Quando il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione può essere valutato ammissibile

(Annullamento parziale)

(Riferimento normativo: C.p.p. art. 606, c. 1, lett. e))

Il fatto

La Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza di assoluzione del Tribunale di Firenze del 23/10/2013, affermava la responsabilità penale di V. G., J. J. M. e V. M., in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, condannando V. alla pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione, J. alla pena di 4 anni di reclusione, e V. alla pena di 5 anni e 9 mesi di reclusione.

L’imputazione riguardava, in particolare, gli amministratori (D. I. e J.) della M. s.r.I., dichiarata fallita con sentenza del 12/10/1994, che, in concorso con C., V., P. e V., avevano distratto merci per un valore di £ 907.422.725, ovvero il ricavato della vendita ed avevano sottratto i libri e le scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.

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I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso tale sentenza ricorreva per cassazione il difensore di V. G., Avv. I. L., deducendo i seguenti motivi di ricorso: a) violazione di legge processuale avendo la sentenza impugnata ravvisato un errore materiale, da correggere ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen., nell’intestazione contenente le imputazioni di cui ai capi A e B ai quali rinviava l’imputazione per bancarotta; lamentava l’omessa allegazione delle imputazioni ed il difetto di correlazione con la sentenza che aveva comunque pronunciato sulle imputazioni non allegate; b) violazione di legge processuale posto che i due faldoni, contenenti le dichiarazioni dei fornitori e la documentazione attestante le forniture, non erano presenti nel fascicolo del dibattimento e che erano stati in parte rinvenuti solo successivamente; c) vizio di motivazione per travisamento della prova in virtù del fatto che il curatore D. S., nel corso della deposizione, aveva dichiarato solo che moltissime imprese avevano venduto merce alla M. e non erano state pagate, né la merce era stata restituita, mentre la sentenza impugnata avrebbe attribuito un contenuto più ampio alla deposizione contestandosi al contempo la valutazione relativa alla sparizione delle merci acquistate nonché l’affermazione di responsabilità in relazione alla bancarotta documentale in quanto il curatore non si attivò per recuperare la documentazione che avrebbe rinvenuto presso la cancelleria del tribunale fallimentare o la segreteria del PM; il bilancio avrebbe poi dovuto essere depositato nel luglio dell’anno successivo, e comunque, secondo quanto riferito dal Mar. M., D. I. aveva portato tutta la documentazione contabile presso i CC di S.; d) violazione di legge in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale visto che non era stata provata la distrazione delle merci, e che non era a tal fine sufficiente il mancato rinvenimento dei beni acquistati; e) violazione di legge in relazione al concorso di V. nella commissione dei reati giacchè l’imputata avrebbe avuto un ruolo del tutto marginale essendo soltanto la segretaria della società, e non avendo costei consapevolezza della natura illecita delle condotte in ragione del solo rapporto sentimentale con V. M.; f)  violazione di legge in relazione al diniego delle attenuanti generiche essendo state negate nonostante lo stato di incensuratezza e l’apporto marginale riconosciuto e nonostante i fatti sarebbero stati commessi in epoca precedente all’entrata in vigore della I. 125/2008.

Ricorreva per cassazione il difensore di J. J. M., Avv. G. G., deducendo i seguenti motivi di ricorso: 1) vizio di motivazione stante la mancanza di prova in relazione al reato di bancarotta fraudolenta per distrazione la cui affermazione di responsabilità sarebbe stata fondata soltanto sul ruolo di amministratore di diritto assunto negli ultimi mesi della società mentre non vi sarebbe stata tuttavia prova dell’esercizio delle funzioni inerenti a tale qualifica; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio ed al diniego delle attenuanti generiche essendo state negate sulla base della mera gravità dei reati e senza considerare l’incensuratezza dell’imputato.

