Con l’ordinanza n. 15189/2025, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione interviene su un tema che ha generato incertezze applicative e contrasti giurisprudenziali: la competenza a decidere sui reclami contro i decreti del giudice tutelare nell’ambito dell’amministrazione di sostegno, alla luce della Riforma Cartabia. In particolare, la decisione si confronta con l’art. 35 del D.lgs. n. 149/2022, norma di diritto transitorio che ha ridefinito il quadro del processo civile. Per chi desidera approfondire in modo pratico ed efficace i nuovi strumenti a disposizione degli operatori del diritto, si consiglia il “Manuale pratico dell’amministrazione di sostegno”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
- 1. Il fatto: revoca dell’amministratore e dubbio sulla competenza
- 2. Il nodo interpretativo: segmentazione del procedimento e disciplina transitoria
- 3. Superamento del criterio della “pendenza originaria”
- 4. Una visione personalistica e sostanziale del processo
- 5. Principi guida: tempus regit actum e adattabilità procedurale
- 6. Conclusioni: una linea interpretativa destinata a orientare la prassi
1. Il fatto: revoca dell’amministratore e dubbio sulla competenza
L’ordinanza trae origine da un caso concreto, in cui il Tribunale di Brindisi, investito di un reclamo proposto contro un decreto del giudice tutelare che revocava un’amministratrice di sostegno, solleva d’ufficio una questione di competenza. A fondamento del proprio dubbio, il Tribunale richiama l’art. 720-bis, comma 2, c.p.c., ritenendo che la decisione sul reclamo spetti alla Corte d’appello, poiché il procedimento originario di amministrazione di sostegno risaliva al 2012, e quindi anteriore all’entrata in vigore della nuova disciplina (28 febbraio 2023). Per chi desidera approfondire in modo pratico ed efficace i nuovi strumenti a disposizione degli operatori del diritto, si consiglia il “Manuale pratico dell’amministrazione di sostegno”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Manuale pratico dell’amministrazione di sostegno
Il presente volume propone un’analisi pratica dell’istituto dell’amministrazione di sostegno, dal procedimento di nomina fino all’estinzione della funzione di amministratore. Una particolare attenzione è dedicata alle disposizioni in materia di assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare e al ruolo ricoperto dagli enti no profit. L’opera è arricchita da un’aggiornata rassegna giurisprudenziale al termine di ciascun capitolo, da un formulario e da casi pratici, che aiutano il professionista nella comprensione delle attività che l’amministratore è chiamato ad espletare nell’interesse del beneficiario. Il manuale si caratterizza per la chiarezza dell’impostazione rivolta agli aspetti pratici e operativi per il professionista. Completa il volume una sezione online contenente le formule in formato editabile e un’ampia rassegna giurisprudenziale. Francesca SassanoAvvocato, già cultrice di diritto processuale penale presso l’Università degli Studi di Bari, ha svolto incarichi di docenza in molti corsi di formazione ed è legale accreditato presso enti pubblici ed istituti di credito. È autrice di numerose pubblicazioni e monografie.
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2. Il nodo interpretativo: segmentazione del procedimento e disciplina transitoria
La Corte di Cassazione coglie l’occasione per chiarire che, in materia di amministrazione di sostegno, il procedimento non va considerato un blocco unitario e statico, ma una struttura dinamica e articolata, formata da più segmenti procedimentali autonomi. Ogni singolo intervento – come la sostituzione dell’amministratore – costituisce un procedimento a sé, soggetto alle regole vigenti al momento della sua introduzione.
Pertanto, non rileva la data di apertura originaria del procedimento di amministrazione di sostegno, ma quella dell’atto oggetto del reclamo. Se quest’ultimo è successivo al 28 febbraio 2023, come nel caso di specie, allora si applica la nuova disciplina introdotta dalla Riforma Cartabia, anche se la misura è stata istituita in epoca precedente.
3. Superamento del criterio della “pendenza originaria”
Con questa impostazione, la Corte smentisce il ragionamento del Tribunale rimettente, che si fondava sul concetto di “pendenza originaria”, riprendendo un orientamento espresso dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 21985/2021. Tale orientamento, osserva la Cassazione, non può trovare automatica applicazione in un contesto normativo profondamente mutato e, soprattutto, in una materia – quella dell’amministrazione di sostegno – che per sua natura si sviluppa nel tempo attraverso interventi successivi e modulabili.
Ne consegue che, per i decreti del giudice tutelare adottati dopo il 28 febbraio 2023, il reclamo dev’essere proposto al tribunale in composizione collegiale, e non più alla Corte d’appello.
4. Una visione personalistica e sostanziale del processo
La pronuncia si inserisce in una linea interpretativa che valorizza la finalità di protezione personale dell’istituto dell’amministrazione di sostegno. La Corte sottolinea come questa misura sia modellata sulla persona e sui suoi bisogni mutevoli, e come ciò richieda una gestione processuale flessibile, articolata e accessibile.
In questo senso, il riconoscimento dell’autonomia dei singoli segmenti procedurali consente una maggiore coerenza con i principi costituzionali di effettività della tutela (art. 24 Cost.) e di buon andamento della giustizia (art. 111 Cost.). La semplificazione del regime delle impugnazioni, con la riduzione del livello di giudizio, contribuisce inoltre a rendere la giustizia più prossima e comprensibile per i soggetti vulnerabili coinvolti.
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5. Principi guida: tempus regit actum e adattabilità procedurale
La Corte richiama il principio del tempus regit actum – secondo cui ogni atto processuale è regolato dalla legge vigente al momento in cui è compiuto – e lo combina con un’applicazione ragionevole del principio di perpetuatio iurisdictionis, evitando che una sua lettura rigida possa vanificare la funzione sostanziale della tutela. L’intento è quello di costruire un processo civile capace di adattarsi alle necessità delle persone e alle evoluzioni del quadro normativo, senza sacrificare la certezza del diritto.
6. Conclusioni: una linea interpretativa destinata a orientare la prassi
Con l’ordinanza n. 15189/2025, la Corte di Cassazione afferma un principio destinato ad avere effetti operativi significativi: nei procedimenti di amministrazione di sostegno, i reclami contro decreti del giudice tutelare adottati dopo il 28 febbraio 2023 competono al tribunale in composizione collegiale, indipendentemente dalla data di apertura dell’amministrazione. È un’affermazione che ribalta prassi consolidate e chiarisce i confini della disciplina transitoria, offrendo a giudici e avvocati un criterio chiaro e coerente con i principi di tutela effettiva e prossimità della giurisdizione.
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