Reato di produzione di materiale pedopornografico: quando ricorre la fattispecie?

Redazione 22/11/18
Le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione sono da ultimo intervenute a precisare i confini della fattispecie del reato di produzione di materiale pedopornografico.

Il fatto

Il Sig. … è stato chiamato a rispondere del reato di cui all’art. 61 n. 9), 81, 600 bis, comma 2 e 3 c.p., perché in qualità di ministro del culto aveva indotto alla prostituzione più minori.

Il Tribunale di Sciacca, con sentenze del 2015, ha condannato l’imputato alla reclusione di 9 anni e 8 mesi, ritenuta la continuazione oltre alle spese legali. La Corte d’Appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado.

Avverso tale sentenza, veniva proposto ricorso nel quale si rilevava la mancanza del pericolo concreto della diffusione del materia pedopornografico, di cui all’art. 600 ter c.p. Quest’ultima fattispecie ricorre nell’ipotesi in cui l’attività si svolga, anche potenzialmente, al di fuori della sfera privati, al contrario si dovrebbe fare riferimento alla fattispecie di cui all’art. 600 quater c.p., rubricato” mera detenzione di materiale pedopornografico.

La Terza sezione della Corte di Cassazione, con ordinanza del 30 novembre del 2017, ha sottoposto alle Sezioni Unite il seguente quesito di diritto :”se ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 600 ter c.p. primo comma n. 1 ), con riferimento della condotta di produzione di materiale pedopornografico, sia necessario, viste le nuove formulazioni della disposizione a partire dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38 l’accerto di pericolo di diffusione del suddetto materiale“.

La decisione

Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 51815 depositata il 15 novembre 2018,  hanno enunciato il principio di diritto secondo cui, ai fini dell’integrazione del reato di cui all’articolo 600-ter, primo comma n. 1) del Codice penale – che, espressamente, punisce chi, utilizzando minori, realizzi esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produca materiale pornografico – non è più necessario l’accertamento del pericolo di diffusione del suddetto materiale.

Il principio è stato espressamente affermato alla luce delle nuove formulazioni della disposizione in esame, introdotte dalla Legge n. 38/2006 e costituisce il superamento del precedente e diverso orientamento di legittimità dominante.
Ne discende che per la configurazione del reato di produzione di materiale pedopornografico si prescinde dal pericolo che i video o le immagini vengano poi diffusi.

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