Rapporto di lavoro e credito di imposta per nuove assunzioni (Cass. n. 23080/2012)

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Massima

Tutte le agevolazioni previste dalla legge n. 449 del 1997 si applicano alle seguenti condizioni: 1) l’impresa deve realizzare un incremento del numero dei dipendenti a tempo pieno ed indeterminato; 2) l’impresa di nuova costituzione deve esercitare attività che non assorbono, neppure in parte, attività di imprese giuridicamente preesistenti; 3) il livello di occupazione raggiunto a seguito delle assunzioni non deve subire riduzioni nel corso del periodo agevolato; 4) l’incremento della base occupazionale deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali in società controllate ex art. 2359 c.c. o facenti capo allo stesso soggetto; 5) i nuovi dipendenti devono essere iscritti nelle liste di collocamento o mobilità; 6) i contratti di lavoro devono essere a tempo indeterminato; 7) devono essere osservati i contratti collettivi nazionali per i soggetti assunti; 8) devono essere rispettate le prescrizioni sulla salute e sicurezza dei lavoratori; 9) devono essere rispettati i parametri delle prestazioni ambientali. 

 

 

1.     Premessa

Nella decisione in commento del 14 dicembre 2012 n. 23080 i giudici della Corte hanno precisato che l’azienda può conservare l’agevolazione fiscale per l’assunzione di nuovo personale (a tempo pieno ed indeterminato) solamente nella ipotesi in cui non riduca il livello occupazionale.

In pratica non potrà avere agevolazioni per il credito di imposta quella impresa che perda i lavoratori.

 

1.1.          La fattispecie

Nella sentenza che si commenta la Commissione Tributaria regionale della Sardegna (1) aveva accolto (2) l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale che aveva, a sua volta, accolto il ricorso proposto avverso un provvedimento (3) di revoca parziale di un credito di imposta accordato (4) in seguito a decremento del livello occupazionale, per dimissioni volontarie di due nuovi dipendenti e licenziamento di un terzo (nuovo) dipendente, non reintegrati successivamente, ed al conseguente venir meno di una delle condizioni previste dalla norma (5), con annullamento dell’atto per carenza di motivazione.

Nella decisione in oggetto si legge testualmente che “L’agevolazione introdotta dall’art. 4 della L. 27.12.1997 n. 449 (recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) consisteva nel “riconoscimento” di un credilo d’imposta, a decorrere dall’1.1.1998, per l’incremento, tra l’altro, rispetto alla data del 30.9.1997, dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato, effettuato dalle piccole e medie imprese operanti in specifico ambito territoriale, nel periodo dall’1.10.1997 al 31.12.2000.

Di contro, l’ultimo periodo del 1° comma dell’art. 8 del Regolamento approvato con Decreto del Ministro delle Finanze 3.8.1998 n. 311 attribuiva al Centro di Servizio delle Imposte Dirette di Pescara la competenza ad adottare il provvedimento di revoca, totale o parziale, del suindicato credito d’imposta, previa comunicazione all’impresa dell’avvio del procedimento, con l’indicazione delle violazioni riscontrate, relativamente alle quali l’impresa poteva fornire le proprie giustificazioni entro quindici giorni”.

 

2.          Le agevolazioni fiscali per le assunzioni 

Il legislatore ha introdotto per i datori di lavoro ed i prestatori alcune agevolazioni allo scopo di incrementare la propensione all’assunzione e la regolarizzazione di lavoratori appartenenti ad ambiti specifici.

E’ stato, a tal fine, previsto un credito di imposta per le nuove assunzioni disciplinato dalla legge n. 388/2000, all’articolo 7, erogato a tutti quei datori di lavoro che abbiano incrementato il numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato.

Sono, altresì, stati promossi degli incentivi fiscali per le assunzioni nel settore della ricerca scientifica, i quali vengono concessi nel momento in cui le nuove assunzioni realizzino un incremento occupazionale rispetto al precedente periodo di imposta.

Le categorie di lavoratori che consentono ai datori di lavorotramite le assunzioni agevolate di poter usufruire di tali agevolazioni sono:

–         lavoratori in mobilità;

–         disoccupati;

–         lavoratori in CIGS;

–         destinatari di ammortizzatori sociali in deroga;

–         lavoratori provenienti dai settori dei servizi pubblici essenziali;

–         lavoratori provenienti dal settore del trasporto aereo.

 

3. Conclusioni

Il credito di imposta (art. 4 L. 449/1997) si applica, come già evidenziato, a patto e condizione che:

a)     l’impresa (6) realizzi un incremento del numero dei dipendenti a tempo pieno ed indeterminato (7);

b)     il livello di occupazione raggiunto a seguito di nuove assunzioni non subisca riduzioni nel corso del periodo agevolato.

Da ciò ne consegue che anche se a seguito di atti non dipendenti dalla volontà del datore di lavoro (8), con riferimento ai lavoratori assunti nel periodo 1 ottobre 1997 – 31 dicembre 2000 (9), si verifica una riduzione del livello occupazionale raggiunto, ciò comporta una corrispondente revoca del credito (10), salvo che si verifichi la reintegrazione da parte dell’impresa del precedente livello occupazionale (11).

 

Nella sentenza del 14 dicembre 2012 i giudici rigettano il ricorso, condannando la parte ricorrente al rimborso delle spese processuali.

 

 

Manuela Rinaldi   
Avvocato foro Avezzano Aq – Dottoranda in Diritto dell’Economia e dell’Impresa Università La Sapienza, Roma, Proff. Maresca – Santoro Passarelli; Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale e Master; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq; Docente in Master e corsi di Alta Formazione per aziende e professionisti.

 

 

_________

(1) Sessione distaccata di Sassari.

(2) Con compensazione delle spese di lite.

(3) Emesso dal centro operativo di Pescara.

4) Ai sensi e per gli effetti della legge n. 449/1997 – art. 4 – a fronte dell’assunzione in piccola – media impresa, di 8 dipendenti.

(5) Mantenimento del livello occupazionale raggiunto.

(6) Anche di nuova costituzione.

(7) Per le imprese che erano già costituite alla data del settembre 1997 l’incremento viene commisurato al numero di dipendenti esistenti a tale data.

(8) Ad esempio le dimissioni del prestatore di lavoro.

(9) Termine prorogato al 2001 per effetto della legge n. 448/2001.

(10) Nel periodo di imposta in cui detta riduzione è intervenuta.

(11) Il decreto legge n. 83/2012 – c.d. decreto crescita – ha introdotto nuove agevolazioni mirate alla assunzione di personale altamente qualificato. I neo assunti devono possedere i seguenti requisiti, ovvero: 1) possesso del dottorato di ricerca universitario; 2) possesso di laurea magistrale in specifiche discipline di ambito tecnico o scientifico, purchè impiegati in attività di ricerca e di sviluppo.

Sentenza collegata

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