Rc professionali per medici: norme più incisive con il ddl Gelli

Redazione 23/01/17
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L’obbligo di sottoscrivere una polizza RC, per chi opera professionalmente nel settore sanitario,  ricopre un carattere ancora più rigoroso in seguito alla riforma concernente la responsabilità dei medici, contenuta nel ddl Gelli.

 

Il disegno di legge Gelli è stato approvato sugli scranni del Senato nel gennaio del 2016 e oggi è in attesa dell’ultimo passaggio alla Camera dei Deputati per l’approvazione definitiva, prevista presumibilmente per la fine del mese di febbraio.

 

Di fatto l’obbligatorietà di sottoscrizione di una polizza, da parte dei professionisti, aveva già interessato anche i medici in occasione della riforma delle professioni, messa a norma dal DPR 137/2012, che aveva resa obbligatoria, a partire dal 2013, la stipulata di un’assicurazione di Responsabilità civile per tutti i professionisti iscritti ad un albo o ordine professionale, fra cui si annoverano, fra gli altri, amministratori di condominio, geometri, avvocati, commercialisti, architetti, ingegneri ma anche medici e paramedici.

 

La tipologia di assicurazione Rc ha due finalità specifiche. Se da un lato la polizza viene proposta a tutela dei soggetti che godono della prestazione del professionista, nella malaugurata ipotesi in cui dovessero subire danni o lesioni, dall’altro è in grado di garantire l’integrità del patrimonio del professionista, a rischio nel caso in cui il cliente dovesse chiedere un risarcimento o addirittura coinvolgerlo in un procedimento giudiziario.

 

“Grazie a questa legge vengono implementati tutti quei meccanismi a garanzia del diritto al risarcimento ed alla trasparenza per i cittadini danneggiati da un errore sanitario e, al contempo, aumenteranno le tutele per i professionisti che potranno così tornare a svolgere con serenità il proprio lavoro, nell’esclusivo interesse dei pazienti, e senza dover ricorrere alla cosiddetta medicina difensiva per tutelarsi” – spiega Federico Gelli, medico e deputato ma soprattutto promotore del disegno di legge sulla responsabilità dei medici.

 

Il ddl Gelli mette al centro il paziente ma intende recuperare il rapporto di fiducia che è determinante intercorra fra medico e paziente.

 

Dal disegno di legge emerge inoltre un modo nuovo di concepire la responsabilità medica, anche in termini di assicurazione, come si può dedurre dalla lettura dell’articolo 10 che mette nero su bianco l’obbligatorietà di sottoscrivere un’assicurazione sanitaria.

 

Quello di sottoscrivere l’assicurazione Rc professionale diventa un obbligo esteso a tutte le aziende del Servizio sanitario nazionale, che coinvolge anche le strutture e gli enti privati operanti in regime autonomo o di accreditamento con il Servizio sanitario nazionale.

Diventano parte integrante del provvedimento, quindi soggetti alla sottoscrizione di una polizza,  anche coloro che esercitano la professione sanitaria al di fuori di  un’azienda, struttura o ente.

 

La nuova normativa considera, fra le novità, anche il ricorso all’azione diretta alla quale può dare seguito colui che si sente danneggiato dall’operato del professionista.

Chi presume di aver subito un danno può quindi avviare una richiesta diretta di indennizzo  all’indirizzo della compagnia assicuratrice, che eventualmente si rifarà sul cliente nel caso in cui le colpe vadano al di là dei termini sottoscritti nella polizza.

L’azione diretta consente la rivalsa nei confronti del singolo medico o della struttura sanitaria.

 

Un aspetto importante è la retroattività. Come per molte altre polizze sulla responsabilità civile professionale, anche quella  RC medici e per gli operatori sanitari, prevede il regime claims made (a richiesta fatta), che sta a significare che la compagnia coprirà gli errori professionali denunciati dal medico nel periodo in cui la polizza è attiva, anche se l’errore e quindi il danno si è verificato in un periodo precedente alla polizza. Se invece si è in regime di loss occurrence (insorgenza del danno) il danno commesso in una data precedente a quella di inizio attività della polizza, la compagnia non coprirà quindi i risarcimenti da danni derivanti da questo come ci spiega il Broker MioAssicuratore.it riguardo le polizze assicurative mediche.

 

Uno sguardo diretto al settore medico mette in luce che ogni anno il numero delle azioni legali, e le richieste di risarcimento, sono in costante crescita, come sottolinea anche l’Ania, l’associazione di categoria delle compagnie assicuratrici.

Numeri alla mano si tratta di oltre 30mila denunce, inoltrate dai pazienti all’indirizzo di medici e strutture.

 

In fatto di rimborsi il ddl Gelli mette a segno anche un’altra novità ovvero l’introduzione di un fondo di garanzia,  che garantisce un rimborso al paziente, nei casi in cui la compagnia assicurativa dovesse fallire nel periodo successivo alla stipula della polizza.

 

Fra gli aspetti da considerare all’atto della sottoscrizione di una polizza devono essere valutati il massimale, ovvero la cifra massima da liquidarsi in caso di danno, il ruolo e l’inquadramento del professionista, la franchigia, cifra che rimane a carico dell’assicurato, le esclusioni, la retroattività e la copertura postuma.

 

Nella scelta della polizza più adeguata il professionista può farsi guidare da un consulente specializzato, per conoscere più da vicino le opportunità offerte dal mercato.

E’ possibile confrontare le polizze anche grazie a realtà disponibili on line, che guidano al confronto seguendo passo a passo il cliente. Parliamo dei comparatori on line di ultima generazione, che consentono di conoscere più da vicino prodotti specifici anche in merito alla specializzazione del professionista.

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