Ricorreva per cassazione, personalmente, V. M. che, premettendo una ricostruzione dei processi di merito, e di circostanze di fatto ritenute rilevanti, deduceva il vizio di motivazione sostenendo che, dei venti testimoni le cui dichiarazioni erano state acquisite, soltanto sette riferivano in merito al V., e nessuno riferiva dell’utilizzo del nome “…” richiamato a p. 10 della sentenza impugnata; peraltro, egli veniva riconosciuto soltanto in fotografia da parte di alcuni testimoni, senza alcuna valutazione di attendibilità dell’individuazione operata.

Contraddittoria, inoltre, sarebbe stata a suo dire la circostanza secondo cui il V. veniva definito “Dottore” ovvero indicato come un “dirigente” della società o un “collaboratore”; contraddittoria ed illogica, poi, sarebbe stata la circostanza del documento attestante le dimissioni rassegnate dal V. al J., e definito fraudolento in quanto tale documento o c’era o non c’era.

Con memoria pervenuta il 09/02/2018 il difensore, Avv. A. P. G., aveva ribadito le doglianze già proposte sostenendo che non sarebbe emerso chiaramente che il V. avesse adoperato il patronimico “R.“, né l’identificazione come dottore, dirigente o collaboratore, e chiedendo comunque una riduzione della pena inflitta.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

 Il ricorso di V. G. veniva ritenuto infondato.

In particolare, il primo motivo era considerato manifestamente infondato in quanto la correzione di errore materiale riguardava l’allegazione al capo di imputazione della richiesta di rinvio a giudizio, emessa nel procedimento originario, avente ad oggetto i reati di associazione per delinquere e truffe.

Al riguardo, la Corte osservava come la sentenza impugnata avesse correttamente ricostruito le vicende processuali evidenziando che il procedimento era stato originariamente avviato nei confronti degli odierni ricorrenti (e degli altri coimputati non ricorrenti) in ordine ai reati di associazione per delinquere e truffe; dichiarata la prescrizione per i reati-fine, la condanna per il reato associativo era stata annullata dalla Corte di Cassazione per un vizio processuale e, all’esito del nuovo giudizio, era stata dichiarata la prescrizione anche del reato di associazione per delinquere; nel frattempo, era stata altresì disposta la separazione processuale (il c.d. ‘stralcio‘) del procedimento per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, oggetto del presente procedimento, che erano stati contestati dal P.M. in dibattimento essendo intervenuta la dichiarazione di fallimento della società.

Tanto premesso, secondo il Supremo Consesso, alcun errore processuale era possibile rinvenire in quanto il giudizio aveva avuto ad oggetto soltanto i reati fallimentari e l’allegazione delle originarie imputazioni per il reato associativo e per le truffe, mediante integrazione del capo di imputazione, era stata disposta per i rinvii dell’imputazione fallimentare ai ruoli ed alle condotte descritte nelle imputazioni già oggetto di definizione processuale (in particolare, alle condotte truffaldine per l’acquisizione della merce poi oggetto di distrazione).

Anche il secondo motivo era stimato manifestamente infondato in quanto la pretesa assenza, nel fascicolo del dibattimento, dei due faldoni contenenti le dichiarazioni rese nel giudizio concernente il reato associativo e le truffe, la cui valutazione era stata omessa dal giudice di primo grado, non soltanto era stata dedotta in maniera perplessa (“pur non avendo fatto un controllo effettivo prima del dibattimento di appello, ha sempre avuto un forte dubbio sulla materiale esistenza nel fascicolo del dibattimento dei 2 faldoni”), e comunque generica (in assenza di annotazioni di cancelleria che attestassero l’assenza degli atti richiesti in visione) ma risultava smentita dai diffusi richiami, contenuti nella sentenza impugnata (da p. 5 a p. 9), alle dichiarazioni rese dai fornitori frodati, e contenute nei faldoni di cui si lamenta l’assenza.

Il terzo, il quarto ed il quinto motivo, trattati congiuntamente, venivano considerati manifestamente infondati.

