Quando è configurabile l’aggravante del mezzo fraudolento

(Ricorso rigettato)

(Riferimento normativo: Cod. pen., art. 625, c. 1, n. 2)

Il fatto

La Corte di Appello di Potenza confermava una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Matera nei confronti di un imputato per un reato di furto aggravato di un paio di scarpe commesso con destrezza ai danni di un esercizio commerciale.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso tale sentenza proponeva ricorso l’imputato con unico atto, a mezzo del difensore di fiducia, lamentando: 1) violazione di legge,in relazione al difetto assoluto di pronuncia in merito alla richiesta di differimento del processo per legittimo impedimento del difensore ex art. 420-ter c.p.p. inviata a mezzo fax e che era stata completamente negletta dal giudice di appello che nulla a sua volta decideva al riguardo, sull’errato presupposto di un vizio di forma, con conseguente nullità di tutti gli atti del procedimento; 2) violazione della legge penale, in relazione alla sussistenza dell’aggravante del mezzo fraudolento, in quanto nella specie si era trattato di un furto semplice per il quale non era stata presentata querela dal momento che il mero nascondimento della merce sottratta era stato un banale accorgimento destinato solo a sottrarre la refurtiva.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il primo motivo di ricorso era stimato manifestamente infondato oltre che aspecifico e generico e non autosufficiente in quanto, a fronte della istanza di rinvio pervenuta alla cancelleria a mezzo fax con cui il difensore rappresentava di essere impegnato in altra udienza civile fissata per la comparizione delle parti in un procedimento di esecuzione mobiliare e di non aver la disponibilità ad essere sostituito, gli Ermellini osservava come la Corte territoriale non avesse omesso di pronunciarsi in quanto, con provvedimento interlocutorio presidenziale, comunicato via pec in pari data, invitava il difensore al deposito dell’istanza in originale in cancelleria nelle forme di cui all’art. 121 c.p.p. e, successivamente, in un’altra udienza, il Presidente del Collegio dava atto dell’istanza e del mancato deposito della richiesta nelle forme ordinarie alla presenza del difensore nominato d’ufficio ex art. 97 c.p.p., comma 4, che nulla osservava. (Cfr. Sez. 2 n. 26100 del 19/10/2018).

Nel caso di specie, quindi, ad avviso degli Ermellini, la difesa non solo non aveva ottemperato, pur avendone tutto il tempo ed essendo stata tempestivamente informata, alla richiesta di deposito nelle forme di rito, ma nessuna altra istanza aveva depositato in vista dell’udienza per cui era stato chiesto il rinvio.

Ciò posto, pure il secondo motivo veniva reputato infondato in quanto, se, alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza e della ricostruzione in fatto operata dai Giudici di merito, in tema di furto, l’aggravante del “mezzo fraudolento” è configurabile in presenza di qualunque azione insidiosa, improntata ad astuzia o scaltrezza, atta a soverchiare o sorprendere la contraria volontà del detentore della cosa eludendo gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa della stessa (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013 Ud. (dep. 30/09/2013), n. 32847 del 03/04/2019 Ud.), la Corte territoriale aveva ribadito la sussistenza di tale elemento accidentale dato che l’imputato, dopo aver tolto le scarpe dalla scatola e averle nascoste nella sua borsa portata a tracolla, aveva riposto la scatola vuota sul banco dove si trovava in esposizione, così agendo, aveva posto in essere, ad avviso del Supremo Consesso, un’attività insidiosa volta a sorprendere la volontà del detentore attraverso la simulazione di aver ricollocato al loro posto quanto invece aveva sottratto.

Conclusioni

La decisione in esame è assai interessante in quanto in essa viene spiegato quando è configurabile l’aggravante del mezzo fraudolento preveduto dall’art. 625, c. 1, n. 2, c.p..

Difatti, citandosi giurisprudenza conforme, in tale pronuncia è postulato che, in tema di furto, l’aggravante del “mezzo fraudolento” è configurabile in presenza di qualunque azione insidiosa, improntata ad astuzia o scaltrezza, atta a soverchiare o sorprendere la contraria volontà del detentore della cosa eludendo gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa della stessa.

Siffatto provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione al fine di verificare la sussistenza (o memo) di questa aggravante speciale ad effetto speciale,

Il giudizio in ordine a quanto statuito in cotale sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su codesta tematica giuridica, dunque, non può che essere positivo.

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Sentenza collegata

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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