Reati nello spazio: le nuove fattispecie penali nella legge n. 89/2025

La legge 89/2025 introduce novità rilevanti in materia penale: nuovi reati per attività non autorizzate nello spazio e rilevanza extraterritoriale.

Allegati

È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 144 del 24 giugno del 2025 la legge 13 giugno 2025, n. 89 (d’ora in poi: legge n. 89 del 2025), in cui sono previste talune disposizioni in materia di economia dello spazio.
Orbene, tenuto conto che alcune delle disposizioni legislative previste in codesta normativa, e segnatamente gli articoli 12 (al comma 3) e 30 afferiscono il diritto penale, scopo del presente scritto è quello di vedere cosa contemplano codeste norme di legge, proprio a proposito di questa materia giuridica. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon

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Indice

1. Il nuovo reato per attività spaziali non autorizzate: natura, pena e soggetti responsabili

 
L’art. 12, co. 3, legge n. 89 del 2025 prevede un reato, e segnatamente un delitto di natura sussidiaria, essendo ivi sancito quanto segue: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l’operatore che esercita un’attività spaziale senza avere conseguito l’autorizzazione o successivamente alla sua scadenza è punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 20.000 a euro 50.000”.
Ebbene, fermo restando che l’autorizzazione, a cui fa riferimento la norma qui in commento, attiene il “provvedimento amministrativo rilasciato dall’Autorità responsabile al fine di autorizzare l’operatore spaziale all’esercizio delle attività spaziali” (art. 2, co. 1, lett. c), legge n. 89 del 2025), e considerato che codesta autorizzazione “può avere ad oggetto una singola attività spaziale o più attività spaziali dello stesso tipo o più attività spaziali di tipo diverso tra loro interconnesse” (art. 4, co. 1, primo periodo, legge n. 89 del 2025) mentre nel “caso di lancio di più satelliti facenti parte di una medesima costellazione è rilasciata un’autorizzazione unica” (art. 4, co. 1, secondo periodo, legge n. 89 del 2025), tenuto conto però che sempre l’autorizzazione in questione non è necessaria laddove l’attività spaziale sia “svolta sulla base di autorizzazione rilasciata da uno Stato estero, riconosciuta dallo Stato italiano in base a un trattato internazionale” (art. 4, co. 4, legge n. 89 del 2025), per effetto di questa previsione di legge, è stabilito che, “salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è prevista la pena della reclusione da tre a sei anni e la multa da 20 mila a 50 mila euro per l’operatore che esercita un’attività spaziale senza aver conseguito l’autorizzazione o successivamente alla sua scadenza”[1].
Stante, come scritto prima, la natura sussidiaria di siffatto reato [come si evince dall’incipit di tale norma incriminatrice (“salvo che il fatto non costituisca più grave reato), in ragione di quanto contemplato da tale norma incriminatrice, è dunque prevista la pena della reclusione da tre a sei anni e la multa da 20 mila a 50 mila euro per l’operatore, vale a dire la “persona fisica o giuridica che conduce, o intende condurre, sotto la propria responsabilità, attività spaziali” (art. 2, co. 1, lett. m), legge n. 89 del 2025), allorché ponga in essere una di queste condotte [e, di conseguenza, ad avviso di chi scrive, basta che sia commesso uno di questi comportamenti (che vedremo da qui a breve), senza che sia necessario che siano compiuti assieme): 1) l’esercizio di un’attività spaziale senza aver conseguito l’autorizzazione; 2) l’esercizio di un’attività spaziale, per cui è stata conseguita l’autorizzazione, ma che poi è scaduta. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon

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2. Estensione della giurisdizione penale italiana nello spazio: il principio del territorio virtuale


Per quanto riguarda la legge penale applicabile in relazione a quanto disposto nella normativa qui in esame, l’art. 30 della legge n. 89 del 2025 statuisce quanto sussegue: “Agli effetti della legge penale, gli oggetti spaziali immatricolati in Italia sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera”.
Quindi, in virtù di tale disposizione legislativa, è adesso disposto “che, agli effetti della legge penale, gli oggetti spaziali immatricolati in Italia sono da considerarsi territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera” [2].

Queste sono dunque in sostanza le novità preveduta da siffatta legge in relazione alla materia penale.

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Note


[1] Servizio studi del Senato della Repubblica, Dossier n. 388/2 del 18 marzo del 2025, riguardante il disegno di legge A.S. 1415: “Disposizioni in materia di economia dello spazio”, in senato.it, p. 92.
[2] Servizio del bilancio del Senato, Dossier n. 231 del mese di marzo del 2025, avente ad oggetto il disegno di legge A.S. 1415: “Disposizioni in materia di economia dello spazio”, in senato.it, p. 19.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Avvocato e giornalista pubblicista. Cultore della materia per l’insegnamento di procedura penale presso il Corso di studi in Giurisprudenza dell’Università telematica Pegaso, per il triennio, a decorrere dall’Anno accademico 2023-2024. Autore di diverse pubblicazioni redatte per…Continua a leggere

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