Quando rileva l’“ultima riscossione” prevista dall’art. 644-ter c.p.

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Il fatto

La Corte di appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Velletri che condannava l’imputato per il reato di usura.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

L’imputato, a mezzo del proprio difensore, impugnava questa decisione con un unico motivo deducendo vizio di violazione di legge in ordine agli artt. 157, 158, 644 e 644 ter c.p. e vizio di motivazione.

A tal proposito il ricorrente si doleva dell’erroneo rigetto della richiesta fatta alla Corte di appello di dichiarare di non doversi procedere nei confronti dell’imputato per sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione precisandosi al contempo che, dalla lettura degli atti e della sentenza di primo grado, emergeva come l’imputato non avesse mai riscosso effettivamente gli interessi usurari non essendo a tal fine sufficiente la mera ricezione di assegni mai portato all’incasso, per come avvenuto nel caso in esame.

A fronte di ciò, veniva così richiamato il principio di diritto in forza del quale il momento consumativo del reato coincide con la percezione effettiva degli interessi con le conseguenti ricadute in punto di decorrenza del tempo utile al perfezionamento della prescrizione tenuto conto altresì del fatto che “orbene, nel caso in esame, come detto, il titolo sequestrato al F. era stato rilasciato esclusivamente a garanzia e, dunque, per la corretta consumazione del reato, la Corte avrebbe dovuto considerare l’unica effettiva dazione di interessi che, secondo il denunciante, sarebbe avvenuta nell’ottobre 2005” con la conseguenza che la sentenza “avrebbe dovuto ritenere consumato il reato nel mese di ottobre 2005, con l’unica effettiva dazione di denaro e di conseguenza applicare la prescrizione del reato prevista prima dell’entrata in vigore della L. n. 251 del 2005”.

Ciò posto, si concludeva assumendosi come la sentenza impugnata posticipasse “in maniera illogica e contraddittoria e in violazione di legge la consumazione del reato alla dazione di quest’ultimo assegno in garanzia e ritenendo di dover applicare, quindi, la nuova normativa contenuta nella ex Cirielli entrata in vigore nel dicembre 2005″.

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Le valutazioni giuridiche formulate dalla Corte di Cassazione

Il ricorso veniva considerato inammissibile perché palesemente infondato.

Si osservava a tal proposito che, con riguardo al tema della identificazione della “riscossione” che a norma dell’art. 644 ter c.p. costituisce il momento ultimo dal quale decorre la prescrizione, la Sezione seconda aveva già affermato che “in tema di usura, la riscossione che ai sensi dell’art. 644 ter c.p. costituisce il momento ultimo dal quale decorre la prescrizione del reato deve essere intesa riferita al momento del pagamento da parte del debitore di tutto o parte del capitale o degli interessi usurari, ovvero della rinnovazione dei titoli o della realizzazione del credito in sede esecutiva o il ricorso a procedure esecutive che determinano un vincolo, anche parziale, sul patrimonio del debitore. (In motivazione la Corte aveva precisato che esula, invece, dal concetto di riscossione la semplice proposizione di richieste informali di pagamento all’indirizzo del debitore)” (Sez. 2, Sentenza n. 11839 del 06/03/2018) evidenziandosi al contempo che con questa decisione fosse stato tra l’altro risaltato come sempre la Corte di cassazione avesse già chiarito (Cass. Sez. II, 11 aprile 2012 n. 13418) che deve ritenersi che si abbia “riscossione” ai sensi dell’art. 644 ter c.p. quante volte la percezione di somme o altre utilità, da parte dell’autore del reato, in dipendenza del rapporto usurario, sia comunque la conseguenza di opportunità volontariamente offertegli dalla vittima, anche quando, in concreto, nel momento finale della realizzazione dell’interesse dell’usuraio, manchi la collaborazione dell’usurato e ciò tanto avviene quando il credito usurario sia realizzato in tutto o in parte in sede esecutiva mediante strumenti legali assicurati dal debitore essendo, in particolare, originariamente immanente nella costituzione di un rapporto cartolare di assegni rinnovati la prospettiva di un adempimento coattivo agevolato dalla natura del titolo in luogo dell’adempimento volontario del debitore fermo restando che la tesi della rilevanza ai fini della individuazione del momento consumativo ultimo del reato e della decorrenza del termine di prescrizione dell’ultimo dei pagamenti degli interessi usurari o del capitale era stata altresì validata dalla Cassazione in altre e differenti pronunce anche recenti (Sez. II, ordinanza n. 4270 del 2018; 23 giugno 2016 n. 29882) con la precisazione che costituiscono ipotesi di riscossione anche le attività di rinnovazione dei titoli portanti il  credito usurario (Sez. II, 17, maggio 2017 n. 29492), l’esecuzione forzata (Sez. 2, 31 gennaio 2017 n. 18714), la monetizzazione delle cambiali rilasciate dalla vittima (Sez. 2, 4 giugno 2014 n. 37694; 26 novembre 2013 n. 13551/2014).

Tal che se ne faceva conseguire che per riscossione ai sensi dell’art. 644 ter c.p. va inteso o il momento del pagamento da parte del debitore di parte o tutto del capitale o degli interessi usurari o la rinnovazione dei titoli ovvero la realizzazione del credito in sede esecutiva ma non anche la semplice proposizione di richieste informali o meno all’indirizzo del debitore.

La Corte di appello, quindi, facendo decorrere il termine di prescrizione dalla dazione dell’ultimo titolo, ad avviso del Supremo Consesso, aveva fatto corretta applicazione di questo principio di diritto e dunque, il ricorso proposto, come visto poco prima, veniva reputato manifestamente infondato.

La manifesta infondatezza del motivo importava quindi la sua inammissibilità.

Conclusioni

La decisione in oggetto è assai interessante nella parte in cui chiarisce quando rileva l’“ultima riscossione” prevista dall’art. 644-ter c.p..

Come è noto, difatti, l’art. 644-ter c.p. dispone che la “prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell’ultima riscossione sia degli interessi che del capitale”.

Ebbene, in questa pronuncia, gli Ermellini affermano, avvalendosi di un precedente e conforme orientamento nomofilattico, che per riscossione ai sensi dell’art. 644 ter c.p. va inteso o il momento del pagamento da parte del debitore di parte o tutto del capitale o degli interessi usurari o la rinnovazione dei titoli ovvero la realizzazione del credito in sede esecutiva ma non anche la semplice proposizione di richieste informali o meno all’indirizzo del debitore posto che ricorre la “riscossione” ai sensi dell’art. 644 ter c.p. tutte le volte in cui la percezione di somme o altre utilità, da parte dell’autore del reato, in dipendenza del rapporto usurario, è comunque la conseguenza di opportunità volontariamente offertegli dalla vittima anche quando, in concreto, nel momento finale della realizzazione dell’interesse dell’usuraio, manchi la collaborazione dell’usurato.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta sentenza, proprio perché fa chiarezza su tale tematica giuridica, dunque, non può che essere positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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