RCA: la riparazione effettiva del veicolo e la prova della perdita patrimoniale

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La suprema Corte chiarisce che ai fini della risarcibilità dei danni subiti dal proprietario del veicolo coinvolto in un sinistro stradale, è irrilevante la prova dell’esborso delle somme per le riparazioni e/o della avvenuta vendita del veicolo non riparato a prezzo inferiore rispetto a quello di acquisto.  

Corte di Cassazione – Sez. III Civ. – Ordinanza n. 5159 del 17-02-2023

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Indice

1. La sentenza

Con la sentenza numero 5159 del 17/02/2023 (Presidente Scoditti – relatore Gorgoni) la Suprema Corte, affronta il tema della prova del danno materiale risarcibile in seguito al sinistro stradale.
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2. La vicenda sostanziale e processuale

Tizio, quale proprietario di un veicolo assicurato, veniva coinvolto in un sinistro stradale in quanto tamponato da un motociclo; esperita infruttuosamente la fase stragiudiziale, e anzi appreso che il motociclo tamponante non era assicurato, intraprendeva l’azione giudiziale dinanzi al Giudice di pace, convenendo in giudizio il responsabile del danno e la compagnia che gestisce il Fondo di Garanzia Vittime della Strada.
Il giudice di pace di Roma rigettava la domanda, ritenendola non provata.
Il danneggiato appellava la sentenza, e il Tribunale confermava la statuizione di primo grado, ritenendo la domanda correttamente qualificata come non provata, sulla scorta di una duplice ratio.
Dapprima si evidenziava l’assenza di valore probatorio del modello cai, e, in secondo luogo, e per quello che qui interessa, si affermava che l’attore non aveva fornito la prova del danno subito, in quanto non aveva documentato l’esborso delle somme necessarie alle riparazioni, ne aveva provato di aver subito un depauperamento patrimoniale in seguito alla vendita del veicolo incidentato a prezzo inferiore a quello di mercato.

3. L’esito in Cassazione

La sentenza veniva impugnata per cassazione da Tizio, con tre motivi, dei quali uno di particolare interesse e giudicato meritevole di accoglimento, e relativo assorbimento degli altri.
Tizio afferma che la sentenza del Tribunale ha violato sia l’art. 148 del Codice delle assicurazioni (nella sentenza è riportato come refuso il riferimento all’art. 148 del Codice della strada) che l’art. 1223 del codice civile, non avendo alcuna rilevanza ai fini risarcitori la circostanza che il veicolo sia stato riparato o meno, e che lo stesso sia stato alienato, con relativa effettiva perdita patrimoniale.
Secondo la prospettazione del ricorrente, infatti, la depauperazione patrimoniale consegue alla riduzione del valore del bene oggetto di danneggiamento, ed è in re ipsa, essendo bastevole la prova, ai fini del relativo risarcimento, del danno subito anche a mezzo di riproduzioni fotografiche e preventivi di spesa e non assumendo alcun rilievo la determinazione in ordine alla riparazione o alienazione del veicolo.
La Suprema Corte accoglie il motivo, affermando che “la perdita subita, con la quale l’art. 1223 cc individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, ma include anche l’obbligazione di effettuare l’esborso in quanto il vinculum iuris nel quale l’obbligazione stessa si sostanzia costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell’insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica di cui una persona è titolare.”
La Suprema Corte richiama anche il proprio precedente Cass. 27129/2021.
Hanno errato, quindi, i Giudici di merito nel ritenere non provata la domanda in punto di quantum e la sentenza cassata con rinvio al Tribunale di Roma per la decisione che dovrà rispettare i suddetti principi.

Michele Allamprese

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