Quali sono le doglianze proponibili nel ricorso per Cassazione avverso la sentenza di accoglimento del concordato ex art 599 bis c.p.p. e quali no

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(Annullamento parziale con rinvio)

(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 599-bis)

Il fatto

La Corte d’Appello di Taranto, sull’accordo delle parti ex art 599 bis cpp, rideterminava la pena inflitta all’imputato per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione 

Avverso il provvedimento proponeva ricorso l’imputato tramite difensore di fiducia lamentando la mancanza di motivazione sul punto del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con criterio di prevalenza sulle contestate aggravanti.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il ricorso veniva dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni.

Si osservava a tal proposito, dopo essersi fatto presente come la Cassazione abbia più volte affermato il principio secondo cui, in assenza di una espressa disposizione che stabilisca i limiti del ricorso in cassazione della sentenza di accoglimento del concordato ex art 599 bis c.p.p., come, invece, previsto per il patteggiamento dall’art 448/2bis cpp, tali limiti debbano ricavarsi in via interpretativa alla luce della norma in parola e delle disposizioni in tema di impugnazioni, le uniche doglíanze proponibili in tale caso siano quelle relative alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena sempre che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge. Sez. 2, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Ud. (dep. 20/05/2019).

Chiarito ciò, gli Ermellini notavano inoltre che, d’altra parte, una disciplina analoga sussisteva nel regime del patteggiamento in appello previgente, poi abrogato dal D.L. 92/2008 posto che, in proposito, secondo l’orientamento della Cassazione, nel cd. patteggiamento della pena in appello, ai sensi dell’art. 599, comma 4, cod. proc. pen., le parti esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato – salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata – da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004).

Orbene, secondo il Supremo Consesso, alla luce dei suddetti principi, il ricorrente, che a suo avviso aveva proposto doglianze esorbitanti dai suindicati limiti poiché il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con criterio di prevalenza sulle aggravanti era nel perimetro dei motivi rinunziati, come si ricavava dall’esplicito passaggio della sentenza impugnata, e si rifletteva sulla determinazione della pena concordata, aveva proposto un ricorso da doversi dichiarare inammissibile e ciò comportava, come logico corollario, la sua condanna al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro quattromila in favore della cassa delle ammende oltre alla condanna al pagamento a favore della parte civile delle spese sostenute nel presente giudizio (liquidate in euro duemila oltre accessori di legge), e ciò in virtù del principio della soccombenza.

Conclusioni

La decisione in esame è assai interessante in quanto in essa si spiega quali sono le doglianze proponibili nel ricorso per Cassazione avverso la sentenza di accoglimento del concordato ex art 599 bis c.p.p. e quali no.

Difatti, citandosi un precedente conforme, si afferma in tale pronuncia che, tra le doglianze configurabili nel caso di specie, vanno annoverate quelle relative alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice mentre, per contro, non sono prospettabili censure concernenti i motivi rinunciati, la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, i vizi attinenti alla determinazione della pena sempre che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge.

Tale sentenza, quindi, deve essere presa nella dovuta considerazione al fine di verificare per quali motivi sia possibili proporre ricorso per Cassazione nei riguardi la sentenza di accoglimento del concordato ex art 599 bis c.p.p. e per quali, viceversa, ciò non è consentito.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatto provvedimento, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su cotale tematica procedurale, dunque, non può che essere positivo.

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