Come noto l’amministratore di sostegno è una figura di recente introduzione, che ha la funzione di assistere i soggetti fragili, tramite decreto del giudice tutelare che specifica i poteri esercitabili.
Il Giudice tutelare deve autorizzare l’amministratore di sostegno ad aprire un conto corrente bancario, a prelevare liquidità e a compiere ogni altra operazione. La legge e il giudice stabiliscono le regole che devono essere seguite dall’amministratore di sostegno per la gestione del conto corrente bancario e dei relativi pagamenti.
Il Giudice deve, infatti, autorizzare le varie attività che può compiere, tra le quali anche l’apertura di un conto corrente bancario. Per chi desidera approfondire in modo pratico ed efficace i nuovi strumenti a disposizione degli operatori del diritto, si consiglia il “Manuale pratico dell’amministrazione di sostegno”
Indice
1. Amministratore di sostegno e conto corrente bancario
Se nel decreto di nomina non è prevista la possibilità di aprire un conto corrente, l’amministratore non può porre in essere questo atto per conto dell’assistito. Deve in tale caso presentare una apposita istanza al giudice tutelare, con la richiesta di ottenere l’autorizzazione all’apertura e alla gestione del conto corrente. Una volta ottenuta l’autorizzazione del magistrato si potrà provvedere alla apertura del conto vincolato intestato all’amministrato e collegato all’amministratore.
Nel decreto di autorizzazione il Giudice deve indicare i limiti entro cui l’amministratore può operare. Se non sono previsti deve essere proposta una seconda istanza affinché il giudice specifichi:
- l’importo massimo prelevabile;
- la modalità di prelevamento
Il fatto che il conto sia vincolato significa che solo l’amministratore di sostegno può effettuare le operazioni per conto dell’amministrato. Egli opererà per conto della persona fragile nei limiti e nel rispetto della delega ricevuta. Per chi desidera approfondire in modo pratico ed efficace i nuovi strumenti a disposizione degli operatori del diritto, si consiglia il “Manuale pratico dell’amministrazione di sostegno”
Manuale pratico dell’amministrazione di sostegno
Il presente volume propone un’analisi pratica dell’istituto dell’amministrazione di sostegno, dal procedimento di nomina fino all’estinzione della funzione di amministratore. Una particolare attenzione è dedicata alle disposizioni in materia di assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare e al ruolo ricoperto dagli enti no profit. L’opera è arricchita da un’aggiornata rassegna giurisprudenziale al termine di ciascun capitolo, da un formulario e da casi pratici, che aiutano il professionista nella comprensione delle attività che l’amministratore è chiamato ad espletare nell’interesse del beneficiario. Il manuale si caratterizza per la chiarezza dell’impostazione rivolta agli aspetti pratici e operativi per il professionista. Completa il volume una sezione online contenente le formule in formato editabile e un’ampia rassegna giurisprudenziale. Francesca SassanoAvvocato, già cultrice di diritto processuale penale presso l’Università degli Studi di Bari, ha svolto incarichi di docenza in molti corsi di formazione ed è legale accreditato presso enti pubblici ed istituti di credito. È autrice di numerose pubblicazioni e monografie.
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2. Regole di gestione delle spese e conto corrente
Tutti i rapporti bancari, sia di conto corrente che i depositi e i titoli devono essere intestati esclusivamente al beneficiario. Eventuali rapporti di conto corrente cointestati dovranno essere chiusi con conseguente ripartizione delle somme. Ogni investimento deve poi essere autorizzato dal Giudice Tutelare e non può essere posto in essere in completa autonomia, nonostante sia conferito il potere.
Si rammenta che l’amministratore di sostegno non può appropriarsi, anche solo temporaneamente, di somme di denaro del beneficiario, prelevare somme dal conto corrente bancario del beneficiario per riconoscere a sé stesso rimborsi di spesa.
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3. Amministratore di sostegno e on line banking – giurisprudenza
Nel caso in cui l’amministratore di sostegno abbia avuto l’autorizzazione dal giudice ad aprire il conto corrente, a porre in essere prelievi e ogni altra operazione potrebbero comunque sorgere problemi. Infatti le banche quando si tratta di gestire l’online banking, cioè l’app sullo smartphone o il sito attraverso i quali gestire il conto corrente online chiedono ulteriori autorizzazioni o specifiche.
Molto spesso, infatti, nell’ipotesi dell’home banking, le banche hanno rifiutato la gestione da parte dell’amministratore e richiesto espresse autorizzazioni da parte del giudice tutelare.
Per chi segue una persona amministrata, operare on line è di grande aiuto nello svolgimento dei propri compiti.
In giurisprudenza si trovano diverse ordinanze e pronunce che vanno in questa direzione, compresa quella dell’Arbitro bancario e finanziario. Viene riconosciuto il sistema internet banking come una modalità di utilizzo del conto corrente al pari dell’accesso allo sportello automatico o alla cassa della banca, tale da non dover ricorrere a ulteriori autorizzazioni da parte del Giudice Tutelare. Il Collegio di Roma (pronuncia 21509/2021) ritiene illegittimo un limite posto in tal senso dall’istituto di credito, il quale è soggetto estraneo al rapporto tra amministratore di sostegno e giudice tutelare, dal momento che solo quest’ultimo, tramite apposito decreto, può imporre limiti di operatività sul conto del soggetto beneficiato. Analogamente il Collegio di Milano con una pronuncia 1503 del 2.02.2024
Precedente a queste pronunce, una ordinanza del Giudice Tutelare di Trieste del febbraio 2017 che legittimava l’utilizzo dell’on line banking da parte di chi occupa il ruolo di amministratore di sostegno, senza la necessità di una specifica autorizzazione.
La questione è approdata in Cassazione dopo che il giudice tutelare ha rifiutato di dare apposita autorizzazione a operare tramite on line banking, sostenendo che fosse più che sufficiente l’autorizzazione all’apertura del conto corrente e alle relative operazioni.
Anche per la Cassazione operare attraverso l’on line banking o allo sportello sono dunque operazioni equivalenti e quindi non occorrono altre autorizzazioni da parte del giudice tutelare.
Note
Diritto del risparmio – Diritto dell’amministratore di sostegno a operare su c/c del ricorrente tramite internet banking – Bianca Tempesta – 5.04.2024
Non più soli – News – Amministratore di sostegno e on line banking: quali sono le regole – Anna Ganapini CSV Emilia – aprile 2024
L’amministratore di sostegno può prelevare dal c/c ?– De Quo – Avv. Clelia Tesone -28.09.2023
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