Questioni di inutilizzabilità: proposta in sede di legittimità

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Quando le questioni di inutilizzabilità non possono essere riproposte per la prima volta in sede di legittimità
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Corte di Cassazione -sez. II pen.- sentenza n. 33535 del 17-05-2023

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Indice

1. La questione: inutilizzabilità


La Corte di Appello di Salerno confermava una pronuncia del G.U.P. emessa dal Tribunale di Vallo della Lucania che, dal canto suo, aveva condannato alle pene di legge l’imputato in quanto ritenuto colpevole dei delitti di cui agli artt. 493 ter e 640 cod. pen..
Ciò posto, avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure proponeva ricorso per Cassazione la difesa dell’accusato che, tra i motivi ivi addotti, eccepiva, in particolare, violazione e falsa applicazione dell’art. 350 cod. proc. pen. in relazione all’art. 606 lett. c) cod. proc. pen. posto che, al momento di essere sentito a carico del ricorrente, erano già stati acquisiti elementi di reità, così che costui avrebbe dovuto essere escusso previo avvertimento ex art. 64 cod. proc. pen..


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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva il motivo summenzionato infondato.
Nel dettaglio, gli Ermellini addivenivano a siffatto esito decisorio poiché – una volta fatto presente che, affinchè la regola per cui la inutilizzabilità possa essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento, essa deve essere raccordata alla norma che limita la cognizione della corte di cassazione, oltre i confini del “devolutum“, alle sole questioni di puro diritto, sganciate da ogni accertamento sul fatto – da ciò giungevano alla conclusione secondo la quale non possono essere proposte per la prima volta, nel giudizio di legittimità, questioni di inutilizzabilità la cui valutazione richieda accertamenti di merito, che come tali devono essere necessariamente sollecitati nel giudizio di appello, salva la possibilità di sindacare i relativi provvedimenti, mediante un successivo ricorso per Cassazione, nei limiti segnati dall’art. 606, comma primo lett. b), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 12175 del 21/01/2005).
Orbene, nel caso in esame, i giudici di piazza Cavour osservavano come il primo motivo deducesse una inutilizzabilità per violazione della disciplina dettata dagli artt. 63 e 64 cod. proc. pen. che non risultava però essere stata in alcun modo eccepita formalmente nella fase del giudizio di appello, così che la stessa, a loro avviso, alla luce del quadro ermeneutico appena menzionato, non poteva per la prima volta essere dedotta in sede di legittimità, involgendo precisi accertamenti di merito circa le modalità dell’escussione dell’imputato.
Da qui se ne traeva l’infondatezza di siffatta doglianza.

3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando le questioni di inutilizzabilità non possono essere riproposte per la prima volta in sede di legittimità.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che non possono essere proposte per la prima volta, nel giudizio di legittimità, questioni di inutilizzabilità la cui valutazione richieda accertamenti di merito, che come tali devono essere necessariamente sollecitati nel giudizio di appello, salva la possibilità di sindacare i relativi provvedimenti, mediante un successivo ricorso per Cassazione, nei limiti segnati dall’art. 606, comma primo lett. b), cod. proc. pen..
Ove, dunque, queste doglianze non siano enunciabili in tale seguente impugnazione, è sconsigliabile, perlomeno alla stregua di tale approdo ermeneutico, dedurle per la prima volta in sede di legittimità.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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