Reati all’art.322 bis coinvolgenti membri di organi internazionali

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Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)

      Indice:

  1. Disciplina dell’art. 322 bis c.p.
  2. Breve disamina giurisprudenziale       

1. Disciplina dell’art. 322 bis c.p.

L’art. 322 bis c.p. rubricato – peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri –  è disciplinato dal libro secondo del codice penale – dei delitti in particolare – titolo II – dei delitti contro la pubblica amministrazione – capo I – dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. L’articolo in commento è posto a presidio del corretto funzionamento nonché della tutela dell’interesse finanziario in ambito europeo. Invero, sono censurati quei comportamenti, finalizzati alla corruttela e all’induzione compiuti in ambito internazionale. La norma de qua è stata inserita nel codice penale dall’art. 3 comma 1 della Legge 29 settembre 2000, n. 300 – Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all’articolo K. 3 del Trattato dell’Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l’interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997. Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica -. Tale disciplina trova, dunque, fondamento nella sempre maggiore commistione tra ordinamento statale, europeo e internazionale. La collocazione della norma tra delitti contro la Pubblica Amministrazione impone una severa indagine anche in merito alla qualifica di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio.

Sul punto leggi anche: L’individuazione dei soggetti che esercitano mansioni di pubblico interesse

L’attuale configurazione della rubrica è dovuta alla novella apportata dall’art. 1, co. 10 della L. 9 gennaio 2019, n. 3 – Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici -. La previgente rubrica, come da ultimo modificata dall’art. 10 della L. 20 dicembre 2012, n. 237 – Norme per l’adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale – recitava: “Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri”. Le parole “induzione indebita a dare o promettere utilità” sono state inserite dall’art. 1, co. 75 della L. 6 novembre 2012, n. 190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’ illegalità nella pubblica amministrazione – (nota anche come “Legge Severino” dal nome dell’allora Guardasigilli sotto il Governo Monti). A seguito delle varie novella l’art. 322 bis c.p. dispone quanto segue: “Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un’organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di Stati non appartenenti all’Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione.

Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”.

Il comma 5 – quinquies è stato aggiunto dall’art. 1, co. 1, lett. d), del D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 – Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale -.

Dalla lettura della norma in commento si evince come il legislatore, al comma I, abbia effettuato un’estensione soggettiva delle fattispecie delittuose più gravi compiuti da funzionari pubblici avverso la Pubblica Amministrazione che svolgono mansioni a livello europeo e internazionale. Al comma II il legislatore opera un’estensione di carattere oggettivo in merito ad alcune fattispecie riguardanti la corruttela.


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2. Breve disamina giurisprudenziale        

2.1. Elemento oggettivo. Atto contrario ai doveri d’ufficio

“Anche per il reato di corruzione internazionale cui all’art. 322 bis c.p., l’atto contrario ai doveri di ufficio, rilevante per affermare sussistente la corruzione propria, oggetto dell’accordo illecito, non è necessario che venga accertato nei propri connotati specifici, essendo sufficiente che sia individuabile in funzione della competenza e della concreta sfera di intervento del pubblico ufficiale, così da essere suscettibile di specificarsi in una pluralità di singoli atti, anche non preventivamente fissati o programmati, ma pur sempre appartenenti al “genus” previsto, come quando il pubblico ufficiale si ponga a disposizione del privato in violazione del dovere di imparzialità, onestà e vigilanza – situazione in cui non è possibile prevedere specifici atti contrari ai doveri di ufficio – e il privato miri ad assicurarsi un atteggiamento di favore da parte di quello” (Cass. Pen., 13 agosto 2012, n. 32779; conf. Cass. Pen., 15 maggio 2008, n. 34417; Cass. Pen., 16 gennaio 2008, n. 20046; Cass. Pen., 26 febbraio 2007, n. 21192; Cass. Pen., 03 novembre 1998, n. 12357).

2.2. Corruzione di funzionari esteri

In tema di corruzione di funzionari di Stati esteri, la condotta di chi dia o prometta somme di denaro a funzionari di banche centrali di Stati esteri, quando sia corrispettivo per l’esercizio di funzioni o attività corrispondenti in concreto a quelle di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, ha rilevanza penale nei limiti previsti dall’art. 321 c.p., e art. 322 – bis c.p., comma 2, n. 2, solo per i fatti posti in essere dopo l’entrata in vigore della norma” (Cass. Pen., 23 dicembre 2009, n. 49532).

2.3. Responsabilità da reato degli enti. Misure cautelari interdittive

“Anche all’ente indagato per l’illecito amministrativo di cui all’art. 25 d.lg. n. 231/01 derivante dal reato di cui all’art. 322 bis c.p. (corruzione internazionale) si applicano le misure cautelari interdittive. Il comma 4 dell’art. 25 ha la funzione di estendere l’ambito soggettivo di quegli stessi delitti richiamati nei primi tre commi. Pertanto, il richiamo contenuto nel comma 5 dell’art. 25 cit. deve considerarsi rivolto alle ipotesi base di corruzione indicate nei commi 2 e 3, comprensive anche delle stensioni soggettive contemplate nel comma 4 (…). In tema di responsabilità da reato degli enti, sono applicabili alla persona giuridica le misure cautelari interdittive anche qualora il reato presupposto sia quello di corruzione internazionale di cui all’art. 322 bis c.p., pur dovendosi verificare in concreto l’effettiva possibilità di applicare tali misure senza che ciò comporti, seppure solo nella fase esecutiva, il coinvolgimento degli organismi di uno Stato estero” (Cass. Pen., 30 settembre 2010, n. 42701).

2.4. Corruzione internazionale

“Anche per il reato di corruzione internazionale, previsto dall’art. 322 bis c.p., trovano applicazione le regole dettate dagli art. 7, 9 e 10 c.p., per cui, qualora il reato sia commesso in territorio estero, occorre, per la sua procedibilità in Italia, che vi sia la richiesta del Ministro della giustizia” (Cass. Pen., 21 febbraio 2013, n. 9106).

 

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