Quando le clausole vessatorie non vanno firmate

Redazione 13/03/17
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Se le clausole vessatorie sono oggetto di trattativa tra le parti non vanno sottoscritte una seconda volta. Lo ha stabilito con sentenza recente il Tribunale di Treviso.

 

Cosa sono le clausole vessatorie?

Si tratta di disposizioni che possono essere inserite all’interno di un contratto e sono così definite in quanto comportano uno squilibrio a carico di una delle parti , con conseguente vantaggio nei confronti dell’altra.

Il Codice Civile disciplina tale tipo di clausole agli artt. 1341 e segg. prevedendo, come regola, una doppia sottoscrizione di esse all’interno del contratto da parte del contraente che le “subisce”.

Esempi di clausole vessatorie sono: la clausola di limitazione di responsabilità per risarcimento dei danni cagionati alla controparte; il rinnovo automatico del contratto; la clausola che prevede deroghe al giudice competente o che deferisce le vertenze ad arbitri ecc.

Nella prassi troviamo tali tipologie di clausole in alcuni tipi di contratto, quelli predisposti a mezzo di moduli o formulari: pensiamo al contratto di energia elettrica o gas che ci viene inviato in forma cartacea dal gestore o anche contratti redatti da compagnie di assicurazione o dalle banche.

In questi casi il consumatore trova il contratto già redatto, in formato “standard” senza alcuna possibilità di trattativa ma, al contrario, vale la regola del “prendere o lasciare” quanto già predisposto.

Ebbene, nei contratti redatti con moduli o formulari occorre che il consumatore apponga una doppia sottoscrizione: una in calce al contratto e l’altra per accettazione delle clausole vessatorie inserite.

In questo modo il legislatore vuole “indurre a riflettere” colui che firma, in merito al contenuto delle predette clausole di fatto svantaggiose per il consumatore che è parte debole del rapporto contrattuale.

 

Come vanno firmate le clausole vessatorie?

La legge richiede, oltre alla firma posta in calce al contratto, una seconda sottoscrizione che può essere unica per tutte le clausole vessatorie presenti nel contratto richiamando, però, le clausole una per una.

Generalmente viene utilizzata la seguente formula: “la parte dichiara di aver preso visione consapevole delle seguenti clausole vessatorie: art  4…art 5…art 6…”.

Non è consentito, invece, fare un generico riferimento alle eventuali clausole vessatorie presenti nel contratto poiché, in tal caso, il consumatore non sarebbe sufficientemente tutelato non leggendo distintamente il contenuto delle clausole stesse.

 

Il principio enunciato dal Tribunale di Treviso

Il Tribunale di Treviso ( sent. n. 2672/2016), avallando un orientamento già adottato in passato dalla giurisprudenza di merito, ha stabilito che qualora tra le parti vi sia ampia trattativa previa conclusione del contratto, le eventuali clausole vessatorie in esso contenute non devono essere appositamente sottoscritte poiché il consumatore – proprio grazie alle trattative intercorse – è in grado di rendersi conto di ciò che firma.

Chiaramente è necessario che nel contratto si faccia espresso riferimento al fatto che esso è stato concluso dopo ampia trattativa.

 

Avv. Isabella Vulcano

Redazione

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