Quando ricorre un legittimo impedimento del difensore per contestuale impegno professionale

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(Ricorso dichiarato inammissibile)

(Normativa di riferimento: C.p.p., art. 102)

Il fatto

La Corte d’Appello di Milano confermava con riguardo alla posizione del C. la decisione del Tribunale di Lecco che aveva riconosciuto l’imputato colpevole del delitto di truffa pluriaggravata in danno di B. G., condannandolo, ritenuta la recidiva qualificata ex art. 99 comma 4, cod. pen., alla pena di anni uno di reclusione ed euro mille di multa.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, Avv. S. S., deducendo i seguenti motivi: a) la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione all’eccepita violazione dell’art. 420 ter cod. proc. pen. avendo la Corte territoriale disatteso il gravame sul punto ritenendo corretta la reiezione da parte del Tribunale delle istanze di differimento delle udienze del 19 luglio e 29 novembre 2016, formulate dal difensore per contestuale impegno professionale; in particolare, secondo i giudici d’appello, la generica dichiarazione del difensore di essere impossibilitato a designare un sostituto, anche in relazione all’interesse degli assistiti ad avvalersi della sua esclusiva opera professionale, avrebbe precluso la valutazione delle ragioni concrete per le quali il difensore non poteva farsi sostituire ovvero, in relazione alla seconda istanza, di valutare la sussistenza del legittimo impedimento riguardo al procedimento di cui si tratta in presenza di plurimi concomitanti impegni mentre, secondo la difesa, i giudici di merito – pur avendo ritenuto documentati gli impedimenti per concomitanti impegni professionali – avevano ritenuto carente la giustificazione in ordine alla possibile designazione di sostituti con argomenti pretestuosi dal momento che la natura dei procedimenti dedotti in comparazione rendeva evidente la necessità di organizzare la partecipazione dei sostituti secondo una valutazione di importanza, e tanto avrebbe dovuto indurre i giudici di merito a ritenere prioritari gli impegni presso altra sede tenuto conto altresì del fatto di come non si fosse tenuto conto dell’interesse degli imputati di avvalersi della sua esclusiva opera professionale; b) la violazione degli artt. 500,commi 1 e 2, cod. proc. pen. e 192 cod. proc. pen. per avere la sentenza impugnata confermato la responsabilità del ricorrente per l’addebito ascrittogli nonostante le complessive emergenze probatorie non siano rispondenti al requisito dell’oltre ogni ragionevole dubbio posto che, ad avviso della difesa, la prova a carico dell’imputato si era esaurita dall’individuazione fotografica effettuata dalla p.o. nella fase delle indagini e reiterata in dibattimento solo a seguito delle contestazioni del P.m. mentre doveva ritenersi irrilevante l’esame del teste di p.g. A. che aveva individuato gli autori dell’illecito solo dopo che la B. aveva proceduto a riconoscimento fotografico stante il fatto che, secondo il ricorrente, la circostanza che la p.o. avesse reiterato il riconoscimento in dibattimento solo attraverso il meccanismo delle contestazioni avrebbe dovuto essere valutata alla stregua del principio sancito dall’art. 500, comma 2, cod. proc. pen. il quale prescrive che le dichiarazioni lette a fini di contestazione possono essere apprezzate ai soli fini della credibilità del teste, ma su detto profilo, nonostante l’avvenuta devoluzione, i giudici d’appello non avevano fornito giustificazioni di sorta; c) la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva ex art. 99 comma 4 cod. proc. pen. avendo la Corte territoriale disatteso la censura al riguardo proposta con motivazione che si discostava dai principi che regolano la materia.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il primo motivo del ricorso veniva stimato manifestamente infondato avendo i giudici di merito fatto corretta applicazione dei principi ermeneutici in materia di rinvio del processo per legittimo impedimento dovuto a concomitanti impegni professionali del difensore rilevando, in relazione all’istanza del 19/7/2016, l’assoluta genericità dell’allegazione circa l’impossibilità di designare sostituti e, con riguardo all’udienza del 29/11/2016, la mancata indicazione delle ragioni che imponevano al legale di privilegiare la trattazione dei diversi procedimenti in luogo di quello dinanzi al Tribunale di Lecco.