Si evidenziava innanzitutto l’inammissibilità delle doglianze relative alla valutazione probatoria degli elementi di fatto riferiti dal curatore fallimentare e riscontrati dalla documentazione acquisita e dalle denunce dei fornitori frodati, e del ruolo di partecipe dell’imputata in quanto sollecitavano, ictu oculi, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità posto che, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., erano in realtà dirette a richiedere alla Cassazione un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, omissis, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, omissis, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, omissis, Rv. 214794).

In particolare, rilevava la Corte nella pronuncia in commento, con le censure proposte, la ricorrente non lamentava una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica – unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. -, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata.

A fronte di ciò, gli ermellini facevano invece presente che il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione.

Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l’ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, esulando dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (ex multis, Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, omissis, Rv. 207944), i giudici di piazza Cavour ribadivano al contrario come la sentenza impugnata avesse fornito una logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti ed alla qualificazione giuridica.

La Corte territoriale, infatti, ad opinione della Cassazione, aveva affermato, con apprezzamento di fatto immune da censure, e dunque insindacabile in sede di legittimità, come gli imputati, nei diversi ruoli di fatto o di diritto assunti nella compagine sociale della M. s.r.I., avessero acquistato in un brevissimo lasso di tempo (da luglio a dicembre 1993) imponenti quantità di beni, di varia natura (anche non attinente all’oggetto sociale della fallita, che era l’arredamento) consegnando in pagamento assegni emessi da persone gravate da precedenti penali e girati dalla società o tratti su conti correnti non esistenti; la merce acquistata veniva fatta sparire dalle sedi operative dove veniva consegnata e, negli ultimi giorni di dicembre 1993, quando ormai i fornitori frodati iniziavano ad assumere iniziative per il recupero dei crediti, vennero svuotati integralmente i magazzini e la sede della società; la merce, del valore complessivo di oltre 900 milioni di lire (stando al prezzo di acquisto risultante dalle fatture), venne (-) dunque distratta in quanto il curatore non ha rinvenuto né le merci, né il denaro sociale, e nessuno degli imputati coinvolti nella gestione della società fallita ha dimostrato, né tanto meno dedotto, la destinazione dei beni sociali.

Si denotava al riguardo come la tipicità del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale fosse stata affermata sulla base del principio, pacifico nella giurisprudenza della Cassazione, secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della destinazione dei beni suddetti (Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014, omissis, Rv. 262740).

Con riferimento alla bancarotta fraudolenta documentale, le doglianze proposte venivano stimate del tutto assertive.

Inoltre, quanto al ruolo concorsuale assunto da V. G., si metteva in risalto il fatto come la sentenza impugnata, con apprezzamento di fatto immune da censure di illogicità, e dunque insindacabile in sede di legittimità, avesse affermato che l’imputata, pur essendo formalmente la segretaria della società, aveva svolto un ruolo gestorio nella compagine, soprattutto nei rapporti con i fornitori, condividendo con il compagno V. M. le finalità illecite dell’attività diretta all’acquisto di beni ed alla successiva sparizione.

Posto ciò, anche il sesto motivo, concernente il diniego delle attenuanti generiche, veniva stimato infondato.

Premesso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, omissis, Rv. 271269), si ribadiva come il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche potesse essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art., 62-bis c.p., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, omissis, Rv. 270986).

