In caso di impugnazione proposta esclusivamente dall’imputato, configura violazione del divieto di reformatio in pejus la decisione del giudice di appello che, pur riducendo la pena complessiva, revoca le circostanze attenuanti generiche già riconosciute in primo grado? Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
1. Il nodo giuridico: art. 597 c.p.p. e divieto di reformatio in peius
La Corte di Appello di Bari, quale giudice di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di Cassazione di un’altra sentenza della stessa Corte territoriale, in parziale riforma di una sentenza di condanna emessa dal Giudice per l’Udienza Preliminare del Tribunale di Foggia, in ordine a due distinte fattispecie di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capi 9 e 10), con cui era comminata all’imputato la pena di anni 3 di reclusione e e euro 12.400,00 di multa, previa riqualificazione dell’originaria l’imputazione in quella di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90, rideterminava la pena in anni 1 di reclusione e euro 3000 di multa.
Ciò posto, avverso codesto provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge e in particolare dell’art. 597 cod. proc. pen., per avere i giudici di secondo grado violato il principio del divieto di “reformatio in peius” nella determinazione complessiva della pena con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
2. La decisione della Cassazione: principio e orientamenti
La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui, in caso di impugnazione proposta dal solo imputato, viola il divieto di “reformatio in peius” la decisione del giudice di appello che, pur riducendo l’entità della pena complessiva irrogata, escluda le circostanze attenuanti generiche, già applicate in primo grado (Sez. 5, n. 11730 del 27/01/2020).
3. Impugnazione del solo imputato: perché la revoca è illegittima
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se, in caso di impugnazione proposta esclusivamente dall’imputato, configura violazione del divieto di reformatio in pejus la decisione del giudice di appello che, pur riducendo la pena complessiva, revochi le circostanze attenuanti generiche già riconosciute in primo grado.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta positiva a siffatto quesito sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico con cui è stato per l’appunto postulato che, quando impugna solo l’imputato, il giudice di appello viola il divieto di reformatio in pejus se, pur riducendo la pena complessiva, revoca le attenuanti generiche già riconosciute in primo grado.
Pertanto, ove, invece, si proceda a siffatta revoca in una evenienza di questo genere, ben si potrà ricorrere per Cassazione alla luce di tale approdo ermeneutico (com’è avvenuto nel caso di specie).
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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