Quando l’algoritmo informatico è applicato nel procedimento amministrativo

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Il Tar Napoli (sez. VII, 14 novembre 2022, n. 7003), accogliendo le censure formulate da un ricorrente, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, ha chiarito che il ricorso all’algoritmo all’interno del procedimento amministrativo non può mai comportare un abbassamento del livello delle tutele procedimentali e in particolare dell’obbligo di motivazione del provvedimento (ex art. 3 l. n. 241/1990) il quale, al contrario, in questi casi appare rafforzato.

     Indice

  1. I provvedimenti emanati con l’impiego di un algoritmo
  2. La ammissibilità e i limiti del ricorso alla cd. decisione algoritmica
  3. L’assenza di elementi soggettivi e l’invariabilità degli esiti
  4. La conoscibilità dell’algoritmo
  5. Le valutazioni del giudice
  6. L’annullamento dei provvedimenti per carenza di motivazione

1. I provvedimenti emanati con l’impiego di un algoritmo

Al Tar pendeva un giudizio avente per oggetto la domanda di annullamento di due provvedimenti adottati da un ente mediante l’utilizzo di algoritmi, nel senso che alla formula matematica era stato demandato il computo di ricalcolo della misura spettante al ricorrente, pervenendosi agli atti di secondo grado attraverso l’applicazione di un diverso algoritmo rispetto a quello impostato per la concessione di una misura economica, con una formula che era rimasta ignota.

2. La ammissibilità e i limiti del ricorso alla cd. decisione algoritmica

Rappresenta una tematica che da alcuni anni viene affrontata dalla giurisprudenza amministrativa, in ragione del sempre più frequente ricorso allo strumento algoritmico all’interno dei procedimenti amministrativi, specie se caratterizzati da procedure seriali o standardizzate dove occorre gestire un numero notevole di istanze, per la cui elaborazione l’impiego dello strumento algoritmico consente una maggiore velocità, efficienza e, in astratto, maggiore imparzialità.

3. L’assenza di elementi soggettivi e l’invariabilità degli esiti

Applicato alla scelta amministrativa, invero, l’algoritmo porta sempre a un risultato imparziale, senza che alcun elemento soggettivo possa intervenire a alterare o mutare il risultato. Un pregio è dunque costituito dall’invariabilità dell’esito: i “termini” dell’algoritmo, combinati nel modo assunto dallo stesso, portano sempre al medesimo risultato.

4. La conoscibilità dell’algoritmo

Per il Tar la conoscibilità dell’algoritmo deve essere garantita in ogni aspetto: dai suoi autori al procedimento usato per la sua elaborazione, al meccanismo di decisione, comprensivo delle priorità assegnate nella procedura valutativa e decisionale e dei dati selezionati come rilevanti. Dall’ermeneutica adottata da alcune pronunce del Consiglio di Stato, emerge come il rispetto del principio di trasparenza imponga un indefettibile obbligo motivazione a carico della P.A., che si declina nella conoscibilità e comprensibilità del meccanismo algoritmico impiegato. E ciò al fine di consentire il pieno esercizio del diritto di difesa da parte del soggetto inciso dal provvedimento (artt. 24 e 113 Cost.) nonché il pieno sindacato di legittimità da parte del giudice amministrativo. Ulteriore principio affermato in sede europea è quello di non esclusività della decisione algoritmica (art. 22 GDPR), che attribuisce al destinatario degli effetti giuridici di una decisione automatizzata il diritto a che tale decisione non sia basata unicamente sul processo automatizzato, affidando al funzionario responsabile il compito di controllare, e quindi validare o, al contrario, smentire la decisione automatica.

5. Le valutazioni del giudice

Per il Tar si deve contemplare la possibilità che sia il giudice a “dover svolgere, per la prima volta sul piano ‘umano’, valutazioni e accertamenti fatti direttamente in via automatica”, con la conseguenza che la decisione robotizzata “impone al giudice di valutare la correttezza del processo automatizzato in tutte le sue componenti”. (Cons. Stato, Sez. VI, n. 2270/2019). Sono state quindi accolte le censure del ricorrente, che aveva denunciato il vizio di violazione delle garanzie partecipative e il difetto di motivazione delle note impugnate. Queste ultime, infatti, hanno giustificato il ricalcolo degli importi dovuti al ricorrente con un generico e indeterminato riferimento alla “normativa vigente”, alle “indicazioni della Commissione Europea” e all’utilizzo di “una differente modalità di calcolo degli importi delle riduzioni e delle sanzioni”, che avrebbero condotto alla “applicazione del nuovo algoritmo”.

6. L’annullamento dei provvedimenti per carenza di motivazione

Il Tar ha quindi annullato i provvedimenti impugnati per carenza dell’elemento motivazionale, risultando duplice la carenza motivazionale:

  • non specificavano quali erano le norme interne ovvero le indicazioni della Commissione Europea che avrebbero imposto una differente modalità di calcolo;
  • non contenevano alcun tipo riferimento all’algoritmo utilizzato, che veniva semplicemente menzionato come il “nuovo algoritmo”, in tal modo venendo meno tanto all’obbligo di indicare quale fosse stato il meccanismo informatico di decisione impiegato (cd. conoscibilità), quanto all’obbligo di spiegare il suo funzionamento in termini comprensibili per l’utente non dotato di competenze tecniche (cd. comprensibilità).

Sentenza collegata

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Avv. Biarella Laura

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