Quando può essere integrata l’impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l’esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall’art. 161 c.p.p., comma 4

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(Annullamento con rinvio)

(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 161, c. 4)

Il fatto

La Corte di appello di Bologna rigettava l’incidente di esecuzione avverso un ordine di carcerazione emesso per l’esecuzione della sentenza emessa dalla predetta Corte di appello la quale, in parziale riforma della sentenza emessa dal giudice di prime cure, aveva condannato l’imputato alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione per il reato di cui agli artt. 81 e 609-bis c.p..

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I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso questo provvedimento veniva proposto ricorso per cassazione adducendo i seguenti motivi: a) violazione di norma processuale in relazione all’art. 161 c.p.p. e ss. e conseguente violazione del diritto di difesa atteso che la notifica dell’estratto contumaciale della sentenza posta in esecuzione era stata eseguita presso il difensore, in base al disposto dell’art. 161 c.p.p., comma 4, in violazione delle norme riguardanti l’elezione di domicilio ed era, pertanto, affetta da nullità ex art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 179 c.p.p., comma 1; si argomentava, in particolare, che anche la notifica del decreto di citazione in appello era stata effettuata al difensore ex art. 161 c.p.p., comma 4, per impossibilità di effettuazione nel domicilio dichiarato ma che essa era nulla perché non recava la specifica motivazione per cui non era stato possibile effettuarla presso il domicilio eletto risultando solo apposta dall’ufficiale notificatore una crocetta sulla frase preimpostata “irreperibilità del destinatario”; risultava, comunque, impossibile stabilire se l’originaria impossibilità di eseguire la notifica presso il domicilio eletto sussisteva o meno e potesse, quindi, procedersi nelle forme di cui all’art. 161 c.p.p., comma 4, anche per la notifica dell’estratto contumaciale della sentenza; inoltre, l’impossibilità di effettuare una notifica nel domicilio eletto non comportava che anche le notifiche successive fossero impossibili ed andassero eseguite mediante consegna al difensore rilevandosi in conclusione che il mancato avviso dell’estratto contumaciale all’imputato aveva determinato la decorrenza del termine per proporre impugnazione da parte dello stesso e la proposizione di ricorso per cassazione da parte del solo difensore il quale a sua volta era stato dichiarato inammissibile; b) vizio di motivazione argomentandosi come gli elementi fattuali della vicenda in esame non fossero stati valutati con assoluto rigore dalla Corte di appello che aveva espresso una motivazione scarna e del tutto apparente non fornendo invece adeguata risposta alle doglianze difensive.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Corte di Cassazione

Il ricorso veniva ritenuto fondato alla stregua delle seguenti considerazioni.

Si osservava prima di tutto come le Sezioni Unite avessero chiarito che l’impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l’esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall’art. 161 c.p.p., comma 4, è integrata anche dalla temporanea assenza dell’imputato al momento dell’accesso dell’ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo non occorrendo alcuna indagine che attesti l’irreperibilità dell’imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall’art. 157 c.p.p. (Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017).

In particolare, in questo arresto giurisprudenziale, veniva precisato che il presupposto, che integra una “impossibilità” della notifica, a norma dell’art. 161 c.p.p., comma 4, in linea con quanto precisato da Sez. U, n. 28451 del 28/04/2011, è integrato dall’attestazione dell’ufficiale giudiziario di non aver reperito l’imputato nel domicilio dichiarato – o il domiciliatario nel domicilio eletto – non occorrendo alcuna indagine che attesti la irreperibilità dell’imputato, doverosa solo qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall’art. 157, c.p.p. come si desume dall’incipit dell’art. 159 c.p.p. sicché anche la temporanea assenza dell’imputato o la non agevole individuazione dello specifico luogo indicato, come domicilio, abilita l’ufficio preposto alla spedizione dell’atto da notificare a ricorrere alle forme alternative previste dall’art. 161 c.p.p., comma 4, (cfr le conformi Sez. 6, n. 24864 del 19/04/2017; Sez. 3, n. 12909 del 20/01/2016; Sez.6, n. 52174 del 06/10/2017, nonché da ultimo, Sez. 6, n. 24864 del 19/04/2017, che ha ribadito che l’impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l’esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall’art. 161 c.p.p., comma 4, può essere integrata anche dalla temporanea assenza dell’imputato al momento dell’accesso dell’ufficiale notificatore senza che sia necessario procedere ad una verifica di vera e propria irreperibilità, così da qualificare come definitiva l’impossibilità di ricezione degli atti nel luogo dichiarato o eletto dall’imputato).

Tal che se ne faceva conseguire – una volta rilevato che nel caso di specie la notificazione del decreto di citazione in appello risultava essere stata validamente eseguita presso il difensore ex art. 161 c.p.p., comma 4, attesa la temporanea assenza dell’imputato, tale dovendosi intendersi la generica indicazione dell’ufficiale notificatore di non aver reperito l’imputato nel domicilio dichiarato – o il domiciliatario nel domicilio senza ulteriori specificazioni e giustificazioni che attestino la definitiva impossibilità di ricezione degli atti, come, in difetto di una attestazione di definitiva impossibilità di notifica presso il domicilio eletto o dichiarato dall’imputato – come non risultasse corretto il richiamo effettuato al consolidato principio di diritto secondo il quale le notificazioni successive a quella effettuata mediante consegna dell’atto a mani del difensore, per l’impossibilità di eseguirla nel domicilio dichiarato od eletto dall’imputato, non devono necessariamente essere precedute dalla reiterazione del tentativo di notificazione nel suddetto domicilio ma possono essere eseguite direttamente nelle forme di cui all’art. 161 c.p.p., comma 4, (Sez.1, n. del 12/02/2009; Sez. 2, n. 22324 del 27/04/2010).

L’ordinanza impugnata, quindi, veniva annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Bologna che dovrà attenersi al seguente principio di diritto: l’impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l’esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall’art. 161 c.p.p., comma 4, può essere integrata anche dalla temporanea assenza dell’imputato al momento dell’accesso dell’ufficiale notificatore che attesti di non aver reperito l’imputato nel domicilio dichiarato o il domiciliatario nel domicilio eletto senza che sia necessario procedere ad una verifica di vera e propria irreperibilità così da qualificare come definitiva l’impossibilità di ricezione degli atti nel luogo dichiarato o eletto dall’imputato; in tale caso, però, essendo la causa di irreperibilità non definitiva le notificazioni successive a quella effettuata mediante consegna dell’atto a mani del difensore devono necessariamente essere precedute dalla reiterazione del tentativo di notificazione nel domicilio dichiarato o eletto e non possono, quindi, essere eseguite direttamente nelle forme di cui all’art. 161 c.p.p., comma 4.

Conclusioni

La sentenza in oggetto si appalesa assai interessante nella parte in cui chiarisce quando può essere integrata l’impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l’esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall’art. 161 c.p.p., comma 4.

Difatti, in siffatta pronuncia, è affermato che tale “integrazione” ricorre allorchè l’ufficiale notificatore attesti di non aver reperito l’imputato nel domicilio dichiarato o il domiciliatario nel domicilio eletto purchè le notificazioni successive a quella effettuata mediante consegna dell’atto a mani del difensore siano precedute dalla reiterazione del tentativo di notificazione nel domicilio dichiarato o eletto.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta pronuncia, proprio perché fa chiarezza su tale questione processuale, dunque, non può che essere positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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