Responsabilità aggravata di parte ricorrente ai sensi dell’art.96 n. 3 c.p.c. nel nuovo testo introdotto dalla L. 69/2009

Vingiani Luigi 27/05/10
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Con l’ordinanza sotto riportata il Tribunale di Torre Annunziata  dr. Ernesto Anastasio , ha rigettato una domanda di manutenzione nel possesso esercitata oltre l’anno dalla molestia. Il Giudice, accertata la prova per tabulas (esposto alla procura della Repubblica) e ritenuto che nel caso di specie la resistente ha prodotto un documento effettivamente valutabile nel senso della fondatezza dell’eccezione di decadenza, e che i ricorrenti, pur avendo fruito di un termine “per note” e per “controdedurre” fino al 21.9.09, non hanno offerto alcun elemento tale da riscontrare le scarsamente attendibili dichiarazioni degli informatori, sopra commentate, ha ravvisato la responsabilità aggravata di parte ricorrente ai sensi dell’art.96 n. 3 c.p.c. nel nuovo testo introdotto dalla L. 69/2009 (dando atto che il ricorso è stato depositato dopo il 4 luglio 2009) condannando la stessa alla somma di Euro 1000,00. oltre al pagamento delle spese del giudizio. 

 

 

 

Luigi Vingiani

 

 

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

Sezione distaccata di Castellammare di Stabia

 

 

IL GIUDICE

nel procedimento iscritto al n. 687/S/09 del R.G. ——sciogliendo la riserva che precede;

letti gli atti;

presupposti noti, per brevità, i contenuti del ricorso possessorio (di tipo manutentivo) dep. in data 9.7.09, nonché delle difese svolte nella memoria di costituzione della resistente, nei verbali d’udienza e nelle note autorizzate;

esaminate le risultanze dell’esperita istruttoria sommaria, consistita nell’escussione degli informatori —————;

rilevato che la resistente ha eccepito, fin dalla memoria di costituzione depositata in prima udienza, la decadenza di cui all’art. 1170, co. 1, c.c. (“entro l’anno dalla turbativa”), allegando un esposto alla Procura della Repubblica presso questo Tribunale, in cui gli stessi sei odierni ricorrenti
——– in data 28.8.08 fanno univoco riferimento a “disagi” risalenti ad “oltre tre mesi” prima (e, quindi, al più tardi, al maggio 2008) e consistenti nella “puzza insopportabile di vernici e solventi” tale da cagionare “nei bambini e nelle persone anziane presenti nel condominio senso di nausea e difficoltà alla respirazione” nonché in “rumori assordanti di macchinari”;

ritenuto che le immissioni segnalate nell’esposto alla Procura della Repubblica sono – in tesi – di per sé lesive e sicuramente omogenee a quelle che formano oggetto del ricorso possessorio de quo agitur, di modo che trova applicazione la ben nota giurisprudenza secondo la quale «in tema di azione di manutenzione,qualora la turbativa del possesso sia compiuta con una pluralità di atti,il termine previsto dagli artt. 1170 c.c. e 703 c.p.c. a pena di decadenza per la proposizione del ricorso, decorre dal compimento del primo della serie di atti singolarmente lesivi – omogenei od eterogenei-, tra loro collegati, costituendo ciascuno di essi turbativa del possesso» (Cass., Sez. II, 26.1.05 n. 1555);

ritenuto che le informazioni rese, sullo specifico tema del tempus, da _________ siano scarsamente attendibili, in quanto:

à sono state rese a oltre un anno di distanza dai fatti (ud. 18.8.09),

à sono state formulate – almeno nel caso dell’informatore ….. – in termini non del tutto esenti da incertezza o dubbio (“Preciso che le immissioni sonore, odorose e gli scuotimenti sono iniziati circa un anno fa, nel periodo feriale 2008”),

à comunque, esse non recano elementi “di contesto” idonei ad ancorare la datazione delle prime immissioni a punti di riferimento (in ambito personale o in ambito pubblico) tali da rendere più credibile la conservazione mnemonica del dato temporale e suscettibili di concreto riscontro;

ritenuto, quindi, prevalente il dato documentale di cui al sopra richiamato esposto all’A.G. requirente, sul quale si fonda l’anzidetta eccezione di decadenza;

ritenuto che è pacifico in giurisprudenza il principio per cui la tempestività costituisce un presupposto necessario dell’azione possessoria, il quale – se posto in discussione dal convenuto con l’eccezione di decadenza – deve essere provato dall’attore (Cass., Sez. II, 3.7.96 n. 6055; Cass., Sez. II, 11.11.02 n. 15784);

ritenuto che nel caso di specie la resistente ha prodotto un documento effettivamente valutabile nel senso della fondatezza dell’eccezione di decadenza, e che i ricorrenti, pur avendo fruito di un termine “per note” e per “controdedurre” fino al 21.9.09, non hanno offerto alcun elemento tale da riscontrare le scarsamente attendibili dichiarazioni degli informatori, sopra commentate;

ritenuto quindi di accogliere l’eccezione di decadenza, con il conseguente “assorbimento” di ogni altra questione;

ritenuto che il ricorso possessorio de quo, per come concretamente formulato (e, in particolare, per l’assenza di ogni riferimento a una causa di merito alla quale la ipotetica tutela di urgenza possa risultare “strumentale”, nel senso processualcivilistico del temine), non possa essere riqualificato come ricorso ex art. 700 c.p.c.;

ritenuta perciò inammissibile la domanda dei ricorrenti;

ritenuta la sussistenza – quantomeno – della colpa grave dei ricorrenti (in considerazione, specialmente, della perfetta coincidenza di essi con le persone che sottoscrissero l’esposto alla Procura della Repubblica) in quanto essi hanno promosso un’azione di tipo squisitamente possessorio pur non potendo ignorare che dal tenore della loro precedente doglianza di tipo penalistico era logicamente desumibile la datazione ultra-annuale delle prime turbative;

ritenuto che ciò giustifichi, oltre alla condanna alle spese ex art. 91 c.p.c., l’applicazione dell’art. 96, co. 3, c.p.c. nel nuovo testo introdotto dalla L. 69/2009 (dando atto che il ricorso è stato depositato dopo il 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della richiamata novella), e cioè la liquidazione equitativa di un danno per responsabilità aggravata, che si stima equo contenere in euro 1.000,00 (mille/00) dato il limitato numero delle udienze e degli incombenti defensionali;

visti gli artt. 1170 c.c., 703 e 669 bis ss. c.p.c.;

 

P.Q.M.

 

  1. dichiara inammissibile la domanda proposta dai ricorrenti;
  2. condanna i ricorrenti———, in solido tra loro, al pagamento, in favore della resistente ————-in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese processuali dalla stessa sostenute per il  presente procedimento, che liquida in € 770,00 per diritti, € 1.000,00 per onorari, ed euro 30,00 per esborsi, oltre IVA e C.P.A. se documentate con fattura e non detraibili nonché rimborso spese generali al 12,50% come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore distrattario Avv. ;
  3. condanna altresì i ricorrenti—————–, in solido tra loro, al pagamento, in favore della resistente ………… in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma equitativamente determinata ex art. 96, co. 3, c.p.c. in euro 1.000,00 (mille/00).

Si comunichi.

Castellammare di Stabia,  il 22 febbraio 2010.

IL GIUDICE

Dott. Ernesto Anastasio

Vingiani Luigi

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