Quali i limiti all’esercizio dell’apicoltura?

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L’esercizio dell’apicoltura secondo le modalità, le prescrizioni e le cautele contemplate dall’art. 896-bis c.c. rappresenta una facoltà rientrante nel contenuto naturale del diritto di proprietà. Tale disposizione codicistica risulta tributaria di un orientamento legislativo volto a riguardare l’apicoltura come attività di interesse nazionale e a consentirne generaliter l’esercizio previa l’adozione di alcune (poche) cautele.

Il fatto

Il Consiglio di Stato è chiamato a pronunciarsi sul ricorso in appello proposto da un esercente l’attività di allevamento di apis mellifera presso la sua abitazione avverso la sentenza resa dal G.A. di primo grado con cui è stato respinto il suo ricorso avverso il provvedimento sindacale (adottato ai sensi dell’art. 54 D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Enti locali) con il quale è stata ingiunta la rimozione degli apiari esistenti in loco.

La decisione del Consiglio di Stato

I Giudici di Palazzo Spada, preliminarmente, ritengono che non possa essere condivisa la tesi dell’appellante secondo cui quando un proprietario-apicoltore si attenga alle previsioni dettate dall’art. 896 bis c.c. (diposizione introdotta ad opera dell’art. 8 della Legge 24 dicembre 2004, n. 313) sarebbe impedito, di fatto, l’esercizio da parte del Sindaco dei poteri di ordinanza di cui al comma 4 dell’art. 54 del T.U. Enti locali al ricorrere dei relativi presupposti.

Al contrario convengono con l’appellante limitatamente all’affermazione secondo cui l’esercizio dell’apicoltura – nel rispetto delle modalità, delle prescrizioni e delle cautele contemplate dalla richiamata disposizione codicistica – rappresenti una facoltà che rientra nel contenuto naturale del diritto di proprietà.

Non solo. Essi altresì convengono con l’appellante anche nel ritenere che la norma de qua risulti l’esito di un preciso orientamento del Legislatore volto a considerare l’apicoltura come un’attività di interesse nazionale così consentendone generaliter l’esercizio previa l’adozione di alcune (poche) cautele.

Nella sentenza in esame non è stato, invece, condiviso l’argomentare dell’appellante secondo cui il rispetto di tali cautele avrebbe quale effetto naturale ed automatico la possibilità di esercitare l’attività di apicoltura anche al ricorrere di quelle eccezionali condizioni che legittimano l’esercizio del potere, da parte del Sindaco, di emettere l’ordinanza di cui al citato art. 54 del T.U. Enti locali.

Si precisa così in sentenza che se è vero che l’art. 896 bis è punto di equilibrio, in ambito civilistico, tra le esigenze del proprietario apicoltore, da un lato, e quelle dei proprietari confinanti, dall’altro, è anche vero che il rispetto delle prescrizioni codicistiche non vale di per sé ad esaurire, né ad elidere, la possibilità che l’esercizio dell’apicoltura (anche legittimo secondo il diritto civile) possa rilevare nondimeno ai fini dell’attivazione dei poteri di ordinanza extra ordinem.

Se sotto tale aspetto il ricorso in appello non è stato accolto, al contrario è stato ritenuto meritevole di accoglimento per la parte in cui l’appellante ha rilevato la mancata allegazione da parte del Comune delle specifiche ed eccezionali circostanze che, in quanto tali, possono legittimare l’esercizio il richiamato potere di ordinanza.

Il quadro normativo, sul punto, è chiaro. Stabilisce  il comma 5 dell’art. 54 del T.U. Enti locali che: “il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, (anche) contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana (…)”.

Da parte sua la giurisprudenza amministrativa ha, nel tempo, interpretato in modo restrittivo sia i presupposti che le condizioni che legittimano l’esercizio del richiamato potere di ordinanza, avente natura e carattere sostanzialmente extra ordinem.

È stato affermato al riguardo che tale potere può essere attivato solamente quando si tratti di fronteggiare situazioni dal carattere eccezionale, ed impreviste, costituenti una concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali sia impossibile l’utilizzo dei normali mezzi apprestati dall’ordinamento giuridico.

Di conseguenza, tali requisiti non possono dirsi sussistenti quando le pubbliche amministrazioni possano ricorrere all’adozione dei rimedi aventi carattere ordinario.

Ebbene, riconducendo i principi appena richiamati alle peculiarità del caso concreto sottoposto al suo giudizio, secondo il Consiglio di Stato risulta che il Comune appellato non abbia dimostrato il ricorrere dei presupposti che legittimano il ricorso al potere di ordinanza di cui al comma 4 dell’art. 54 del T.U. cit..

Consiglio di Stato, sez. V, 19/05/2016, n. 2090

Accoglie l’appello

Decisioni conformi

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Normativa di riferimento

D.Lgs. n. 267/2000, art. 54

Art. 896 bis cod. civ.

De Giorgi Maurizio

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