Si evidenziava a tal proposito come la generica formula impiegata tralatiziamente dal difensore del ricorrente fosse del tutto inidonea a dar conto in termini specifici dell’impossibilità di ricorrere all’istituto della sostituzione processuale per fronteggiare la pluralità di impegni professionali tenuto conto di come la Cassazione avesse, da un lato, puntualizzato le condizioni, che integrano un legittimo impedimento del difensore per contestuale impegno professionale, espressamente prevedendo – tra le altre – la necessità che lo stesso “rappresenti l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio” (Sez. U, Sentenza n. 4909 del 18/12/2014, omissis, Rv. 262912), dall’altro, reiteratamente precisato che non osta alla nomina di un sostituto la mancata autorizzazione del soggetto patrocinato perché le scelte professionali del difensore, tra cui rientra anche la nomina di un sostituto di udienza, sono espressione della sua discrezionalità tecnica e non possono, quindi, essere sindacate dal soggetto difeso (Sez. 3, n. 31377 del 08/03/2018, omissis, Rv. 273808; Sez. 5, n. 48912 del 28/09/2016, omissis, Rv. 268166; in motivazione Sez. 6, n. 20130 del 04/03/2015, omissis, Rv. 263395).

Oltre a ciò, si evidenziava come allo stesso modo, avuto riguardo alla molteplicità di concomitanti impegni dedotti per l’udienza del 29/11/2016, non apparisse censurabile la sentenza impugnata che aveva riconosciuto corretta e ragionevole l’obiezione del primo giudice circa l’impossibilità di ravvisare i criteri alla base dell’opzione effettuata dal difensore atteso che il Tribunale aveva osservato che gli impegni professionali in relazione ai quali veniva dedotto l’impedimento erano plurimi e non potendo all’evidenza il difensore assicurare la propria opera in relazione a tutti, aveva l’onere di indicare quale fosse quello da porre in concreto in comparazione con il processo di cui si chiedeva il rinvio, osservando – altresì – che, in considerazione delle reiterate analoghe istanze presentate e della conoscenza fin dal 19 luglio precedente della fissazione dell’udienza, il legale avrebbe avuto agio di organizzare la propria attività al fine di evitare “una stasi processuale ulteriore“.

Tal che se ne faceva discendere come le valutazioni dei giudici territoriali non fossero suscettibili di censura in sede di legittimità ordinaria costituendo specifico onere del giudice procedente l’apprezzamento comparativo delle ragioni, le quali devono essere oggetto di puntuale deduzione, che rendono essenziale l’espletamento della funzione nel processo concomitante da parte del professionista il quale non può limitarsi a documentare la contemporanea esistenza del diverso impegno senza adeguatamente giustificare l’opzione effettuata (Sez. 6, n. 20130 del 04/03/2015, omissis, Rv. 263395; Sez. 5, n. 7418 del 06/11/2013, dep. 2014, omissis, Rv. 259520; Sez. 1, n. 13351 del 11/02/2004, omissis, Rv. 228160).

Si stimava altresì inammissibile per manifesta infondatezza il secondo motivo che revocava in dubbio la concludenza degli elementi addotti a sostegno del giudizio di responsabilità del ricorrente atteso che, contrariamente all’assunto difensivo, a carico del prevenuto non militava esclusivamente l’individuazione fotografica della p.o., reiterata e confermata a seguito di contestazioni in sede dibattimentale ma anche la deposizione dell’ufficiale di P.g. A. il quale aveva riferito del contenuto dei filmati acquisiti in atti, che documentavano lo svolgimento dell’azione delittuosa e, in particolare, l’abboccamento da parte del C. e del C. nei confronti della B..

