Quando si può dare il cognome materno

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Il cognome unito al nome identifica le persone.

Il cognome che di solito si ha è quello paterno.

Da alcuni anni, nel rispetto di una sentenza della Corte Costituzionale, portare il cognome della madre è diventato molto facile, mentre in passato era possibile a determinate condizioni.

Nonostante questo, resta la prevalenza per il cognome paterno, che anche quando si sceglie per entrambi i cognomi dei genitori, precede quello della madre.

La posizione della legge su cognome

Il Codice civile, all’articolo 6, dice che ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito, nel nome si comprendono il prenome e il cognome.

In diritto il “nome” di una persona è composto da prenome e cognome.

Ad esempio: il nome “Mario Rossi” è costituito dal prenome “Mario” e dal cognome “Rossi”.

L’utilizzo del cognome paterno

Nell’ordinamento italiano non esiste una norma che impone il cognome paterno, si tratta di una consuetudine tramandata da tempo e confermata dalla lettura di alcune disposizioni legislative.

Secondo il regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile (art. 33, D.P.R. n. 396/2000) il figlio legittimato ha il  cognome  del  padre.

Il Codice civile (art. 262 c.c.) sul cognome del figlio nato fuori del matrimonio, dice che assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto.

Se il riconoscimento viene effettuato nello stesso istante da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre.

Da un lato sociale, il cognome è la parte del nome che indica quale sia la famiglia di appartenenza.

Siccome la maternità è sempre sicura, l’attribuzione del cognome paterno rappresenta il riconoscimento formale della paternità.

Secondo la legge, siccome per i figli nati in costanza di matrimonio c’è la presunzione di paternità a favore del marito della madre, il bambino nato da coppia sposata porterà il cognome del padre.

La Corte Costituzionale, con una sentenza di tre anni fa, ha stabilito che, quando i genitori sono d’accordo, al cognome del padre si può fare seguire quello della madre.

L’utilizzo del cognome materno

Come scritto sopra, la legge predilige il cognome del padre a quello della madre.

Il ragionamento su questa preferenza è quello sopra menzionato, con il cognome la paternità viene rivendicata in modo giuridico.

Questo non significa che in Italia non ci sia spazio per il cognome materno.

Prima della sentenza della Corte Costituzionale di tre anni fa, si poteva dare il cognome materno in modo esclusivo ai figli nati fuori del matrimonio, mentre per quelli nati in costanza di matrimonio, c’è la presunzione di paternità del marito della madre.

Il figlio nato al di fuori del matrimonio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto.

Se la madre riconosce il figlio come suo prima del padre, gli potrà attribuire il cognome.

Se il riconoscimento da parte di entrambi i genitori, avviene in contemporanea, prevale il cognome paterno, per quel favore del nostro ordinamento giuridico verso il patronimico che appartiene anche alle regole dell’attribuzione del cognome nella famiglia fondato sul matrimonio.

Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta in tempi successivi al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre.

Ai figli di persone ignote, ai quali il cognome è stato attribuito direttamente dall’ufficiale di stato civile, verrà attribuito il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto, cognome del genitore che riconosce il figlio o cognome paterno in caso di riconoscimento congiunto da parte di entrambi i genitori, ma il figlio, se il cognome che gli viene attribuito dall’ufficiale di stato civile sia diventato segno autonomo della sua identità personale, può mantenere il cognome che gli era stato attribuito in precedenza, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo al cognome.

In relazione a queste norme il figlio può assumere il cognome materno, ma al di fuori del matrimonio e a determinate condizioni.

Se ricorrono alcune circostanze, può essere affiancato lo stesso a quello paterno oppure sostituito con quest’ultimo.

Approfondisci con:” Cognome materno ai figli: via libera della Corte Costituzionale”

La sentenza della Corte Costituzionale sul cognome materno

Una sentenza di tre anni fa della Corte Costituzionale, ha rappresentato una svolta sulla disciplina del cognome materno (Corte Cost., sent. n. 286/2016).

Con la pronuncia è stata dichiarata l’incostituzionalità delle norme sulla disciplina del cognome, dove non consentono ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno.

Oggi i genitori, se sono d’accordo, possono dare al figlio appena nato entrambi i cognomi, facendo seguire quello materno a quello paterno.

Si tratta di una importante svolta, visto che prima della sentenza, era possibile attribuire il cognome materno esclusivamente ai nati al di fuori del matrimonio.

La Consulta ha definitivamente riconosciuto il diritto del figlio ad essere identificato, sin dalla nascita, attraverso l’attribuzione del cognome di entrambi i genitori, subordinata all’accordo tra gli stessi, in assenza del quale continuerà a prevalere il cognome paterno.

Disconoscimento della paternità e cognome

Il cognome materno può essere attribuito in modo esclusivo in presenza di quei nei casi nei quali il figlio sia nato fuori del matrimonio, in caso contrario ci sarebbe la presunzione di paternità, e non si sappia chi sia il padre biologico.

Anche nel caso di disconoscimento della paternità, il figlio potrebbe continuare a conservare il cognome di colui che riteneva fosse il padre naturale.

Secondo la Suprema Corte di Cassazione (Cass., sent. n. 4020/2017) il diritto al nome è diritto di natura personalissima ed esclusivamente il figlio diretto interessato può decidere se mantenere il vecchio cognome.

In che modo funziona il doppio cognome

Non è possibile dare al figlio l’unico cognome della madre, la sentenza del di tre anni fa della Corte Costituzionale consente di attribuire il doppio cognome, sempre con il consenso di entrambi i genitori.

L’accordo dei genitori non deve risultare da atto scritto, basta la dichiarazione del padre di volere affiancare il cognome della madre all’ufficiale dello stato civile;

Il cognome della madre segue quello del padre.

La scelta deve essere fatta al momento della registrazione della nascita del figlio.

Si può dare al figlio il doppio cognome sia che provenga da coppia sposata legittimamente sia da coppia di fatto.

Il doppio cognome vale anche in caso di adozione.

Si può applicare anche ai nati all’estero figli di cittadini entrambi italiani (Circ. n. 1/2017 del Ministero dell’Interno).

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Dott.ssa Concas Alessandra

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