Nel caso in esame, la sentenza impugnata aveva ritenuto non valorizzabile lo stato di incensuratezza evidenziando l’assenza di elementi favorevoli valutabili ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, la notevole gravità dei fatti, il contesto di illiceità anche pregressa da cui avevano tratto origine i fatti (l’associazione per delinquere e le truffe commesse in precedenza, ed oggetto di separato giudizio), l’assenza di qualsivoglia, pur minima, attività risarcitoria sicché la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ad avviso della Corte, era giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, era insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419) anche considerato il principio di diritto secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, omissis, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, omissis, Rv. 248244) fermo restando che, anche prima della riforma dell’art. 62-bis c.p., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, lo stato di incensuratezza non era necessariamente un indice fattuale sufficiente per il riconoscimento delle attenuanti generiche (Sez. 4, n. 31440 del 25/06/2008, omissis, Rv. 241898: “Nell’applicazione delle circostanze attenuanti generiche il giudice non può tenere conto unicamente dell’incensuratezza dell’imputato, ma deve considerare anche gli altri indici desumibili dall’art. 133 cod. pen. (Principio affermato in relazione al testo dell’art. 62-bis cod. pen. vigente prima delle modifiche apportate dalla L. n. 125 del 2008)”).

Pertanto, se la novella dell’art. 62 bis cod. pen. ha escluso che il mero stato di incensuratezza possa essere l’unico fondamento per il riconoscimento delle attenuanti generiche, ciò non implica che, in precedenza, vigesse un automatismo applicativo; nel caso in esame, la sentenza impugnata aveva escluso la sufficienza dello stato di incensuratezza a fondare il riconoscimento delle attenuanti generiche in considerazione della valutazione di ulteriori indici fattuali che eranostati ritenuti assorbenti per escludere la diminuzione di pena.

Al rigetto del ricorso, tuttavia, se ne faceva conseguire l’annullamento senza rinvio della sentenza nei confronti di V. G. per essere i reati accertati estinti per prescrizione posto che, pur considerando la sospensione per la durata di 2 anni, 6 mesi e 16 giorni, il termine massimo di 22 anni e 6 mesi (trattandosi di bancarotta aggravata di cui all’art. 219, comma 1, 1.f.) risultava decorso il 3 novembre 2017.

Per quanto attiene il ricorso di J. J. M., pure questo veniva stimato infondato.

Nel dettaglio, il primo motivo veniva apprezzato manifestamente infondato in quanto la responsabilità penale dell’imputato era stata affermata sulla base del ruolo di amministratore di diritto assunto dal J. dall’ottobre 1993 al fallimento della società e sul consapevole contributo alla operazione finale di svuotamento della società fornito prestandosi ad assumere quell’incarico fittizio quale cittadino svizzero che facilmente poteva far perdere le proprie tracce esonerandosi da ogni effettiva responsabilità.

Al riguardo, si prendeva atto come fosse pacifico, in tema di reati fallimentari, che sussiste la responsabilità dell’amministratore di diritto, a titolo di concorso nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, con l’amministratore di fatto non già ed esclusivamente in virtù della posizione formale rivestita all’interno della società ma in ragione della condotta omissiva dallo stesso posta in essere consistente nel non avere impedito, ex art. 40, comma 2, cod. pen., l’evento che aveva l’obbligo giuridico di impedire e cioè nel mancato esercizio dei poteri di gestione della società e di controllo sull’operato dell’amministratore di fatto, connaturati alla carica rivestita (ex multis, Sez. 5, n. 44826 del 28/05/2014, omissis, Rv. 261814; Sez. 5, n. 7332 del 07/01/2015, omissis, Rv. 262767; in tema di bancarotta fraudolenta documentale, altresì, Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, omissis, Rv. 271754).

Pure il secondo motivo, concernente il diniego delle attenuanti generiche, veniva considerato infondato per le medesime ragioni già evidenziate a proposito delle analoghe doglianze proposte da V. G..

Al rigetto del ricorso, però, se ne faceva discendere l’annullamento senza rinvio della sentenza nei confronti di J. J. M. per essere i reati accertati estinti per prescrizione dato che, pur considerando la sospensione per la durata di 2 anni, 6 mesi e 16 giorni, il termine massimo di 22 anni e 6 mesi (trattandosi di bancarotta aggravata di cui all’art. 219, comma 1, I.f.) risultava decorso il 3 novembre 2017.

