Il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha diffuso un documento sulla gestione dei lavoratori sportivi tramite il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, definendolo una guida pratica per gestire, tramite tale piattaforma, i lavoratori sportivi degli enti dilettantistici e degli organismi sportivi, descrivendone tra le altre cose anche gli adempimenti di legge previsti per i datori di lavoro.
Volume consigliato per l’approfondimento: La riforma dello sport-Tutto ciò che entra in vigore dal 1° luglio 2023
Indice
1. Il registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche
È stato istituito presso il Dipartimento per lo sport dal decreto legislativo n. 39 del 2021 al fine di assolvere alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell’attività svolta dai relativi enti e per assolvere le ulteriori funzioni previste dalla legge. Viene prescritto che l’ente sportivo dilettantistico che è destinatario delle prestazioni sportive deve comunicare al registro delle attività sportive dilettantistiche i dati occorrenti per l’individuazione del rapporto di lavoro sportivo. La comunicazione equivale, per i rapporti di lavoro sportivo, alle comunicazioni al centro per l’impiego e deve essere effettuata secondo gli stessi contenuti informativi e resa disponibile a Inps e Inail in tempo reale. Detta comunicazione è messa a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli enti cooperanti secondo la disciplina del sistema pubblico di connettività. Sempre secondo lo stesso decreto legislativo i datori di lavoro del comparto dilettantistico potranno non inviare la comunicazione attraverso i tradizionali canali informativi regionali optando per l’impiego del registro, come forma equivalente di comunicazione obbligatoria.
2. Lavoratori coinvolti
Per lo stesso decreto legislativo n. 36 è lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo. Altresì sono lavoratori sportivi quei tesserati che svolgono, sempre verso un corrispettivo, le mansioni che rientrano tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni amministrative e gestionali.
3. Comunicazioni dei rapporti di lavoro
Ogni ente sportivo dilettantistico dovrà comunicare per via telematica l’inizio, la cessazione, la trasformazione, la proroga, di un rapporto di lavoro sportivo al centro per l’impiego, in virtù del decreto-legge del 30 ottobre 2007 che definisce modelli e regole delle comunicazioni obbligatorie. Il datore di lavoro deve compilare e inviare un modulo standard denominato Unilav. Solo per le collaborazioni coordinate e continuative sportive, tale adempimento, dal 1° luglio, può essere assolto a scelta anche all’interno del registro.
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4. Adempimenti INPS
I lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome, hanno diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale, provvedendo all’iscrizione alla gestione separata INPS, mentre i committenti provvedono agli adempimenti e ai versamenti trattenendo 1/3 dei contributi dovuti ai lavoratori.
5. Posizione assicurativa Inail
La denuncia di iscrizione e quella di variazione per assicurare all’Inail i collaboratori coordinati e continuativi sportivi non è effettuata tramite registro bensì, gli enti sportivi dilettantistici che non siano già titolari di posizione assicurative attive all’Inail, devono presentare la denuncia di iscrizione attraverso un apposito servizio online sul portale dell’Inail.
6. Libro unico del lavoro
Ha la specifica funzione di documentare lo stato effettivo di ogni rapporto di lavoro e rappresenta per gli organi di vigilanza lo strumento tramite cui verificare lo stato occupazionale dell’impresa. È previsto che l’obbligo di tenuta del libro in questione possa essere adempiuto, in modo alternativo alle modalità tradizionali, con riguardo alle collaborazioni coordinate e continuative, per via telematica all’interno di un’apposita sezione del registro delle attività sportive dilettantistiche. Quando il compenso annuale non oltrepassa l’importo di euro 15.000 non sussiste l’obbligo di emissione del relativo prospetto paga.
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Risvolti operativi della riforma dello sport
Quanti Registri sportivi esistono al momento, a quali devono iscriversi le ASD e le SSD, e a che fine? Cosa si intende per “attività sportiva”? È vero che acquisire la personalità giuridica da parte delle ASD comporta importanti vantaggi e sarà un procedimento semplice? Sarà davvero necessario modificare lo statuto dei sodalizi sportivi? Si potranno veramente distribuire utili nelle SSD?Sono solo alcune delle tante domande che gli Enti Sportivi Dilettantistici, per i quali anche il perimetro definitorio è stato toccato dalla Riforma, si stanno ponendo da mesi, da quando cioè è entrata in vigore la Riforma dello sport, attuata dal “pacchetto” di decreti legislativi emanati nel 2022, operativi dal 1° luglio 2023 e già oggetto di due modifiche:una dell’ottobre 2022 (d.lgs. n. 163/2022), l’altra preannunciata da tempo e pubblicata in Gazzetta Ufficiale solo il 4 settembre col decreto “Correttivo-bis” (d.lgs. 29 agosto 2023, n. 120).Che il settore sportivo stia attraversando un periodo di grande fibrillazione è cosa ben nota a coloro che in (o di) questo mondo vivono: la Riforma dello sport, accanto alle inevitabili necessità di trasformazione che ogni novella porta con sè, ha originato infiniti dubbi e provocato accesi dibattiti interpretativi.Senza entrare nel merito del lavoro sportivo – il cui impatto è tale da aver reso necessaria la pubblicazione di un volume di approfondimento a parte – i temi affrontati in questo libro costituiscono, ognuno per la parte di competenza, i pilastri su cui si andrà a definire l’assetto dello sport dilettantistico dei prossimi anni: studiarli, destreggiarsi tra le nuove norme e conoscerne le implicazioni pratiche farà la differenza tra essere protagonisti del cambiamento o subirlo senza riuscire a governarlo.
Barbara Agostinis, Stefano Andreani, Gianpaolo Concari, Donato Foresta, Fabio Romei, Patrizia Sideri, Giuliano Sinibaldi, Maria Cristina Dalbosco | Maggioli Editore 2023
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Il comma 18 dell’art. 90 della legge 289/2002 indicava le clausole statutarie necessarie per poter essere considerate società/associazioni sportive dilettantistiche e quindi poter essere iscritte nel Registro CONI.
Il D.Lgs. 36/21 abroga tale comma e, all’art. 7, fornisce un nuovo elenco di clausole statutarie, necessarie per essere considerate, dal 1/7/2023 società/associazioni sportive dilettantistiche e quindi poter essere iscritte nel Registro delle Attività Sportive, gestito da Sport e Salute, concedendo termine fino al 31/12/23 per adeguare gli statuti alla nuova normativa.
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