Qualora si verifichino consumi anomali di acqua, grava sul condominio-utente l’onere di contestare le fatture e chiedere un accertamento sul corretto funzionamento del contatore, mentre all’azienda erogatrice incombe l’onere di provare la correttezza della misurazione

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riferimenti normativi: art. 1123 c.c.

precedenti giurisprudenziali: Corte di cassazione – sez. III, sentenza n. 19154 del 19/07/2018

La vicenda

Un condominio concludeva con l’acquedotto municipale due contratti che avrebbero comportato l’installazione di due contatori nel caseggiato. Tuttavia veniva installato un solo contatore in relazione al quale, nel corso del tempo, venivano segnalati consumi anomali; successivamente l’acquedotto emetteva più fatture per un importo rilevante che i condomini si rifiutavano di pagare; l’amministratore si recava presso gli uffici della società erogatrice dell’acqua per contestare (verbalmente) le fatture; in ogni caso lo stesso acquedotto, dopo una verifica sul corretto funzionamento (senza contradditorio con i condomini), staccava il primo contatore, senza avvertire il condominio; in seguito attivava il secondo contatore relativo al secondo contratto ma, contemporaneamente, si rivolgeva al Tribunale richiedendo un decreto ingiuntivo –  che veniva  emesso – per il pagamento di quanto dovuto per i precedenti consumi del primo contatore. Il condominio presentava opposizione al decreto ingiuntivo, evidenziando i consumi anomali, di molto superiori a quelli abituali. Le richieste dei condomini non venivano accolte e anche la Corte d’Appello dava ragione all’acquedotto. Il condominio si rivolgeva alla Cassazione sottolineando che, dopo la contestazione delle fatture, sarebbe stato onere della predetta società provare che il contatore di rilevazione dei consumi era regolare; inoltre notava come non fosse stato possibile verificare le condizioni del primo contatore in quanto l’acquedotto, senza interpellare la collettività condominiale, lo aveva rimosso.

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La questione

Qualora si verifichino consumi anomali di acqua grava sul condominio-utente o sull’all’azienda erogatrice l’onere di contestare le fatture e chiedere un accertamento sul corretto funzionamento del contatore?

La soluzione

La Cassazione ha dato ragione all’acquedotto. Come precisano i giudici supremi, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché in caso di contestazione spetta al somministrante (cioè l’acquedotto) l’onere di provare il regolare funzionamento del contatore, mentre spetta al fruitore (il condominio), al contrario, contestare l’anomalo funzionamento del contatore, richiedendone la verifica; i condomini quindi devono dimostrare che l’anomalo consumo è addebitabile a fattori esterni al suo controllo.

Le riflessioni conclusive

Nell’ambito della fornitura idrica o elettrica, il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, viene normalmente accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione; di fronte a consumi abnormi e alla conseguente pretesa creditoria del fornitore è l’utente che, ai sensi dell’art. 1218 c.c., deve dimostrare che l’inadempimento non è a lui imputabile. In particolare l’utente – condominio deve contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica; il gestore è tenuto invece a dimostrare che il contatore è regolarmente funzionante. In particolare la giurisprudenza ha chiarito che, in caso di contestazione, grava sul somministrante l’onere di provare che il contatore è perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l’eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo (che non avrebbe potuto evitare con un’attenta custodia dell’impianto) oppure di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Cass. civ., sez. III, 22/11/2016, n. 23699). In condominio si potrebbe provare quanto sopra con una perizia tecnica che attesti l’assenza di rotture o dispersioni nell’impianto e attraverso la lettura effettuata da soggetti terzi dei contatori individuali. Se poi l’anomalo consumo di acqua deriva dalla cattiva esecuzione della sostituzione del contatore, avvenuta in assenza del consumatore, senza consentire a questi un contraddittorio e di verificare la regolarità delle operazioni, l’utente non è tenuto a pagare.

In ogni caso ogni contestazione all’azienda erogatrice deve essere fatta per iscritto. Nel caso in esame invece la contestazione è risultata tra l’altro solo verbale (l’amministratore si è recato nella sede dell’acquedotto per contestazioni verbali) e nessuna prova scritta è stata rinvenuta. In ogni caso si deve tenere conto che se la società fornitrice del servizio idrico, tramite i suoi tecnici, sostituisce il contatore dell’utente senza che quest’ultimo sia presente e, quindi, senza che sia stato posto nella condizione di prendere atto direttamente dei consumi pregressi, sarà onere della stessa società fornitrice del servizio idrico dimostrare la corrispondenza fra l’importo indicato in fattura ed il dato fornito dal contatore; in tal caso infatti l’utente non ha alcun mezzo per misurare e quantificare il pregresso consumo idrico e la piena conformità della fattura emessa rispetto al contatore sostituito senza il suo consenso (G.d.P Agrigento 21 aprile 2014 n. 163).

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Sentenza collegata

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Consulente legale condominialista Giuseppe Bordolli

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