Il reato di atti osceni in luogo pubblico

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Il codice penale punisce chiunque compie atti osceni in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico. L’articolo 527 del codice penale rubricato “atti osceni”, recita:

Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.

Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.

Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantuno euro a trecentonove euro.

Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 ha depenalizzato il reato in questione.
La giurisprudenza ritiene che l’offesa al pudore sia strettamente legata al requisito della pubblicità degli atti osceni, che si deve intendere come la possibile percezione degli stessi da parte di un numero indeterminato di persone.

Secondo la giurisprudenza, gli atti osceni sono quelli relativi alla sfera della sessualità e che hanno lo scopo di richiamarne gli aspetti più scabrosi.

L’atto osceno non si limita alla rappresentazione di un atto sessuale ma comprende anche l’oscenità delle azioni e dei comportamenti che richiamino l’atto stesso, come gli atteggiamenti licenziosi che offendono il senso di riservatezza che presiede alle manifestazioni in luogo pubblico (Cass., sent. n. 19178/2015).

Secondo la legge, l’oscenità di un atto è rilevante se compiuto in luogo diverso da quello privato, in un luogo pubblico, una strada o una piazza, o aperto al pubblico, un cinema, un circolo o qualsiasi altro posto dove l’ingresso è possibile a determinate condizioni, ad esempio pagando il biglietto.

In seguito alla depenalizzazione della quale si è scritto sopra, il compimento di atti osceni in luogo pubblico è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a trentamila euro. Questo significa che la persona colta nel compimento di un atto indecente o scandaloso non rischia il carcere, ma di pagare una sanzione economica molto salata. Una sanzione amministrativa minima (da 51 a 309 euro) si applica se il gesto sconcio avviene per colpa, cioè senza la precisa intenzione di compierlo per offendere l’altrui pudore.

Gli atti osceni in luogo pubblico costituiscono ancora reato se commessi in luoghi particolari. Se il fatto è commesso in luoghi di solito frequentati da minori o nelle immediate vicinanze, e ne deriva il pericolo che essi assistano. In questa circostanza, si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi.

Gli atti osceni diventano un illecito penale quando c’è il rischio che all’atto possa assistere un minorenne. La legge non dice che il reato si integra se un minore di diciotto anni assiste, ma anche se c’è il pericolo che possa accadere.

La persona che compie atti indecorosi (ad esempio lo sfregamento delle parti intime, palpeggiamenti o atti di autoerotismo) davanti a una scuola, incorre nel reato in questione anche se nell’istituto non ci dovessero essere minorenni, e questo perché per il solo fatto che c’era il rischio potenziale che qualche fanciullo potesse assistere.

Il reato di atti osceni ti osceni in luogo pubblico è un reato di pericolo, nel senso che non è necessario che l’offesa al bene giuridico tutelato (alla verecondia o al pudore sessuale) si verifichi in modo reale, è sufficiente la semplice possibilità che accada.

Il legislatore italiano ha pensato di distinguere gli atti osceni in tre categorie:

Atti osceni compiuti in un qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico, punibili con una sanzione amministrativa.

Atti osceni compiuti in prossimità o all’interno di luoghi di solito frequentati da minori, ad esempio, scuole, centri ricreativi per ragazzi, puniti con la reclusione.

Atti osceni compiuti non intenzionalmente, puniti con sanzione pecuniaria irrisoria.

Il luogo pubblico è quello sempre libero, di diritto o di fatto, a chiunque o a un numero indeterminato di persone, una piazza, una pubblica via, un parcheggio libero.

Il luogo aperto al pubblico è quello al quale può accedere il pubblico, in determinati momenti o adempiendo a speciali condizioni stabilite da coloro che sullo stesso posto esercitano un diritto o una potestà, oppure ancora il luogo al quale può accedere in modo esclusivo una categoria di persone in possesso di determinati requisiti. Costituiscono esempi tipici di luoghi aperti al pubblico i cinema, i musei, i teatri.

Perché si integri il reato di atti osceni in un luogo aperto al pubblico è necessario che il fatto sia compiuto quando il luogo sia accessibile al pubblico. La coppia che si apparta in un cinema che non ha ancora aperto non commetterà il delitto di atti osceni.

Il luogo esposto al pubblico è quello che, anche se non pubblico né aperto al pubblico, è posto in modo che un determinato di persone, in determinate condizioni, possa vedere quello che in esso si trova o si fa.

La differenza tra luogo pubblico, aperto al pubblico ed esposto al pubblico non sta esclusivamente nella condizione nella quale essi si trovano, ma anche in quella giuridica. Secondo la giurisprudenza, quando si tratti di luogo pubblico o aperto al pubblico basta la possibilità, in astratto, che qualcun altro si accorga di quello che sta accadendo, ed è irrilevante il fatto che una determinata condotta sia avvenuta di notte oppure adottando le precauzioni del caso, oppure sia avvenuta in campagna o in zona appartata.

Nel caso di luogo esposto al pubblico ci si dovrà chiedere se c’era la possibilità che terze persone si potessero accorgere della condotta posta in essere.

Atti contrari alla pubblica decenza

Molto simile al reato di atti osceni in luogo pubblico è quello di atti contrari alla pubblica decenza. Questo è un reato che punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a diecimila euro chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza.

Sia nel caso di atti osceni sia in quello di atti contrari alla pubblica decenza, elemento costitutivo è che la condotta debba avvenire in luogo pubblico, altrimenti non si avrebbe nessun reato.

Gli atti contrari alla pubblica decenza realizzano una condotta di minore gravità rispetto agli atti osceni, come sanzione non è previsto il carcere, nemmeno se gli atti indecenti vengano compiuti davanti a una scuola o a qualsiasi altro luogo di solito frequentato da minorenni.

Secondo la giurisprudenza, la distinzione tra atti osceni e atti contrari alla pubblica decenza va individuata nel fatto che il reato di atti osceni ha un contenuto più specifico, essendo relativo al naturale sentimento del pudore sessuale, gli atti contrari alla pubblica decenza offendono i sentimenti più comuni e generici di compostezza e riservatezza.

Ad esempio, secondo la giurisprudenza, orinare in un luogo pubblico, perché dipende dalla sessualità, rientra tra gli atti contrari alla pubblica decenza, mentre chi si masturba pubblicamente commette il più grave reato di atti osceni in luogo pubblico, essendo un comportamento che offende il pudore sessuale.

Allo stesso modo, integra il reato di atti contrari alla pubblica decenza l’esibizione dei glutei scoperti ai passanti in luogo di pubblico transito, mentre si configurano gli atti osceni nel caso di esibizione dell’organo genitale maschile con palpeggiamento simulatorio di un atto sessuale.

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