Cambio cognome: una circolare del Ministero dell’interno fa il punto sulle procedure da seguire

Redazione 25/05/12
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Anna Costagliola

É stata pubblicata la circolare n. 14/2012 del Ministero dell’interno in materia di procedimento per il cambiamento del cognome, alla luce delle novità introdotte dal D.P.R. 54/2012, che ha inciso sulla previgente normativa di cui agli artt. 84 e ss. del D.P.R. 396/2000, al fine di unificare i procedimenti di cambiamento di nome e cognome individuando nel Prefetto l’unica autorità decisionale al riguardo.

La nuova normativa provvede ad abrogare gli artt. 84, 85, 86, 87 e 88 del D.P.R. del 2000, che trattavano specificamente della richiesta di cambio di cognome, introducendo tale fattispecie all’interno del novellato testo dell’art. 89, ora applicabile sia a tutte le ipotesi di cambio di cognome, sia al cambio di nome. La domanda di cambiamento di nome e/o cognome può essere presentata «al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione e situato l’ufficio dello stato civile dove si trova l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce». La predetta normativa entrerà in vigore a partire dal 9 luglio 2012.

L’innovazione, coerente con principi in materia di semplificazione amministrativa, mira a snellire l’iter procedimentale relativo alle domande di cambiamento di cognome che, in precedenza, prevedeva un’istruttoria a carico delle Prefetture ed una competenza decisionale in capo al Ministero dell’interno, riducendo di conseguenza i tempi di risposta alla richiesta del cittadino. Al Ministero è rimasto affidato il compito di emanare le linee guida e sbrogliare eventuali nodi interpretativi delle nuove disposizioni, al fine di assicurare all’attività la necessaria coerenza normativa e l’omogeneità dell’applicazione sul territorio.

É in virtù di tale residuale competenza che il Ministero è intervenuto a fornire le indicazioni relative alla corretta applicazione della procedura prevista dalle nuove disposizioni normative e a ribadire i principi fondamentali cui le Prefetture sono tenute a conformarsi in risposta alle domande pervenute, anche alla luce delle circolari ministeriali già emanate in materia dalla Direzione centrale per i servizi demografici.

Nella circolare in oggetto si sottolinea come l’istante non vanti un diritto soggettivo al cambiamento del nome e/o cognome, trattandosi invece sempre di un provvedimento soggetto a discrezionalità amministrativa. L’indicazione delle ragioni a sostegno della domanda assume, pertanto, precipuo rilievo al fine di valutare la meritevolezza della richiesta, l’eventuale conflitto con situazioni giuridiche facenti capo a terzi ovvero ancora per verificare che non vi siano esigenze di pubblico interesse che richiedono di rigettare la domanda. A bilanciare gli opposti interessi, pubblicistico alla tendenziale stabilità del cognome e privatistico in termini di diritto all’identità personale, è fondamentale il giudizio di ponderazione del Prefetto, accompagnato da una motivazione che dia conto del processo argomentativo alla base di ciascuna decisione, valutati anche gli interessi di eventuali controinteressati. Dunque, l’eventuale provvedimento di diniego dovrà riportare la compiuta motivazione delle ragioni del diniego, giacché la sfera di discrezionalità riservata alla Pubblica Amministrazione deve intendersi circoscritta alla individuazione di puntuali ragioni di pubblico interesse che giustifichino il sacrificio dell’interesse privato del soggetto al cambiamento del proprio cognome, ritenuto anch’esso meritevole di tutela dall’ordinamento.

Segue nella circolare l’esposizione di una vasta casistica delle istanze ordinariamente presentate, accompagnata dall’indicazione delle procedure da seguire per ciascuna di esse e dai criteri che devono guidare il giudizio di meritevolezza delle singole istanze.

Le istanze più frequenti sono ricondotte a tre tipologie:

a) richiesta di aggiunta del cognome materno a quello paterno. Come noto, nel nostro ordinamento, la regola non scritta, ma desumibile da vari elementi ricavabili dall’insieme delle norme, è quella di attribuire al figlio il cognome paterno. A fronte delle considerazioni favorevoli espresse in tema anche dalla Corte costituzionale (sent. 61/2006), la ponderazione degli interessi in gioco è  legata, a norma invariata, a circostanze e motivazioni tali da rendere anche il cognome materno meritevole di tutela. Si sottolinea nella circolare come il giudizio di meritevolezza delle istanze debba muoversi con diversa cautela quando, invece, sia richiesta la sostituzione del cognome materno a quello paterno, esigendo, quest’ultima ipotesi, motivazioni sottese all’istanza particolarmente pregnanti;

b) istanza di sostituzione del cognome paterno con altro cognome (in genere cognome del nuovo coniuge o compagno della madre). In tali casi, soprattutto se l’istanza sia riferita a un minore, deve essere valutato nel concreto l’interesse del minore, oltre che l’interesse del padre, avendo riguardo al principio per cui, nei casi indicati, si impone, di norma, l’esigenza e l’opportunità di acquisire il consenso di entrambi i genitori;

c) istanza del neocittadino italiano che, in sede di concessione della cittadinanza, si vede assegnare il cognome paterno, diverso da quello con il quale era identificato all’estero e chiede di modificarlo per ricondurre ad unità le documentazioni. In relazione a tali ipotesi si richiamano gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale e della stessa Corte di giustizia Ue che affermano il principio generale dell’intangibilità del cognome originario, in quanto identificativo della persona, statuendosi che gli ordinamenti interni dei Paesi membri devono consentire agli interessati di poter mantenere il cognome di origine secondo le disposizioni interne, in presenza o meno della doppia cittadinanza, a sostegno del valore dell’identità acquisita.

Il Governo italiano, quindi, intervenendo sul regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, riscrive le norme che disciplinavano la materia, semplificando la procedura e prevedendo altre ipotesi per  il cambio di cognome.

Secondo la nuova normativa, l’aggiunta del cognome materno a quello paterno sarà sempre possibile. Le donne divorziate o vedove potranno aggiungere il cognome del nuovo marito ai propri figli. Infine, ai nuovi italiani che ricevono la cittadinanza sarà concesso di mantenere il cognome con il quale erano identificati all’estero.

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