la terza chiamata R. s.p.a., alla luce delle indubbie difficoltà di interpretazione delle clausole della polizza assicurativa. Le spese di CTU debbono, invece, essere poste a carico definitivo della A. s.r.l.
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato in data 24.11.2003 da A.D. nei confronti della A. s.r.l., nonché sulle domande spiegate dalla convenuta nei confronti di P.F., di M.G., di C.A. e della R. s.p.a. e da P.F. nei confronti della R. s.p.a., così provvede:
1) condanna la A. s.r.l. al pagamento, in favore di A.D., della somma capitale di Euro 18.658,25 oltre agli interessi legali con le decorrenze di cui in motivazione;
2) respinge le domande svolte dalla A. s.r.l. nei confronti di tutti i terzi chiamati;
3) condanna, altresì, la convenuta al pagamento delle spese processuali in favore di A.D., liquidate in Euro 5.112,95 (di cui Euro 325,80 per esborsi, Euro 1.787,15 per diritti ed Euro 3.000,00 per onorari), oltre spese generali, IVA e CPA;
4) dichiara compensate le spese processuali tra la A. s.r.l. e tutti i terzi chiamati, nonché tra P.F. e la R. s.p.a.;
5) pone le spese di CTU a carico definitivo della convenuta.

Vanacore Giorgio

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