All’opposto, quanto alle difficoltà di ricordo denotate dalla p.o. in dibattimento, l’assunzione della testimonianza a sette anni dai fatti, ad avviso della Corte, rendeva del tutto plausibile il deficit mnemonico, attesa l’età della dichiarante, e legittimava le sollecitazioni attraverso il meccanismo della contestazione e di conseguenza, le censure difensive prospettate a tal riguardo risultavano essere destituite di pregio attesa la congrua motivazione resa sul punto dai giudici di merito e gli elementi, dotati di autonoma valenza probatoria che confermavano, sempre secondo la Cassazione, la piena attendibilità della ricostruzione offerta dalla B..

Oltre tutto, si faceva presente come, nella giurisprudenza di legittimità, fosse consolidato il principio che riconduce l’individuazione fotografica di un soggetto effettuata dinanzi alla polizia giudiziaria alla categoria delle prove atipiche segnalando che l’affidabilità dell’atto non deriva dal riconoscimento in sé, ma dalla credibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia, si dica certo della sua identificazione (ex multis, Cass., Sez. 6, n. 49758 del 27/11/2012, omissis, Rv 253910; n. 12501 del 27/01/2015, omissis, Rv. 262908; Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, omissis, Rv. 271041), criterio questo che autorizza il giudizio d’attendibilità del riconoscimento anche nell’ipotesi in cui il dichiarante, che non abbia chiara ed attuale memoria del soggetto da riconoscere a causa del tempo trascorso, sollecitato al riguardo, richiami il convincimento espresso nella fase investigativa (in tal senso Sez. 5, n. 43655 del 25/05/2015, omissis, Rv. 264969) rilevandosi al contempo come, sempre in sede di legittimità ordinaria, in tema di ricognizione personale fosse stato chiarito che il giudice può ritenere maggiormente attendibile l’esito positivo dell’individuazione effettuata dalla persona offesa nel corso delle indagini preliminari rispetto a quello incerto della ricognizione effettuata in dibattimento valorizzando proprio il decorso del tempo (Sez. 4, n. 15215 del 22/01/2008, omissis, Rv. 240054) purché sulla base di congrua motivazione che, se logica in relazione alle argomentazioni utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. 5, n. 44373 del 29/04/2015, omissis, Rv. 265813; Sez. 2, n. 55420 del 23/11/2018, omissis , Rv. 274470).

Da ultimo, ad analoghi esiti di manifesta infondatezza la Corte riteneva di dover pervenire con riguardo alla conclusiva doglianza in punto di recidiva avendo la Corte territoriale puntualmente esposto le ragioni per le quali il fatto a giudizio era stato ritenuto dimostrativo di un’ingravescente pericolosità dell’imputato idonea, come tale, a giustificare l’aggravamento sanzionatorio.

Tal che, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, gli ermellini pervenivano a dichiarare il ricorso proposto inammissibile con contestuale condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

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Conclusioni

La sentenza in commento è sicuramente assai interessante per quanto attiene la tematica connessa al come e in che termini rilevi il legittimo impedimento del difensore nel caso in cui abbia plurimi impegni professionali.

Difatti, in tale decisione si evidenzia chiaramente come, nel caso appunto in cui il legale abbia molteplici impegni professionali, costui, per un verso, è tenuto a rappresentare l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare, sia in quello di cui chiede il rinvio a nulla rilevando la mancata autorizzazione del soggetto patrocinato perché le scelte professionali del difensore, tra cui rientra anche la nomina di un sostituto di udienza, sono espressione della sua discrezionalità tecnica e non possono, quindi, essere sindacate dal soggetto difeso, per altro verso, ha l’onere di indicare quale di questi impegni sia quello da porre in concreto in comparazione con il processo di cui si chiedeva il rinvio non essendo sufficiente documentare la contemporanea esistenza del diverso impegno senza adeguatamente giustificare l’opzione effettuata.

Spetta dunque al difensore motivare adeguatamente (in questi termini) ove chieda un rinvio per legittimo impedimento in siffatta ipotesi essendovi il rischio che, ove non si argomenti nel senso precisato in precedenza, il processo prosegua il suo corso anche in sua assenza.

Sentenza collegata

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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