Da ultimo, anche il ricorso di V. M. veniva ritenuto infondato.

Le doglianze, che si concentravano sul ruolo dell’imputato, e sull’asserita estraneità ai fatti, per la carenza di una individuazione certa, difatti, veniva stimate infondate in quanto non soltanto l’imputato era stato riconosciuto da diversi fornitori frodati, in sede di individuazione fotografica, come colui con il quale avevano concluso i contratti di vendita dei beni successivamente distratti ma era stato direttamente visto dalla p.g. mentre il 28 dicembre 1993, unitamente a V. G. e a D. I., provvedeva allo svuotamento finale del magazzino, facendo caricare i beni su un camion.

Al riguardo, si faceva presente come l’individuazione fotografica, effettuata nel corso delle indagini preliminari, e confermata dal testimone che, nel corso dell’esame dibattimentale, aveva dichiarato di avere compiuto la ricognizione informale e reiterato il riconoscimento positivo, seppure in assenza delle cautele e delle garanzie delle ricognizioni, costituisca, in base al principio di non tassatività dei mezzi di prova, un accertamento di fatto liberamente apprezzabile dal giudice la cui affidabilità dipende dall’attendibilità del teste e della deposizione da questi resa (Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, omissis, Rv. 271041).

Tanto premesso, gli ermellini deducevano come le individuazioni fotografiche eseguite dai fornitori frodati fosse state non soltanto plurime ma altresì reiterate in dibattimento e l’individuazione risultasse essere ulteriormente corroborata dalla diretta percezione delle forze di polizia intervenute presso il magazzino della società mentre il V., unitamente ad altri due coimputati, faceva sparire le merci della società.

Quanto al documento attestante le dimissioni, ad avviso della Corte, la sentenza impugnata, con apprezzamento di fatto immune da censure, e dunque insindacabile in sede di legittimità, aveva ritenuto strumentale l’esibizione di un fax, apparentemente trasmesso dall’amministratore di diritto J. J. M., seppur proveniente dall’abitazione del V. ad Ancona, che attestava l’accettazione delle sue dimissioni quale “collaboratore” della M. s.r.I. visto che il documento era stato ritenuto inattendibile perché proveniente, in realtà, dall’abitazione del V. rivelandosi, anche per la data apposta (18/12/1993), un palese tentativo di esonerarsi da responsabilità nell’imminenza della sparizione della società e di tutti i suoi beni.

Con riferimento alla posizione di V. M., peraltro, non risultava, secondo la Corte, decorso il termine massimo di prescrizione che, in considerazione dell’interruzione pari a 2/3 prevista in caso di recidiva reiterata, è pari a 25 anni sicché, tenendo altresì conto della sospensione per la durata di anni 2, mesi 6 e giorni 16, il termine di prescrizione, coincidendo con il 3 maggio 2022, non risultava essere maturato.

Al rigetto del ricorso se ne faceva dunque conseguire la condanna di  V. M. al pagamento delle spese processuali.

Conclusioni

La sentenza in commento è assai interessante specialmente nella parte in cui chiarisce quando si può ricorrere per Cassazione per vizio di motivazione.

Difatti, in questa pronuncia, si evidenzia che, ove si ricorre per questo motivo, il controllo di legittimità deve concernere il rapporto tra motivazione e decisione e non già il rapporto tra prova e decisione sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione e non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione.

Tale precisazione giuridica, dunque, deve essere presa nella dovuta considerazione ogniqualvolta si ricorra a norma dell’art. 606, c. 1, lett. e), c.p.p. essendo necessario che la censura proposta riguardi la motivazione posta a fondamento del provvedimento giurisdizionale che si impugna e non la valutazione probatoria attraverso la quale il giudice di merito è giunto a decidere in un dato modo.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in tale pronuncia, pertanto, non può che essere positivo.

 

 

Sentenza collegata

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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